Sinergie di Scuola

Dal 1° settembre 2017, ai sensi degli artt. 18 e 22 del D.Lgs. 75 del 27/05/2017, è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’Istituto della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Tra le categorie interessate dal provvedimento, ci sono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Visite mediche richieste dal datore di lavoro

Da questa data, la richiesta di VMC può essere effettuata, da parte delle PP.AA. tramite Portale INPS. Le PP.AA. che eventualmente non utilizzassero ancora i servizi del Portale dovranno richiedere le credenziali di accesso ai servizi on-line di Consultazione attestati di malattia e Richiesta visita medica di controllo.

La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta o in maniera multipla attraverso l’upload di un file in formato XML, secondo lo schema illustrato all’interno della procedura stessa.

Attraverso il servizio on-line è possibile anche consultare lo stato delle richieste inviate.

Il datore di lavoro pubblico che richiede una VMC deve specificare se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale, nelle modalità già attualmente previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso.

Una volta effettuate le VMC, l’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici.

Disposizione d’ufficio delle visite mediche domiciliari

Anche per le VMC disposte d’ufficio dall’Istituto viene restituito al datore di lavoro pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale.

Gestione della reperibilità

Come previsto nel D.Lgs. 75/2017, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’INPS.

La comunicazione di eventuali assenze per esami specialistici dei propri lavoratori in malattia dovrà essere effettuata da parte delle PP.AA. nelle medesime modalità attualmente in uso per le comunicazioni, da parte dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale INPS, dei cambi di reperibilità:

  • inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
  • inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento;
  • interpellando il Contact Center.

Anche nei casi di cambio di domicilio di reperibilità del dipendente rispetto a quanto indicato nel certificato telematico di malattia e in attesa di diverse indicazioni ministeriali che verranno tempestivamente comunicate, la pubblica amministrazione è tenuta ad informare immediatamente l’INPS utilizzando i medesimi canali sopra indicati.

Assenza dal domicilio

In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, l’INPS procede con l’invito a visita ambulatoriale. Nel corso della visita ambulatoriale il medico valuterà soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Istituto la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte. Infatti, non compete all’Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza.

A tale proposito, con messaggio n. 4282 del 31/10/2017 l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni operative e chiarimenti in merito alle attività da svolgere, in sede di visita medica ambulatoriale, conseguenti ad assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità.

Alla luce della normativa vigente, il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal datore di lavoro, a seguito di un’istruttoria di cui però può far parte anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell’INPS sull’esame delle giustificazioni eventualmente addotte dal lavoratore.

Quindi:

  1. è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al pubblico impiego;
  2. è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale INPS territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.

In particolare, se il lavoratore produce una documentazione di tipo amministrativo o produce una documentazione di tipo sanitario, dal cui esame non si possa concludere per la giustificabilità (es. visita medica o esame specialistico che non rivesta carattere d’urgenza) o non produce alcun documento giustificativo, il medico INPS valorizzerà, in un apposito modello che consegnerà al lavoratore, il campo “Competenza amministrativa”, illustrando nelle note che si rimanda il parere all’Amministrazione di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. Il datore di lavoro pubblico, infatti, ha l’onere e il potere non solo di decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali altri fatti e atti a sua disposizione e non noti invece all’INPS. Il datore di lavoro, in ogni caso, ricevute le giustificazioni dal lavoratore, potrà richiedere al CML competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione.

Se invece il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello sarà valorizzato il campo “Sì” della sezione “Assenza giustificabile” e l’annotazione deve esprimere, quindi, tale valutazione di giustificabilità, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.

In attesa dell’implementazione delle funzioni telematiche, l’informazione perverrà al datore di lavoro per il tramite del lavoratore, che gli consegnerà copia del documento sopra indicato con le relative annotazioni.

Qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’INPS non procederà all’esame degli stessi, salva esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico, ma registrerà, invece, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.

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