Sinergie di Scuola

L’assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all’entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno. La normativa ha previsto importi e fasce reddituali favorevoli in situazioni di disagio come i nuclei mono parentali o con componenti inabili.

L’importo dell’ANF è quindi determinato annualmente secondo la tipologia, il numero dei componenti e il reddito complessivo del nucleo familiare.

Ogni anno la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e l’INPS rendono disponibili apposite circolari e tabelle di calcolo che permettono di determinare l’ammontare dell’assegno.

Chi può usufruire dell’assegno

La corresponsione dell’assegno spetta, di norma, al dipendente che effettua una specifica richiesta.

Inoltre, anche il coniuge del lavoratore titolare del diritto all’assegno può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti.

La richiesta

Il dipendente, in possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente e attestati dalla CU (ex CUD) o dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico), può presentare la richiesta dell’ANF con decorrenza al 1° luglio di ogni anno, utilizzando il modello “Richiesta assegno al nucleo familiare (Dipendente)”.

I modelli di domanda per l’attribuzione o rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare sranno disponibili alla pagina “Modulistica” del sito NoiPA.

Nel modello di domanda è necessario specificare:

  • i dati anagrafici del richiedente;
  • composizione del nucleo familiare;
  • la determinazione del reddito familiare annuo;
  • la dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante e del richiedente.

La domanda per la richiesta dell’ANF può essere presentata:

  • all’Ufficio della propria Amministrazione o Ente che gestisce il trattamento economico dei dipendenti, nel caso di personale delle amministrazioni centrali statali o di altri Enti;
  • esclusivamente per i supplenti brevi e saltuari, alla scuola titolare del rapporto di lavoro. Se il dipendente ha contratti con più di una scuola, il modello va consegnato a ciascun istituto.

Cosa c’è da sapere

Per richiedere l’ANF, occorre sapere che:

  • lo stesso nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno;
  • la domanda deve essere ripresentata ogni anno e devono essere comunicate tempestivamente le variazioni relative alla composizione del nucleo o del reddito complessivo, che comportino una cessazione o una rideterminazione dell’importo dell’assegno;
  • l’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, in quanto non concorre alla formazione del reddito;
  • il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni. È quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.

Nei casi di separazione, divorzio o presenza di persone inabili all’interno del nucleo familiare, gli amministrati che presentino la domanda per la prima volta, hanno l’obbligo di allegare i documenti relativi alle condizioni sopra elencate e, in particolare, alla composizione del nucleo. Inoltre:

  • per tutti gli amministrati che non rientrino nei casi di cui sopra e per coloro che già percepiscono l’assegno, non è necessaria la presentazione di ulteriore documentazione da allegare alla domanda;
  • per tutti i percettori dell’ANF che non rinnovino l’apposita domanda annuale direttamente agli uffici competenti, NoiPA provvede automaticamente alla sospensione dell’assegno a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.

Cosa si intende per nucleo familiare

L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:

  • richiedente lavoratore o titolare della pensione;
  • coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

In caso nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’ANF.

Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell’ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

Variazioni del nucleo familiare o del reddito

Come detto, è compito del richiedente comunicare eventuali variazioni relative ad una cessazione o a una rideterminazione dell’importo dell’assegno. Tali variazioni possono riguardare:

  • variazione del valore del reddito complessivo;
  • variazione della composizione del nucleo familiare: ad esempio nascita figli, compimento della maggiore età o uscita dal nucleo familiare;
  • variazione dello status giuridico dei componenti: ad esempio modifica dello stato civile o l’insorgere di una inabilità.

In particolare, nel caso di variazioni reddituali, la decorrenza relativa alla cessazione, rideterminazione o aumento dell’assegno è sempre dal 1° luglio.

Nel caso di variazioni dei componenti del nucleo familiare, occorre distinguere:

  • l’insorgere del diritto (ad es. nascita di un figlio), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto. Nasce il figlio il 28 marzo, il diritto spetta dal 1° marzo;
  • la cessazione del diritto (ad es. compimento della maggiore età), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione. Il figlio compie gli anni il 2 gennaio, la cessazione decorre dal 1° febbraio.

È responsabilità del dichiarante fornire informazioni complete e veritiere all’Amministrazione.

Le nuove tabelle

La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2018 e l’anno 2019 è risultata pari allo 0,5%.

In relazione a questo, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 con il predetto indice.

Alla circolare Inps n. 60 del 21/05/2020 sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

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