L’assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all’entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno. La normativa ha previsto importi e fasce reddituali favorevoli in situazioni di disagio come i nuclei mono parentali o con componenti inabili.

L’importo dell’ANF è quindi determinato annualmente secondo la tipologia, il numero dei componenti e il reddito complessivo del nucleo familiare.

Ogni anno la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e l’INPS rendono disponibili apposite circolari e tabelle di calcolo che permettono di determinare l’ammontare dell’assegno.

Chi può usufruire dell’assegno

La corresponsione dell’assegno spetta, di norma, al dipendente che effettua una specifica richiesta.

Inoltre, anche il coniuge del lavoratore titolare del diritto all’assegno può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti.

La richiesta

Il dipendente, in possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente e attestati dalla CU (ex CUD) o dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico), può presentare la richiesta dell’ANF con decorrenza al 1° luglio di ogni anno, utilizzando il modello “Richiesta assegno al nucleo familiare (Dipendente)”.

I modelli di domanda per l’attribuzione o rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare sono disponibili alla pagina “Modulistica” (Modello 2019).

Nel modello di domanda è necessario specificare:

La domanda per la richiesta dell’ANF può essere presentata:

Cosa c’è da sapere

Per richiedere l’ANF, occorre sapere che:

Nei casi di separazione, divorzio o presenza di persone inabili all’interno del nucleo familiare, gli amministrati che presentino la domanda per la prima volta, hanno l’obbligo di allegare i documenti relativi alle condizioni sopra elencate e, in particolare, alla composizione del nucleo. Inoltre:

Variazioni del nucleo familiare o del reddito

Come detto, è compito del richiedente comunicare eventuali variazioni relative ad una cessazione o a una rideterminazione dell’importo dell’assegno. Tali variazioni possono riguardare:

In particolare, nel caso di variazioni reddituali, la decorrenza relativa alla cessazione, rideterminazione o aumento dell’assegno è sempre dal 1° luglio.

Nel caso di variazioni dei componenti del nucleo familiare, occorre distinguere:

È responsabilità del dichiarante fornire informazioni complete e veritiere all’Amministrazione.

Le nuove tabelle

Con circolare n. 66 del 17/05/2019 l’INPS ha pubblicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.

Le tabelle contengono anche i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare nel medesimo periodo alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Scarica le tabelle

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