Con il messaggio 1399 del 29/03/2018 l’INPS ha riepilogato le disposizioni di legge vigenti e le istruzioni operative diramate in materia di visite fiscali.

Tra le varie precisazioni fornite nel messaggio, una riguarda i certificati prodotti in forma cartacea.

Certificati cartacei e giustificativi prodotti dal dipendente pubblico

Permangono in capo alle Pubbliche Amministrazioni specifici poteri di verifica e valutazione.

A tal proposito, il D.Lgs. 75/2017 – apportando modifiche all’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 – fa espresso riferimento alla trattazione da parte dell’INPS dei dati contenuti nella certificazione telematica di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico, nulla innovando in merito alla gestione della certificazione trasmessa in modalità cartacea, che rimane di competenza delle PP.AA. interessate.

Quindi, eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’INPS, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono i controlli circa la loro validità.

Con riguardo, invece, alla documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare, la stessa può essere prodotta all’INPS in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è stato il rientro al lavoro) per consentire, se di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto.

A tal fine, con i messaggi n. 3384/2017 e n. 4282/2017 l’INPS aveva già fornito i seguenti chiarimenti:

L’Ufficio medico legale procede con l’annotazione delle valutazioni nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare.

In particolare, nel compilare tale modello, che viene consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale ovvero spedito in un secondo momento al suo domicilio, il medico incaricato deve procedere nel seguente modo:

  1. Se il lavoratore produce documentazione di tipo amministrativo o produce documentazione di tipo sanitario dal cui esame non si possa concludere per la giustificabilità dell’assenza (ad esempio, nel caso di visita medica o esame specialistico che non rivesta carattere d’urgenza) o non produce alcun documento giustificativo, il medico dovrà valorizzare nel suddetto modello il campo “Competenza amministrativa” e inserire nelle note il rinvio al parere della P.A. di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. Il datore di lavoro pubblico, infatti, ha l’onere e il potere non solo di decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali altri fatti e atti a sua disposizione, che non sono noti invece all’INPS. Il datore di lavoro, in ogni caso, ricevute le giustificazioni dal lavoratore, può richiedere, ove ritenuto opportuno, all’Ufficio medico legale competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione.
  2. Se il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, il medico valorizzerà nel modello il campo “Sì” della sezione “Assenza giustificabile” senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.

In merito alle modalità di comunicazione di tali informazioni al lavoratore e al datore di lavoro pubblico, in attesa del rilascio in produzione di aggiornamenti procedurali che consentiranno l’invio dell’esito al datore di lavoro del Polo Unico in via automatizzata attraverso il Portale delle aziende, al momento l’informazione perviene al datore di lavoro per il tramite del lavoratore, che gli consegna copia del modello sopra indicato con le relative annotazioni.

Gli Uffici INPS preposti trattengono un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati.

Qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’Ufficio medico legale non procede d’ufficio all’esame degli stessi, ma solo a fronte di esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; l’Ufficio medico legale registra, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.

La valutazione degli Uffici medico legali dell’INPS sulle giustificazioni di tipo sanitario può esser presa in considerazione dal datore di lavoro, che è l’unico soggetto competente a giustificare il lavoratore e può tener conto, ai fini del provvedimento da assumere, come sopra già indicato, anche di eventuali altri fatti e atti di cui è a conoscenza.

Malattia e permanenza prolungata presso il Pronto Soccorso

Diamo anche conto di un altro recente messaggio INPS riguardante le assenze per malattia. In particolare, con messaggio 1074 del 9/03/2018 l’INPS ha fornito indicazioni in merito all’indennità di malattia in caso di permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso.

Infatti, è sempre più diffusa la casistica di permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni). Si tratta di prestazioni mediche eseguite nei casi di urgenza/emergenza che, a fronte delle valutazioni cliniche e degli approfondimenti diagnostici necessari, possono evolversi in modalità diverse (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento in ospedali altamente specializzati ecc.).

In molte strutture ospedaliere, per affrontare queste situazioni sono state istituite le c.d. Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve – struttura nata in base a specifiche delibere regionali), spesso annesse alle unità operative di pronto soccorso; ovviamente, ulteriori denominazioni potrebbero essere utilizzate dalle varie autonomie locali per individuare strutture con medesimo ruolo funzionale delle OBI e DB, quale espressione della medicina d’urgenza.

La permanenza di pazienti in tali strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni giorni qualora le condizioni del malato richiedano un chiarimento diagnostico – in attesa di dirimere l’evoluzione del caso verso la dimissione o verso il ricovero presso l’apposito reparto della struttura ospedaliera – ovvero nel caso in cui l’appropriato reparto di ricovero non sia immediatamente accessibile.

Fatte queste premesse, l’INPS ha rilevato che vi sono strutture ospedaliere che – non avendo deliberato la costituzione delle nominate strutture OBI e DB (o altre con medesima finalità funzionale) come entità esplicitamente autonome – espletano tale funzione direttamente in regime di pronto soccorso. In tali casi, la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre. Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela previdenziale della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.

Nel ricordare che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero, possono configurarsi dunque le seguenti due fattispecie:

  1. situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
  2. situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità INPS come evento di malattia;il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.

Solo a fronte della certificazione telematica prodotta l’evento può essere gestito nella corretta modalità nell’ambito delle procedure INPS.

Diversamente, ovvero qualora anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell’evento, il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale INPS e al proprio datore di lavoro apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

Nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.