Il M.I. ha pubblicato la nota 3430 del 31/01/2022, concernente “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art.1, commi 87 e 94 della Legge 30/12/2021, n. 234. Indicazioni operative”.

La nota si occupa dunque delle novità introdotte in materia pensionistica dalla Legge di bilancio 2022, con riferimento ad Opzione donna, Quota 102 e APE Sociale.

Quota 102

La nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 38 anni (c.d. pensione Quota 102).

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”). Il personale del comparto scuola e dell’AFAM consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel 2022 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

Ai fini del conseguimento della Quota 102 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

La Quota 102 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la Quota 102. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Opzione donna

L’art. 1, comma 94 della Legge di bilancio ha introdotto alcune modifiche alla disciplina contenuta all’art. 16 del Decreto-Legge 28/01/2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019, n. 26, prevedendo quale data di maturazione del requisito pensionistico Opzione donna il termine del 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 e fissando al 28 febbraio 2022 la data ultima di presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico. La proroga amplia la platea alle nate entro l’anno 1963 che abbiano maturato 35 anni di contributi effettivamente versati al 31 dicembre 2021 e aderiscano interamente al sistema di calcolo contributivo.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

Le lavoratrici del comparto scuola e dell’AFAM, al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2022.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2022.

Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Le funzioni POLIS

Per quanto riguarda Opzione donna e Quota 102, le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema POLIS, dal 2 al 28 febbraio 2022, utilizzando le funzioni disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito. Le istanze POLIS sono:

APE Sociale

Con riferimento invece all’APE Sociale, il M.I. comunica che è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione al 31 dicembre 2022 e sono state modificate, con effetto dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 179, lett. a e d della Legge 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose. Nello specifico, per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all’allegato 3 annesso alla Legge di bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale che comprende il codice ISTAT 2.6.4 – “Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate”.

La domanda potrà essere presentata, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2022, previo accertamento delle condizioni di accesso da parte dell’INPS, da richiedere tempestivamente.

Le domande per il riconoscimento dei requisiti sono disponibili sul sito dell’INPS, come anche i modelli per le attestazioni che i datori di lavoro devono rilasciare ai fini della richiesta.

La novità interessa soprattutto i docenti della scuola primaria, riconosciuti tra le professioni gravose, grazie all’ampliamento dell’elenco che precedentemente comprendeva, nel settore Scuola, solo gli insegnanti della scuola dell’infanzia.

Per averne diritto, l’attività gravosa deve essere svolta per almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10. Occorrono inoltre 63 anni di età anagrafica e 36 di contributi (requisito ridotto, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni).

La circolare precisa che le lavoratrici che sono in possesso dei requisiti sia per opzione donna che per l’APE sociale, potranno rinunciare alla domanda di Opzione donna eventualmente già presentata, ove si rilevino condizioni di maggiore favore usufruendo dell’APE sociale. Nella nota del M.I. si legge: «le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2022 (cosiddetto 1° scrutinio 2022), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’INPS dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata».

Il diritto all’APE Sociale spetta, oltre che per i lavori gravosi, anche ai lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente convivente con certificazione di Legge 104/1992, art. 3 comma 3, agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, ai disoccupati che abbiano concluso la Naspi. Per questi, è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Domanda di pensione

Per l’accesso alla prestazione pensionistica, oltre all’istanza di cessazione presentata al Ministero utilizzando le istanze online, occorre inviare domanda all’INPS, attraverso le seguenti modalità:

Per l’Opzione donna, le modalità sono illustrate con messaggio INPS n. 169 del 13/01/2022, per Quota 102 con messaggio INPS n. 97 del 10/01/2022.

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