Sinergie di Scuola

Con circolare n. 154 del 17/09/2015, la Direzione Centrale Pensioni dell’Inps ha fornito istruzioni per l’applicazione delle disposizioni normative della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), aventi effetti sui Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici.

In particolare, la circolare richiama le novità in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni. Tale riduzione ha effetti anche sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni.

L’art. 1, comma 113, della citata legge dispone infatti che le pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non sono soggette in ogni caso a penalizzazioni anche se liquidate prima del compimento del 62° anno, a condizione che il requisito di anzianità contributiva sia maturato entro il 31 dicembre 2017.

Questa esclusione delle riduzioni percentuali per le pensioni anticipate liquidate in tale periodo determina una modifica delle regole sui termini di pagamenti dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione ed associate al pensionamento anticipato.

Per il personale delle pubbliche amministrazioni per il quale opera la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto possono variare in ragione della data di maturazione del diritto a pensione, della decorrenza della pensione e della circostanza che alla stessa pensione siano applicate le penalizzazioni.

Fino al 18 agosto 2014, le risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro operate dalle amministrazioni avevano come unico presupposto l’avvenuto conseguimento del diritto alla pensione anticipata (ovvero alla pensione con 40 anni, con diritto maturato secondo le regole antecedenti alla disciplina introdotta dall’art. 24 del D.L. 201/2011) a prescindere dall’eventuale applicazione delle riduzioni percentuali del trattamento pensionistico, anche se il dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 2 dell’8/03/2012, aveva raccomandato alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione qualora ciò avesse determinato l’applicazione delle predette penalizzazioni sulla pensione.

Per le cessazioni dal servizio conseguenti alle risoluzioni unilaterali operate fino al 18 agosto 2014, il termine di pagamento è stato di 105 giorni ovvero 6 mesi ovvero 12 mesi a seconda della data di maturazione del diritto a pensione. Dal 19 agosto 2014, ai fini dell’esercizio della risoluzione unilaterale era stata prevista l’ulteriore condizione del raggiungimento dell’età anagrafica ovvero di un’anzianità contributiva composta da periodi di servizio e contribuzione con caratteristiche tali da escludere l’applicazione delle riduzioni percentuali alla prestazione pensionistica.

Conseguentemente, per le cessazioni dal servizio derivanti da atti unilaterali del datore di lavoro associate ad accessi alla pensione con penalizzazioni, ha trovato applicazione il termine generale di 24 mesi, per il pagamento dei Tfs e dei Tfr, invece dei termini di 105 giorni ovvero di 6 o 12 mesi.

Dopo la modifica introdotta dal comma 113 in esame, che ha disposto la neutralizzazione delle riduzioni percentuali per le pensioni con decorrenza dal 2015 e con il requisito di anzianità contributiva maturato in ogni caso entro il 2017, l’esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione rimane temporaneamente sottoposto alla sola condizione connessa «alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi».

In considerazione della modifica normativa appena esposta, venendo temporaneamente meno il vincolo dell’età anagrafica, in precedenza associato alla possibilità per le amministrazioni e gli enti datori di lavoro di utilizzare la risoluzione del rapporto di lavoro, con riferimento alle risoluzioni unilaterali che hanno determinato e determineranno accessi alla pensione con decorrenza successiva al 2014 e con requisiti pensionistici maturati entro il 31 dicembre 2017, sono sospese le indicazioni circa i termini di pagamento date con il messaggio 8680 del 12/11/2014.

Pertanto, per le risoluzioni che intervengono dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, poiché le prestazioni pensionistiche collegate sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane fermo il termine di pagamento di 12 mesi oltre alle possibili deroghe, ove applicabili.

Rimane fermo anche il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto conseguenti a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla pensione di anzianità anticipata.

I termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr collegati a cessazioni dal servizio conseguenti a risoluzioni unilaterali da parte dell’amministrazione sono riportati nella tabella riassuntiva contenuta nella circolare INPS, di seguito riportata.

Si rinvia invece alla circolare n. 74 del 10/04/2015 per la trattazione degli effetti sui trattamenti pensionistici.

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