L’assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all’entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno. La normativa ha previsto importi e fasce reddituali favorevoli in situazioni di disagio come i nuclei mono parentali o con componenti inabili.

L’importo dell’ANF è quindi determinato annualmente secondo la tipologia, il numero dei componenti e il reddito complessivo del nucleo familiare.

Ogni anno la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e l’INPS rendono disponibili apposite circolari e tabelle di calcolo che permettono di determinare l’ammontare dell’assegno.

Chi può usufruire dell’assegno

La corresponsione dell’assegno spetta, di norma, al dipendente che effettua una specifica richiesta.

Inoltre, anche il coniuge del lavoratore titolare del diritto all’assegno può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti.

La richiesta

Il dipendente, in possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente e attestati dalla CU (ex CUD) o dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico), può presentare la richiesta dell’ANF con decorrenza al 1° luglio di ogni anno, utilizzando il modello “Richiesta assegno al nucleo familiare (Dipendente)”.

I modelli di domanda per l’attribuzione o rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare sranno disponibili alla pagina “Modulistica” del sito NoiPA.

Nel modello di domanda è necessario specificare:

La domanda per la richiesta dell’ANF può essere presentata:

Cosa c’è da sapere

Per richiedere l’ANF, occorre sapere che:

Nei casi di separazione, divorzio o presenza di persone inabili all’interno del nucleo familiare, gli amministrati che presentino la domanda per la prima volta, hanno l’obbligo di allegare i documenti relativi alle condizioni sopra elencate e, in particolare, alla composizione del nucleo. Inoltre:

Cosa si intende per nucleo familiare

L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:

Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

In caso nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’ANF.

Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell’ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

Variazioni del nucleo familiare o del reddito

Come detto, è compito del richiedente comunicare eventuali variazioni relative ad una cessazione o a una rideterminazione dell’importo dell’assegno. Tali variazioni possono riguardare:

In particolare, nel caso di variazioni reddituali, la decorrenza relativa alla cessazione, rideterminazione o aumento dell’assegno è sempre dal 1° luglio.

Nel caso di variazioni dei componenti del nucleo familiare, occorre distinguere:

È responsabilità del dichiarante fornire informazioni complete e veritiere all’Amministrazione.

Le nuove tabelle

La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2018 e l’anno 2019 è risultata pari allo 0,5%.

In relazione a questo, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 con il predetto indice.

Alla circolare Inps n. 60 del 21/05/2020 sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

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