Sinergie di Scuola

Con specifico riferimento alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, la legge 28 giugno 2012 n. 92 di riforma del mercato del lavoro, reca all’art. 2 disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e dal 1° gennaio 2013 istituisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.

Tale nuova assicurazione – che sostituisce quella preesistente contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

In particolare, l’ASpI – come spiegato dall’Inps con la circolare n. 140 del 14/12/2012 e con successiva circolare n. 142 del 18/12/2012 – erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo, tra le altre, la preesistente indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali. L’indennità è riconosciuta ai dipendenti a tempo determinato che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano in stato di disoccupazione;
  2. lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale (a parte alcune eccezioni, come vedremo di seguito);
  3. possano far valere almeno due anni di assicurazione;
  4. possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione.

Con i successivi commi da 20 a 24 del medesimo articolo 2, la legge introduce inoltre un’ulteriore nuova misura (mini ASpI), destinata a  sostituire  la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

Tra i destinatari delle nuove norme, rientrano anche i dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, comprese quindi le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle suddette P.A.


La mini ASpI

Ai sensi della legge di riforma del lavoro, dal 1° gennaio 2013 non sarà dunque più erogabile neanche l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, che verrà sostituita dalla mini ASpI.

In sostanza, la mini ASpI si differenzia dall’indennità a requisiti ridotti per i seguenti aspetti:

  1. prevede l’erogazione del beneficio nel momento in cui sopraggiunge la disoccupazione e non nell’anno successivo;
  2. è rivolta a coloro che abbiano almeno 13 settimane di contribuzione a differenza delle 78 giornate previste dallo strumento precedente;
  3. l’importo è ottenuto calcolando il 75% della retribuzione fino a €1.180 (per il 2013, e annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo), cui aggiungere il 25% della retribuzione eventualmente eccedente tale cifra;
  4. l’indennità, così come il versamento dei contributi figurativi, ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione;
  5. non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa.

Come evidenziato dalla FLC CGIL, il meccanismo della mini ASpI presenta limiti importanti, in primo luogo perché l’erogazione del beneficio per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione determina un abbassamento consistente degli importi rispetto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Poi perché viene ridotta anche la contribuzione figurativa  relativa ad un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione. Infine, il requisito delle 13 settimane di contribuzione in sostituzione delle 78 giornate rischia di penalizzare chi svolge lavori ad alta frammentazione temporale, come nel caso dei supplenti della scuola.

A questo deve aggiungersi che la lettera del testo di legge rischiava di escludere dalla percezione della mini ASpI coloro ne avessero maturato il diritto nel 2012, perché, mentre la vecchia indennità a requisiti ridotti veniva erogata nell’anno successivo al periodo di disoccupazione (con conseguente presentazione della domanda dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo al periodo di disoccupazione), la mini ASpI richiede l’immediata presentazione della domanda per potersi attivare durante il periodo di disoccupazione.

In altri termini, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire da gennaio 2013, coloro che nel 2012 avevano maturato diritto all’indennità a requisiti ridotti ed erano in attesa di presentare la domanda all’inizio dell’anno successivo, rischiavano di trovarsi in ritardo rispetto ai criteri di presentazione della domanda del nuovo strumento e privi della copertura della vecchia indennità.

Una situazione, questa, che avrebbe fortemente penalizzato i precari della scuola. Fortunatamente, anche grazie alle sollecitazioni sindacali, è stato previsto un periodo transitorio per il 2012 con l’istituzione della mini-ASpI 2012, così denominata proprio per distinguerla dalla mini ASpI a regime.


La mini-ASpI 2012

Come illustrato dall’Inps con messaggio n. 20774 del 17/12/2012, dal 1° gennaio 2013 coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa per il diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti potranno ricevere la mini-ASpI 2012.

A seguito di una lettura interpretativa concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al meccanismo dell’assorbimento disposto dal richiamato art. 2, comma 24, la disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Pertanto, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi).

Questa prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.

La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.

La liquidazione della prestazione avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.

Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI 2012 sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi – pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni – che saranno collocati nell’anno di competenza (2012) con le consuete modalità. Questi contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata. Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Alcune precisazioni

Nel caso di presentazione nel 2013 di una domanda mini-ASpI, i periodi contributivi utilizzati per una eventuale prestazione mini-ASpI 2012 e presenti nell’anno precedente la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, saranno utili ai fini del diritto e del calcolo della retribuzione di riferimento, ma non della durata della prestazione richiesta. La procedura provvederà in automatico in tal senso.

Quindi, nel caso in cui venga presentata nel periodo previsto una domanda mini-ASpI 2012 successiva ad una domanda mini-ASpI, l’Inps provvederà ad interrompere la liquidazione e/o il pagamento della mini-ASpI, a liquidare in via prioritaria la mini-ASpI 2012, a riliquidare la mini-ASpI da cui saranno detratti i periodi contributivi utilizzati per la mini-ASpI 2012 e infine a provvedere al recupero di eventuali somme pagate in eccedenza su una delle prestazioni.

In tale eventualità il lavoratore sarà avvisato con un apposito messaggio al momento della presentazione della domanda mini-ASpI 2012.

Al contrario i periodi contributivi del 2012 in caso di mancata presentazione di domanda mini-ASpI 2012 resteranno utili a tutti i fini di una prestazione mini-ASpI.

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