Sinergie di Scuola

Nel n. 115 – gennaio 2022 di Sinergie ci siamo già occupati dell’Assegno Unico e Universale, la nuova misura a sostegno del reddito per le famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L’Assegno è universale perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico. È unico perché assorbe (dal mese di marzo) le altre misure a sostegno della famiglia, come il bonus premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani), l’assegno di natalità (Bonus bebè), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Resta invece valido il Bonus asilo nido.

L’importo mensile va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15mila euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40mila euro oppure che non presentano l’ISEE.

L’importo dell’Assegno unico non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, in quanto esente.

Come riportato nella circolare 23 del 9/02/2022, per determinare l’importo spettante l’INPS terrà conto di alcune situazioni particolari, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.

Le maggiorazioni

Figli successivi al secondo

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Figli con disabilità

Per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 80 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Madri di età inferiore a 21 anni

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Genitori titolari di reddito da lavoro

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda.

In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo, rilevano altresì:

  • i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
  • le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Altre maggiorazioni

Sono inoltre previste:

  • una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo;
  • una maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

L’ISEE non è obbligatorio

La prestazione Assegno unico ha carattere universalistico e può essere richiesta anche in assenza di ISEE. Se il richiedente, o comunque il nucleo familiare del richiedente, non ha un ISEE valido al momento di presentazione della domanda, l’Assegno sarà calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa.

Per coloro che presentano ISEE successivamente alla domanda, entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi arretrati spettanti, a decorrere dal mese di marzo 2022, in base al valore dell’ISEE presentato.

È obbligatorio comunicare all’INPS eventuali variazioni del nucleo familiare sia attraverso la procedura dell’Assegno unico sia tramite ISEE.

Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari

Con successiva circolare 34 del 28/02/2022, l’INPS ha riepilogato i riflessi che le nuove norme sull’AUU avranno sugli ANF e sugli AF.

A partire dal 1° marzo 2022:

  • non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
  • continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.

Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.

Si fa presente che per chi percepisce gli ANF solamente per il coniuge a carico, rimarranno sempre validi gli ANF anche da marzo 2022, perché resta ferma la disciplina degli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli.

L’Assegno è invece compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. È compatibile anche con il Bonus asilo nido.

Quando presentare domanda

L’Assegno Unico e Universale è versato per un anno a partire da marzo 2022 (per chi ha presentato domanda entro il 28 febbraio), fino a febbraio 2023. Presentando la domanda entro il 30 giugno l’assegno è riconosciuto comunque a partire da marzo. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda. Chi percepisce il reddito di cittadinanza non deve presentare la domanda, l’assegno è versato in automatico sulla carta RdC.

Genitori divorziati, separati o non conviventi

Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, l’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all’altro genitore.

In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti.

L’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’Assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da selezionare in base alla situazione familiare.

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