Sinergie di Scuola

Il comma 168 della Legge 27/12/2017 n. 205 ha sostituito l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 prevedendo un nuovo tipo di prestazione erogata in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA).

Si tratta di un sostegno finanziario ai dipendenti vicini alla pensione di vecchiaia che possono avvalersi della posizione individuale maturata presso il Fondo pensione complementare (nel caso della Scuola, Espero) per fruire di un anticipo pensionistico.

Soggetti interessati

Spetta ai lavoratori pubblici e privati che:

  • cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza. L’età anagrafica per la pensione di vecchiaia è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge: dai 61 anni e 7 mesi nel 2018, dai 62 anni dal 2019;
  • ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi (accessibile dai 56 anni e 7 mesi nel 2018, dai 57 anni dal 2019).

In ogni caso, sono necessari anche 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il Fondo Espero deve accertare la cessazione del rapporto di lavoro del richiedente.

Possesso dei requisiti

Per comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, il richiedente deve presentare:

  • una opportuna certificazione rilasciata dall’Ente previdenziale di appartenenza (es. estratto conto integrato o altra certificazione);
  • oppure, in alternativa al precedente punto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco) nonché un impegno scritto a produrre, in caso di richiesta da parte di Fondo Espero, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

Per comprovare la sussistenza dello stato di inoccupazione, il richiedente deve invece presentare un certificato del Centro per l’impiego recante indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione e della permanenza del relativo status.

Modalità di gestione

La RITA decorre dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Le somme che andranno erogate periodicamente verranno investite nel comparto Garanzia (salvo diversa scelta dell’iscritto da esprimersi all’interno del modulo utile alla richiesta) e disinvestite di volta in volta in corrispondenza della erogazione della singola quota.

Durante l’erogazione della RITA, l’iscritto può comunque cambiare il comparto di investimento del residuo montante. Per farlo, è possibile scaricare il modulo per il cambio comparto nella sezione “Modulistica”. Le richieste vanno trasmesse al Fondo esclusivamente tramite raccomandata A/R entro le seguenti date:

  • il 15 aprile di ogni anno con effettività dal mese di giugno;
  • il 15 ottobre di ogni anno con effettività dal mese di gennaio.

In caso di richiesta parziale della RITA, rispetto alla posizione residua operano le norme ordinarie (riscatti, anticipazioni, prestazioni).

Fasi di erogazione

Il Fondo provvederà tempestivamente a erogare le prime rate di RITA sulla base del montante reale accumulato dall’Associato. Tali rate saranno rideterminate non appena il Fondo avrà ricevuto dall’INPS il conferimento del TFR accumulato dalla data di adesione al Fondo.

Tassazione

La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuale.

A tale fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo segnalare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Premorienza

In caso di decesso dell’iscritto, le rate di RITA non ancora percepite dall’associato seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza di cui all’art. 10, comma 3-ter, del D.Lgs. 124/1993 (per i dipendenti pubblici) e di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 (per i dipendenti privati).

Intangibilità

Essendo la RITA una prestazione di previdenza complementare, alle relative rate si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall’art. 11, comma 10 del D.Lgs. 252/2005.

Trasferimento e revocabilità

In corso di erogazione della RITA, è possibile optare per il trasferimento della posizione ad altro Fondo.

È in ogni caso ammessa la revocabilità incondizionata della erogazione in forma di RITA secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione di Fondo Espero.

Come richiedere la prestazione

L’iscritto, a seguito di valutazione su quanta parte del montante accumulato impegnare per la trasformazione in RITA (integrale o parziale), potrà richiedere la prestazione utilizzando il modulo apposito.

La cadenza di erogazione della prestazione è trimestrale.

L’informativa all’iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la Comunicazione periodica.

Gli eventuali costi addebitati per l’erogazione di ogni rata sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e indicati nella Scheda dei costi contenuta nella Nota informativa.

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