Sinergie di Scuola

nel mese di ottobre l’INPS ha pubblicato diverse note di chiarimento, che interessano anche i dipendenti del comparto scuola.

Le tematiche trattate riguardano diversi aspetti della vita previdenziale dei lavoratori. Vediamole di seguito.

Prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici

In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS, l’Istituto di Previdenza ha chiarito che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.

Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.

Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15/11/2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell’Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).

Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.

I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L’unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.

Esenzione dalla reperibilità per malattia

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

In proposito, l’INPS ha precisato che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile.

Inoltre, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Per i dipendenti pubblici, il riferimento è il D.P.C.M. 17/10/2017, n. 206, che prevede l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • •causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al D.P.R. 30/12/1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio 13/07/2015, n. 4752, spiega l’INPS, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Pertanto, qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

Contributi per riscatti, ricongiunzioni e rendite

A seguito della convenzione Reti Amiche tra INPS e Sisal Group SpA, dal 24 settembre 2018 è disponibile su tutto il territorio nazionale un nuovo canale SisalPay per il pagamento dei contributi per riscatti, ricongiunzioni e rendite.

Grazie a questo servizio è possibile effettuare il pagamento delle rate del proprio piano di ammortamento in contanti, in modo veloce e sicuro, in 32mila bar, tabacchi ed edicole. Senza dover utilizzare alcun bollettino o altro supporto cartaceo, basta comunicare all’operatore il codice fiscale e il numero della pratica. A versamento effettuato sarà rilasciata una ricevuta contenente tutti i dati utili che attestino il pagamento.

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.