Sinergie di Scuola

Con nota 50463 del 23/11/2017 il MIUR ha trasmesso il D.M. 919 di pari data, con il quale sono state fornite indicazioni in merito alle cessazioni dal servizio.

È fissato al 20 dicembre il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dallo settembre 2018.

Entro il medesimo termine, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 257, della Legge 28/12/2015, n. 208 possono presentare la relativa domanda di revoca.

Inoltre, sempre entro il 20 dicembre devono essere presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

  • il personale Dirigente scolastico, docente, educativo e ATA di ruolo, compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS Istanze Online, relativa alle domande di cessazione. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;
  • il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Requisiti anagrafici e contributivi

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2018, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue inoltre, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

Si ricorda che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio (ovvero 65 anni) non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Opzione donna

Possono esercitare la facoltà le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti.

Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita (dal 2017 pari a 7 mesi), nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

APE sociale

Successive indicazioni, anche alla luce di eventuali interventi normativi, saranno fornite con riguardo alle cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale.

Gestione delle istanze

È necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di prestazione Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2018. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.

Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle domande di prestazione Ricongiunzione, Riscatti, Computo.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione dall’INPS al dipendente.

La segreteria scolastica o l’Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, on-line, tramite Contact Center Integrato oppure tramite Patronato.

Trattenimento in servizio

Il Decreto Legge 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

L’art. 1, comma 257, della Legge 28/12/2015, n. 208 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Perciò, nel 2018 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2018, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi: al compimento, entro il 31 agosto 2018, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

È necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l’amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2018 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

Cessazione dei Dirigenti scolastici

Ai sensi dell’art. 12 del CCNL per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15/07/2010 il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei Dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio.

Il Dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

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