Con il decreto-Legge 8/06/2021, n. 79, convertito con modificazioni in Legge 30/07/2021, n. 112, è stata riconosciuta agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Con il messaggio 17/06/2021, n. 2331 l’INPS ha fornito i nuovi importi, allegando le tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare, con decorrenza 1° luglio 2021, ai fini della corresponsione dell’assegno.

In proposito, NoiPA ha fatto sapere che nella sezione Strumenti per l’amministrato è disponibile il modulo per richiedere l’ANF relativo al reddito 2020.

L’ANF resta in vigore per l’intero anno corrente – ovvero entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – in attesa della disciplina di dettaglio che renderà attivo il nuovo “Assegno unico e universale per il sostegno dei figli a carico” introdotto con Legge 1/04/2021, n. 46.

Assegno temporaneo per figli minori

Oltre all’ANF, per il medesimo periodo, cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, coloro che non hanno diritto a richiedere l’ANF, potranno presentare domanda per l’Assegno temporaneo per figli minori.

I destinatari, in questo caso, sono coloro che non hanno diritto all’ANF, quindi:

L’assegno temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di cittadinanza, residenza e domicilio con il figlio a carico e verrà erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE). Sarà preso in considerazione l’ISEE minorenni in corso di validità del genitore in cui risulti presente il minore.

La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Pertanto, non è necessario presentare la domanda nei primi giorni in cui il servizio sarà attivo e in cui potrebbe verificarsi un elevato afflusso di utenti.

Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN, libretto postale intestati al richiedente. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.

I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

Per accedere al servizio clicca qui.

Si rinvia anche alla circolare INPS 30/06/2021, n. 93 per tutti gli approfondimenti.

Visita anche il sito “Assegno temporaneo”.

Maggiorazione degli importi dell’ANF

Con circolare 30/06/2021, n. 92 l’INPS ha fornito istruzioni operative e contabili.

Nei confronti dei percettori di ANF, l’art. 5 del Decreto-Legge79/2021 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, è riconosciuta una maggiorazione come di seguito indicato.

L’ANF di cui all’art. 2 del Decreto-Legge 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge 153/1988, è corrisposto alle seguenti categorie:

La maggiorazione introdotta dal decreto-legge è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero. In particolare, come anticipato, per i nuclei familiari fino a due figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 37,5 euro per ciascun figlio, mentre, per i nuclei familiari di almeno tre figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 55 euro per ciascun figlio.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Compatibilità con l’Assegno temporaneo per i figli minori

Come già detto, il Decreto-Legge 79/2021 ha introdotto, all’art. 1, l’Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all’art. 2 del Decreto-Legge 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge 153/1988.

Il successivo art. 4 del medesimo decreto, disciplinando il regime delle compatibilità dell’Assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è compatibile con l’ANF.

Conseguentemente, l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l’Assegno temporaneo.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’ANF, anche nei casi in cui la titolarità del diritto allo stesso sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall’art. 5 del citato Decreto-Legge 79/2021.

Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all’art. 5 del Decreto-Legge 79/2021, fino al 31 dicembre 2021. Questo è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità tra le due misure.

Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30/05/1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’art. 1 del Decreto-Legge 79/2021.

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