Sinergie di Scuola

Con circolare n. 63 del 20/03/2015 l’INPS ha trasmesso il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16/12/2014, recante “Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”.

Sulla base del D.M., dal 1° gennaio 2016 ai trattamenti pensionistici si applicheranno i nuovi requisiti di accesso di seguito illustrati.

In particolare, fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013 (incremento di 3 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva), in attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale del 16/12/2014, a decorrere dal 1° gennaio  2016, i requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi, e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla Legge 23/08/2004, n. 243, e successive modificazioni – per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote” –  sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

Pensione di vecchiaia

Per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti questi sono i nuovi requisiti:

  • Anno 2016: 65 anni  e 7 mesi;
  • Anno 2017: 65 anni  e 7 mesi;
  • Anno 2018: 66 anni  e 7 mesi;
  • Dall’anno 2019: 66 anni  e 7 mesi*.

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122.

Per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti i requisiti sono i seguenti:

  • Anno 2016: 66 anni  e 7 mesi;
  • Anno 2017: 66 anni  e 7 mesi;
  • Anno 2018: 66 anni  e 7 mesi;
  • Dall’anno 2019: 66 anni  e 7 mesi*.

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve inoltre applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24,  comma 7, della Legge n. 214 del 2011 (per la pensione di vecchiaia con una anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni)  che, dal 1° gennaio 2016, è di 70 anni e 7 mesi. In attuazione dell’art. 12 del decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.


Pensione anticipata

Questi sono i requisiti che è necessario possedere per accedere alla pensione anticipata:

  • dal 2016 al 2018: uomini 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) – donne 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane);
  • dal 2019 al 2020: uomini 42 anni e 10 mesi* (pari a 2.227 settimane) – donne 41 anni e 10 mesi* (pari a 2.175 settimane).

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita, previsto dal decreto ministeriale in parola, deve applicarsi inoltre al requisito anagrafico previsto dall’art. 24,  comma 11, della Legge n. 214 del 2011 (per l’accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi. In attuazione dell’art. 12 del Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.

Fino al 2017 niente penalizzazioni 

A proposito della pensione anticipata, sempre l’INPS ha trasmesso la circolare n. 74 del 10/04/2014, avente ad oggetto “Articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni”.

Con riferimento, in particolare, alla pensione anticipata, la circolare ha ricordato che alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti  che  maturano   il   previsto   requisito   di   anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

L’art. 1, comma 113, della Legge n. 190 del 2014 si applica quindi, come espressamente previsto dalla legge stessa, alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.

Pertanto, alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista dalla cd. Legge Fornero.

Invece, per le pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continuano a trovare applicazione le riduzioni stipendiali.  

Si ricorda che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.

Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall’art. 6, comma 2-quater.


Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata 

In applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data, possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell’eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione.

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo perfezionato il requisito contributivo prescritto dalla legge ad una certa data, avendo meno di 62 anni di età, abbia continuato a svolgere attività lavorativa al fine di evitare la riduzione percentuale della pensione anticipata in regime misto. 

In applicazione di detto principio, con riferimento ai soggetti che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applicano le penalizzazioni.

Pensione di anzianità con il sistema delle “quote”

Infine, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

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