Sinergie di Scuola

Al fine di assicurare l’unicità dei conseguenti adempimenti, l’Inps – Gestione ex Inpdap con messaggio n. 15914 del 2/10/2012 ha fornito indicazioni sulle modalità di versamento delle rate scaturenti da provvedimenti di riscatto ai fini pensionistici e ai fini previdenziali (TFS/TFR), nonché di ricongiunzione ai fini pensionistici, nelle seguenti casistiche:

  • cessazione o sospensione dal servizio (es.: aspettativa non retribuita, sospensione cautelare ecc.);
  • incapienza – anche temporanea – delle retribuzioni (es.: part-time, assegno alimentare ecc.);
  • mobilità tra amministrazioni pubbliche, iscritte o meno alle gestioni ex INPDAP;
  • cessazione dal servizio senza diritto a pensione prima della richiesta o dell’adozione dei provvedimenti di definizione degli oneri di riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici.

In presenza di tali casistiche, rilevano quattro diverse fattispecie:

  1. autonoma prosecuzione del versamento;
  2. mancato versamento di  rate;
  3. interruzione dei versamenti a seguito di formale dichiarazione in tal senso da parte dell’iscritto;
  4. successiva assunzione (a seguito di cessazione dal servizio) presso ente o azienda non iscritta alle gestioni ex Inpdap.

Cessazione o sospensione dal servizio

In caso di riscatti a fini pensionistici, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal servizio, ferma restando la possibilità di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all’iscritto è data la possibilità di proseguire il versamento rateale procedendo autonomamente al versamento utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) sia all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale.

Il codice versamento da utilizzare è P_67 e il periodo di riferimento da indicare è il mese cui si riferisce la rata in pagamento. Se l’iscritto non provvede a versare alcune rate (nel limite massimo di tre), qualora intenda proseguire il piano, dovrà versare le rate scadute e non pagate con singoli modelli F24, ciascuno relativo ad ogni singola rata scaduta, entro il termine di pagamento della quarta rata e, successivamente, entro lo stesso termine, dovrà riprendere i versamenti, sempre con modello F24, attenendosi sia alle scadenze sia all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale.

Ad avvenuto versamento delle rate scadute e non pagate, la Sede comunicherà all’iscritto l’importo degli interessi legali maturati alla data del versamento, con l’avvertenza che il mancato pagamento degli stessi determinerà l’imputazione dell’importo già versato prima agli interessi dovuti e poi al capitale, con conseguente riduzione del periodo di riscatto riconosciuto.

L’iscritto, nel modello F24 utilizzato per il pagamento degli interessi (la causale di pagamento è la stessa del debito principale), dovrà indicare come periodo di riferimento il mese iniziale e finale dell’intero periodo.


In caso di mancato versamento di più di tre  rate, verrà dichiarata la decadenza del provvedimento di riscatto e verrà proporzionalmente riconosciuto solo il periodo per il quale è stato effettuato il versamento.

L’iscritto può anche dichiarare formalmente di voler interrompere il pagamento in corso: in tale ipotesi il provvedimento di riscatto decade e verrà proporzionalmente riconosciuto solo il periodo per il quale è stato effettuato il versamento.

Nei casi di cessazione dal servizio e successiva assunzione del dipendente da parte di un ente o azienda non iscritta alle gestioni ex Inpdap, il lavoratore dovrà proseguire il versamento rateale con le stesse modalità  illustrate per l’ipotesi  di “autonoma prosecuzione del versamento”; invece, nei casi in cui il lavoratore venga trasferito ad ente iscritto alle gestioni ex INPDAP, lo stesso avrà diritto al prosieguo della trattenuta sulla retribuzione. A tal fine, l’originaria amministrazione di appartenenza dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato del piano di ammortamento e comunicare alla Sede di competenza la nuova amministrazione versante. L’iscritto ha in ogni caso  l’onere di verificare, al fine di evitare la riduzione del periodo, che le trattenute siano attivate nei termini dal nuovo datore di lavoro.

In tutte le ipotesi di sospensione, alla ripresa del servizio, sarà cura dell’interessato informare e dichiarare all’Ente datore di lavoro – non tenuto, in questo periodo, a compilare il quadro F1 della DMA – l’avvenuto versamento delle rate eventualmente effettuato durante il periodo di sospensione, in modo che il piano rateale possa proseguire a cura dell’Ente stesso.

Ricongiunzione ai fini pensionistici

Ferma restando la possibilità, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal servizio, di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all’iscritto è data anche in questo caso la possibilità di proseguire il versamento rateale con le seguenti modalità con la prosecuzione autonoma del versamento,  utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) sia all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale. Il codice versamento da utilizzare è in questo caso P_68 e il periodo di riferimento è sempre quello del mese cui si riferisce la rata in pagamento.

Analogamente al paragrafo precedente, l’iscritto che non dovesse provvedere a versare alcune rate (nel limite massimo di tre rate), qualora intenda proseguire il piano, dovrà versare le rate scadute e non pagate con singoli modelli F24, ciascuno relativo ad ogni singola rata scaduta, entro il termine di pagamento della quarta rata e, successivamente, entro lo stesso termine, dovrà riprendere i versamenti, sempre con modello F24, attenendosi sia alle scadenze che all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale.

Ad avvenuto versamento delle rate scadute e non pagate, la sede comunica  all’iscritto l’importo degli interessi legali maturati alla data del versamento, con l’avvertenza che il mancato pagamento degli stessi comporterà la decadenza del provvedimento.

L’iscritto, nel modello F24 utilizzato per il pagamento degli interessi (la causale di pagamento è la stessa del debito principale), dovrà indicare come periodo di riferimento il mese iniziale e finale dell’intero periodo.


Nei casi di sospensione, alla ripresa del servizio, sarà cura dell’interessato informare e dichiarare all’Ente datore di lavoro - non tenuto, in questo periodo, a compilare il quadro F1 della DMA - l’avvenuto versamento delle rate eventualmente effettuato durante il periodo di sospensione dal servizio in modo che il piano rateale possa proseguire a cura dell’Ente stesso.

Il mancato pagamento di più di tre rate comporterà la decadenza del provvedimento di ricongiunzione.

Nei casi di assunzioni presso altro ente, valgono le medesime istruzioni di cui al paragrafo precedente.

Incapienza

Nel caso in cui si verifichi un’ipotesi di incapienza, anche temporanea (es. in caso di part-time, assegno alimentare ecc.), delle retribuzioni, sulle quali gli enti datori di lavoro avrebbero dovuto effettuare le trattenute relative ai ratei per riscatti e ricongiunzioni, l’iscritto potrà rinunciare oppure proseguire autonomamente nei pagamenti relativi ai piani di ammortamento, nei modi e con le precisazioni già indicate in precedenza.

Mobilità

Il passaggio in mobilità tra Amministrazioni pubbliche comporta il diritto, per il dipendente, alla prosecuzione del piano di ammortamento presso l’ente di destinazione, ancorché si tratti di passaggio da una amministrazione iscritta alle gestioni ex INPDAP verso un’amministrazione non iscritta a tali gestioni.

In tali casi l’originaria amministrazione di appartenenza dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato del piano di ammortamento nonché comunicare alla Sede di competenza la nuova amministrazione versante.  L’iscritto ha in ogni caso  l’onere di verificare che le trattenute siano attivate nei termini dal nuovo datore di lavoro.

In particolare, l’ente di destinazione, ove iscritto ad una delle gestioni ex INPDAP, dovrà ulteriormente procedere alla compilazione del quadro F1 della DMA.

Cessazione dal servizio senza diritto a pensione

Gli iscritti che non siano titolari di trattamento pensionistico e che presentino una domanda di riscatto o ricongiunzione a fini pensionistici dopo la cessazione dal servizio ovvero nei casi in cui il provvedimento di riscatto/ricongiunzione venga emanato dopo la cessazione dal servizio e prima del pensionamento, potranno effettuare autonomamente i pagamenti con modello F24 nei modi e nei termini indicati nella determina di concessione, con le precisazioni già indicate per le ipotesi di sospensione.

Al momento del pensionamento, l’interessato potrà provvedere ad estinguere il residuo debito o chiedere la trattenuta sulla pensione, sulla base del piano di ammortamento in essere.

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