Il nuovo art. 33 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 ha introdotto, solo per il personale ATA, una nuova tipologia di permessi prima non prevista dai CCNL, prevedendo la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

I permessi orari:

  1. sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
  2. non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa.

La domanda di fruizione dei permessi deve essere presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione.

L’assenza per questi permessi è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L’attestazione viene inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura.

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti.

Resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire in alternativa a tali permessi anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

Chiarimenti dell’ARAN

Con orientamento applicativo CIR2, l’ARAN ha chiarito che tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non sono caratterizzate da una patologia in atto o da incapacità lavorativa.

L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.

Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”, viene previsto un contingente annuo di 18 ore, nell’ambito del quale vanno anche computati i tempi di percorrenza da e verso la sede di lavoro. Peraltro, i tempi di percorrenza o di viaggio, che devono essere correlati all’effettuazione della visita, della terapia, dell’esame diagnostico o della prestazione specialistica, non rilevano nel caso in cui il permesso venga fruito su base giornaliera.

Per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’articolo in questione disciplina anche una diversa e ulteriore casistica riguardante la possibilità di imputare le visite, terapie, prestazioni o esami a malattia, in talune specifiche e tassative ipotesi, espressamente indicate nella citata disposizione contrattuale.

Si tratta, in particolare:

Tutte e tre le ipotesi in questione sono caratterizzate da uno stato di incapacità lavorativa e, per questo specifico aspetto, si differenziano dai permessi regolati negli altri commi in quanto, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia, possono essere attribuiti a tale ultimo istituto, come specificatamente previsto nel CCNL («la relativa assenza è imputata a malattia»). Conseguentemente, in tali casi l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è la riduzione del contingente di 18 ore annue.

Come giustificare le assenze

Queste sono le modalità da utilizzare per la giustificazione delle assenze:

Altri permessi

Relativamente agli istituti da utilizzare in alternativa, occorre fare riferimento a quanto stabilito dal comma 15 del medesimo art. 33, ove si prevede espressamente che possono essere utilizzati anche i permessi orari a recupero, i permessi per motivi personali e familiari, i riposi compensativi per le prestazioni rese per lavoro straordinario. A tali permessi e riposi il dipendente può ricorrere sia in base ad una sua specifica scelta, sia anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia la necessità di assentarsi per visite, terapie, prestazione od esami in misura superiore al monte ore sopraindicato e non sussistano le condizioni per il ricorso all’istituto della malattia.

Assenze per gravi patologie per i Dirigenti scolastici

Il 13 dicembre 2018 è stata sottoscritta l’ipotesi del primo contratto dei dirigenti della scuola, dell’università, della ricerca e dell’AFAM.

Tra le novità previste, l’art. 22 disciplina le assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente ha diritto all’intero trattamento economico.

L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle ASL o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle P.A.

Rientrano nella disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse devono essere debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.

La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall’interessato e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui sopra.

La disciplina si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale.

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