Sinergie di Scuola

Anche quest’anno l’INPS ha comunicato le aliquote contributive di reddito riguardanti la Gestione separata (vedi tabella 1). Per l’anno 2021 sono riportate nella circolare n. 12 del 5/02/2021.

Ripartizione dell’onere contributivo

Committenti

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il Modello F24 telematico per i datori privati e il Modello F24 EP per le Amministrazioni pubbliche.

Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – l’INPS rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite Modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021

L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2020. In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2021 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.

Massimale

Per l’anno 2021 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18 della Legge 335/1995 è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2021 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari agli importi riportati in tabella 2.

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