Sinergie di Scuola

Nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è pubblicato il Decreto-Legge 17/03/2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

La norma è entrata in vigore il 17 marzo scorso.

Nel comunicare di avere avviato le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti, l’INPS ha illustrato sinteticamente le diverse prestazioni previste e fornito le prime indicazioni operative.

Congedo parentale Covid-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile, ora estesi fino al 13 aprile, come da D.P.C.M. 1/04/2020.

Le disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

Le modalità di fruizione del congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

I dipendenti pubblici pertanto non devono presentare domande all’INPS, ma la domanda di congedo deve essere presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

I congedi e permessi non sono fruibili:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
  • se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

  • nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con i giorni di permesso retribuito per Legge 104 così come estesi dal Decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
  • nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Permessi Legge 104/92 Covid-19

È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Le modalità di fruizione dei permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro quindi i dipendenti pubblici non devono presentare domande all’INPS, ma la domanda di permesso deve essere presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Durc on-line: validità fino al 15 giugno 2020

Un’altra novità interessa il Documento Unico di Regolarità contributiva.

Come chiarito dall’INAIL con istruzione operativa del 26/03/2020, sono validi fino al 15 giugno 2020 i documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103, comma 2 del D.L. 17/03/2020, n.18).

Pertanto, i documenti unici attestanti la regolarità contributiva “Durc On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti devono utilizzare la funzione “Richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’INAIL per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

Situazioni possibili

Possono verificarsi alternativamente le seguenti situazioni:

  1. esiste già un Durc on-line in corso di validità in base al D.I. 30/01/2015 (120 giorni dalla data della richiesta): in tal caso il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile il documento al richiedente;
  2. non risulta un Durc on-line in corso di validità ma sussistono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal D.I. 30/01/2015: in tal caso, come nell’ipotesi precedente, il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile l’esito positivo dell’interrogazione e il Durc on-line avente validità di 120 giorni al richiedente;
  3. non ricorronole condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal D.I. 30/01/2015 ma esiste un Durc on-line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020: in tal caso,
    1. in via transitoria, in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione, il caso è trasmesso dal sistema alla sede competente che deve verificare se è presente in archivio un Durc on-line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 con validità prorogata ope legis fino al 15 giugno 2020 e in caso positivo trasmettere direttamente al richiedente (e agli “accodati”) il Durc on-line più recente tramite Pec, senza inviare alcun invito a regolarizzare e senza definire l’istruttoria (che sarà annullata automaticamente al termine dei 30 giorni previsti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015). La notifica ai richiedenti il medesimo documento attraverso il portale INPS avverrà a cura di tale Istituto;
    2. dopo il rilascio delle modifiche procedurali preordinate ad escludere la gestione manuale della trasmissione dei predetti documenti da parte delle sedi, la funzione “Consultazione” del servizio on-line renderà disponibili agli utenti sia i Durc on-line in corso di validità di cui ai punti 1 e 2, sia quelli con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L’implementazione sarà comunicata agli utenti con apposito avviso pubblicato nell’home page del servizio Durc on-line.
    I documenti relativi ai Durc on-line con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano quindi come data di “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.
    Non è, infatti, possibile modificare nei documenti in formato pdf la scadenza originaria della validità, in quanto il numero di protocollo, che distingue ogni richiesta di regolarità contributiva e ogni documento unico di regolarità contributiva emesso, deve individuare univocamente un solo documento in formato pdf, anche al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione dei documenti in questione;
  4. non ricorre alcuna delle condizioni di cui ai punti da 1) a 3), in tale ipotesi il caso è trasmesso dal sistema alla sede competente per l’apertura dell’istruttoria.

Novità anche per la NASpI

Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, ha previsto la proroga dei termini di presentazione delle stesse.

In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal 68° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il 68° giorno), verranno riesaminate d’ufficio.

È stata inoltre prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.

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