L’assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all’entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno. La normativa ha previsto importi e fasce reddituali favorevoli in situazioni di disagio come i nuclei mono parentali o con componenti inabili.
L’importo dell’ANF è quindi determinato annualmente secondo la tipologia, il numero dei componenti e il reddito complessivo del nucleo familiare.
Ogni anno la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e l’INPS rendono disponibili apposite circolari e tabelle di calcolo che permettono di determinare l’ammontare dell’assegno.
Chi può usufruire dell’assegno
La corresponsione dell’assegno spetta, di norma, al dipendente che effettua una specifica richiesta.
Inoltre, anche il coniuge del lavoratore titolare del diritto all’assegno può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti.
La richiesta
Il dipendente, in possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente e attestati dalla CU (ex CUD) o dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico), può presentare la richiesta dell’ANF con decorrenza al 1° luglio di ogni anno, utilizzando il modello “Richiesta assegno al nucleo familiare (Dipendente)”.
I modelli di domanda per l’attribuzione o rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare sono disponibili alla pagina “Modulistica” (Modello 2019).
Nel modello di domanda è necessario specificare:
- i dati anagrafici del richiedente;
- composizione del nucleo familiare;
- la determinazione del reddito familiare annuo;
- la dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante e del richiedente.
La domanda per la richiesta dell’ANF può essere presentata:
- all’Ufficio della propria Amministrazione od Ente che gestisce il trattamento economico dei dipendenti, nel caso di personale delle amministrazioni centrali statali o di altri Enti;
- esclusivamente per i supplenti brevi e saltuari, alla scuola titolare del rapporto di lavoro. Se il dipendente ha contratti con più di una scuola, il modello va consegnato a ciascun istituto.
Cosa c’è da sapere
Per richiedere l’ANF, occorre sapere che:
- lo stesso nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno;
- la domanda deve essere ripresentata ogni anno e devono essere comunicate tempestivamente le variazioni relative alla composizione del nucleo o del reddito complessivo, che comportino una cessazione o una rideterminazione dell’importo dell’assegno;
- l’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, in quanto non concorre alla formazione del reddito;
- il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni. È quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.
Nei casi di separazione, divorzio o presenza di persone inabili all’interno del nucleo familiare, gli amministrati che presentino la domanda per la prima volta, hanno l’obbligo di allegare i documenti relativi alle condizioni sopra elencate e, in particolare, alla composizione del nucleo. Inoltre:
- per tutti gli amministrati che non rientrino nei casi di cui sopra e per coloro che già percepiscono l’assegno, non è necessaria la presentazione di ulteriore documentazione da allegare alla domanda;
- per tutti i percettori dell’ANF che non rinnovino l’apposita domanda annuale direttamente agli uffici competenti, NoiPA provvede automaticamente alla sospensione dell’assegno a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.
Variazioni del nucleo familiare o del reddito
Come detto, è compito del richiedente comunicare eventuali variazioni relative ad una cessazione o a una rideterminazione dell’importo dell’assegno. Tali variazioni possono riguardare:
- variazione del valore del reddito complessivo;
- variazione della composizione del nucleo familiare: ad esempio nascita figli, compimento della maggiore età o uscita dal nucleo familiare;
- variazione dello status giuridico dei componenti: ad esempio modifica dello stato civile o l’insorgere di una inabilità.
In particolare, nel caso di variazioni reddituali, la decorrenza relativa alla cessazione, rideterminazione o aumento dell’assegno è sempre dal 1° luglio.
Nel caso di variazioni dei componenti del nucleo familiare, occorre distinguere:
- l’insorgere del diritto (ad es. nascita di un figlio), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto. Nasce il figlio il 28 marzo, il diritto spetta dal 1° marzo;
- la cessazione del diritto (ad es. compimento della maggiore età), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione. Il figlio compie gli anni il 2 gennaio, la cessazione decorre dal 1° febbraio.
È responsabilità del dichiarante fornire informazioni complete e veritiere all’Amministrazione.
Le nuove tabelle
Con circolare n. 66 del 17/05/2019 l’INPS ha pubblicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
Le tabelle contengono anche i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare nel medesimo periodo alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.