Sinergie di Scuola

Con la trasmissione telematica della certificazione di malattia l’INPS può disporre in tempo reale delle informazioni inerenti allo stato di temporanea incapacità al lavoro dei lavoratori.

Anche i datori di lavoro, mediante i servizi messi a disposizione dall’INPS, possono visualizzare tempestivamente gli attestati di malattia dei propri dipendenti.

Si tratta di una procedura operativa su tutto il territorio nazionale, anche se l’INPS ha rilevato non poche situazioni di inadempienza da parte dei medici curanti circa l’obbligo di invio telematico con rilascio di certificazioni redatte in modalità cartacea e, conseguenti disagi per i lavoratori coinvolti, per l’Istituto e per i datori di lavoro.

Al riguardo, con la circolare n. 79 del 2/05/2017, l’Istituto ribadisce che l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare – salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di trasmissione – per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati.

Infatti, ai sensi dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, n. 1/2010, l’inosservanza, se reiterata, comporta per il medico il licenziamento o la decadenza dalla convenzione.

Prognosi riportata nel certificato

Tutte le informazioni contenute nel certificato telematico sono importanti. Fra queste, in particolare, la data di fine prognosi – in assenza di ulteriore certificazione – costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia. Tuttavia, è evidente che sul piano medico legale, tale data rappresenta un elemento ”previsionale” sul decorso clinico e sull’esito dello stato patologico riportato in diagnosi, formulato da parte del medico certificatore sulla base di un giudizio tecnico.

Conseguentemente, è possibile che vi spossano essere successive variazioni, sia in termini di prolungamento sia di riduzione, in base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido della malattia.

Nell’ipotesi di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia.

Allo stesso modo, nel caso di una guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Per quest’ultima ipotesi, quali sono gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro?

Lo spiega l’INPS, nella circolare in commento, precisando che: «La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’INPS, considerato che, mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda [...]. Il certificato, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela in argomento, assume, di fatto, il valore di domanda di prestazione».

In presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Per quanto concerne, invece, l’obbligo del lavoratore nei confronti dell’INPS, egli è tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato. Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.

Sanzioni

L’INPS rileva che non di rado accade che, a seguito dell’effettuazione di visita medica di controllo domiciliare disposta d’ufficio, l’Istituto venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso l’attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la suddetta data, a fronte ovviamente di un datore di lavoro consenziente.

Nei casi in cui dovesse emergere, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo (100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di prima assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza; 100% dell’indennità dalla data della terza assenza).

La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.

Il lavoratore che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà comunque produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.

Comunicazione dell’assenza per malattia

Riepiloghiamo anche cosa dice il CCNL Scuola per quanto concerne le assenze per malattia. Ovviamente il Contratto va aggiornato con le nuove norme attualmente in vigore (trasmissione telematica del certificato e nuove fasce di reperibilità).

L’art. 17 afferma: «L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza».

Per quanto riguarda la trasmissione del certificato, la normativa contrattuale è stata superata dall’art. 55 septies del D.Lsg. 165/2001 che, al comma 2, espressamente prevede: «In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato della normativa vigente, ed in particolare dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri previsto dall’art. 50, comma 5 bis, del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata».

Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

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