La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita – per tutti i settori di attività, privati e pubblici – dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (D.M. 29/09/1998, n. 382).

Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal D.Lgs. 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del T.U., finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

La sorveglianza sanitaria ordinaria

In particolare, secondo l’art. 41, la sorveglianza sanitaria comprende:

  1. visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
  3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui sopra, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. idoneità;
  2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. inidoneità temporanea;
  4. inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, vanno precisati i limiti temporali di validità.Dei giudizi il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Le procedure di cui all’art. 41 non hanno subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2.

La sorveglianza sanitaria eccezionale

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del Decreto-Legge 19/05/2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17/07/2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i «lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità».

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad esempio patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.

Più recentemente, in data 4 settembre 2020 è stata pubblicata una circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

La circolare riepiloga l’evoluzione normativa dall’avvio della pandemia e sottolinea come, ad oggi, siano da considerare lavoratori fragili coloro che hanno patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto. Il concetto di fragilità può comunque evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

L’età, dunque, da sola, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Indicazioni operative in sintesi

Lavoratori e lavoratrici possono richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche).

Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente.

Se il datore di lavoro non è tenuto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (ad es., in alcuni casi, le scuole), il lavoratore potrà comunque richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-Co -2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. Ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

Giudizio medico-legale e ruolo del datore di lavoro

Sarà compito del datore di lavoro (quindi del Dirigente scolastico) fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2.

Il medico, all’esito della valutazione, esprimerà il giudizio di idoneità nel quale fornirà, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2; il giudizio di non idoneità temporanea dovrà essere riservato solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

Espletamento delle visite

La circolare infine chiarisce che è necessario ripristinare le visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008, ma che tali visite è opportuno che si svolgano in un ambiente idoneo da consentire il distanziamento tra medico e lavoratore, con sufficiente ricambio d’aria. Il lavoratore deve inoltre indossare la mascherina.

Inoltre è necessario programmare le visite evitando situazioni di assembramento e informare adeguatamente il personale sulle misure da adottare (non presentarsi alla visita con febbre o altri sintomi respiratori, anche lievi).

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