Sinergie di Scuola

Con due recenti circolari, l’INPS è intervenuto su alcune questioni riguardanti l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Innanzitutto ricordiamo cos’è la NASpI: è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’art. 1 del D.Lgs. 4/03/2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell’interessato e spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (quindi anche i supplenti della scuola).

Non possono invece accedere alla prestazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

Sospensione della NASpI

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per calcolare il periodo di sospensione si considera la durata del rapporto di lavoro e non le giornate effettivamente lavorate. Dopo un periodo di sospensione di massimo sei mesi, l’indennità riprende per il periodo residuo;
  • nuova occupazione con contratto di massimo sei mesi in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi extracomunitari;
  • mancata comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi.

Decadenza della NASpI

La prestazione decade se il lavoratore:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un’attività di lavoro subordinato, senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASpI;
  • inizia un’attività lavorativa autonoma senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 150/2015 non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l’Impiego.

NASpI e lavoro all’estero

In caso di lavoro all’estero:

  • la NASpI può continuare a essere percepita per un massimo di tre mesi se chi riceve l’indennità va in cerca di occupazione in un paese che applica la normativa comunitaria esportando la prestazione. Il soggetto deve iscriversi come persona in cerca di lavoro nello stato ospitante e, una volta occupato, decade dal diritto alla NASpI (artt. 7, 63 e 64 del regolamento UE 883/2004);
  • la NASpI può essere esportata se il percettore si reca in cerca di occupazione in uno stato non comunitario convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione. Il soggetto deve iscriversi come persona in cerca di lavoro nello stato ospitante e, una volta occupato, decade dal diritto alla NASpI;
  • la NASpI viene sospesa fino a un massimo di sei mesi, se il percettore lascia l’Italia avendo già stipulato un contratto di lavoro subordinato in un paese estero che applica la normativa comunitaria. Terminato il contratto, l’indennità sospesa verrà ripristinata, a meno che il soggetto non abbia già richiesto una prestazione analoga al paese ospitante in quanto iscritto all’ufficio del lavoro dello stato estero;
  • la NASpI viene sospesa per un massimo di sei mesi, se il percettore va in un paese non comunitario e convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con un contratto di lavoro già stipulato in quel paese;
  • la NASpI è sospesa fino a un massimo di sei mesi nel caso in cui il percettore si rechi in uno stato non comunitario e non convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione avendo già stipulato un contratto di lavoro nel predetto stato ospitante;
  • se il titolare della NASpI stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un paese che applica la normativa comunitaria, la sospensione, la riduzione e la decadenza sono disciplinate dalle norme di cui all’art. 9 del D.Lgs. 22/2015 in materia di sospensione, riduzione e decadenza dalla NASpI in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato.

NASpI e altra attività lavorativa o altro reddito

Con circolare n. 174 del 23/11/2017 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune di reddito.

Nello specifico le precisazioni e le indicazioni operative riguardano:

  • compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage, tirocini professionali e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionale;
  • compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse;
  • compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario;
  • effetti dell’iscrizione ad albi professionali e della titolarità di partita IVA sull’indennità di disoccupazione;
  • attività per le quali l’incentivo all’autoimprenditorialità può essere riconosciuto.

In particolare, per quanto concerne la compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali, l’INPS precisa che il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività.

Inoltre, nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Come trasformare
la NASpI in DIS-COLL

Con messaggio n. 4804 del 30/11/2017 l’INPS si è invece occupato delle domande di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS-COLL.

Per tali situazioni, qualora la domanda di prestazione NASpI abbia tutti i requisiti per essere valutata come domanda di DIS-COLL e solo per errore materiale sia stata presentata come domanda di NASpI, è possibile richiedere la trasformazione dell’istanza in domanda di DIS-COLL, limitatamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017, anche a valere sulle risorse residue stanziate dall’art. 1, comma 310, della Legge 208/2015.

Per quanto attiene agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, la trasformazione è possibile esclusivamente per le cessazioni verificatisi a partire dal 1° luglio 2017.

In tutte le ipotesi di cui sopra in cui è consentita la trasformazione delle domande di NASpI in DIS-COLL, le strutture territoriali procederanno all’acquisizione di una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.

Le nuove domande saranno comunque essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.

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