Nel num. 104 – Dicembre 2020 ci siamo già occupati dell’anticipo del TFR/TFS. Ora, con la nota 1975 del 13/01/2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni in merito all’anticipo di una quota di TFS/TFR in attuazione dell’art. 23 del Decreto-Legge 28/01/2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019, n. 26.

Cosa prevede la legge

L’art. 23 citato ha previsto la possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia oppure avendo optato per l’accesso a pensione con la cosiddetta Quota 100.

Le modalità di attuazione per la richiesta dell’anticipo sono state disciplinate con il D.P.C.M. del 22/04/2020, n. 51. Successivamente è stato sottoscritto, da parte dei richiamati Ministri nonché dall’Associazione bancaria italiana, l’Accordo Quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata.

In cosa consiste la misura

La misura è volta a colmare, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Tale disciplina, infatti, per i dipendenti pubblici prevede termini posticipati rispetto al momento del collocamento a riposo e decorrenze frazionate relativamente all’importo totale della prestazione, a differenza dei dipendenti privati che percepiscono tale trattamento entro poche settimane dalla data di pensionamento e in un’unica soluzione.

La possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR si inserisce in questo processo di armonizzazione, auspicato anche dalla Corte Costituzionale.

Il ruolo del datore di lavoro

In tale contesto, il ruolo dei datori di lavoro pubblici risulta fondamentale al fine di rendere effettiva tale possibilità di anticipo della prestazione di fine servizio per i propri dipendenti.

In tale ottica è pertanto necessaria una fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni, con particolare riguardo alla gestione dei dati relativi al proprio personale dipendente, alla loro completezza e accessibilità da parte degli enti che gestiscono i pagamenti.

In linea generale, tutti gli enti erogatori del trattamento (l’INPS per larga parte delle amministrazioni pubbliche, nonché i datori di lavoro pubblici che erogano direttamente ai propri dipendenti il TFS/TFR) devono certificare agli interessati – che ne facciano richiesta al fine di ottenere l’anticipo – il diritto al trattamento di fine servizio comunque denominato, il relativo importo complessivo, con indicazione delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in un’unica soluzione e del relativo ammontare. Tale certificazione dovrà essere rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della domanda da parte del neo pensionato.

Al fine di consentire agli interessati un sollecito accesso al finanziamento, è necessario che tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti operino in sinergia, svolgendo in maniera tempestiva ed efficace le attività di competenza. In particolare, è necessario che i datori di lavoro pubblici che si avvalgono dell’INPS per l’erogazione si adoperino per inviare a tale Istituto, nel modo più tempestivo possibile, i dati necessari per la certificazione. Analogamente, i datori di lavoro che erogano direttamente dovranno assicurare, per il tramite dei propri uffici di competenza, la richiesta certificazione.

Con particolare riferimento alle certificazioni che saranno emesse dall’INPS, per le amministrazioni che versano nelle relative gestioni, si ricorda che l’Istituto è in condizioni di calcolare e certificare l’importo del TFS/TFR cedibile solo dopo aver ricevuto da parte dell’amministrazione di appartenenza del richiedente i dati giuridici ed economici necessari al calcolo della prestazione. Tale comunicazione deve avvenire contestualmente al collocamento a riposo dei dipendenti stessi, i quali dal giorno successivo alla cessazione dal servizio potranno fare richiesta di certificazione ai fini dell’anticipo.

In proposito, l’INPS, dal mese di settembre 2019, ha reso disponibile una procedura telematica finalizzata alla trasmissione dei dati giuridico-economici utili al calcolo del TFS e ha attivato diverse iniziative formative a favore delle amministrazioni per la divulgazione di tale procedura.

I tempi della procedura

L’Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:

Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca (scarica il modulo), allegando i seguenti documenti:

La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all’Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, l’Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda. La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.

N.B: La certificazione non ha un termine di validità e l’eventuale successivo contratto di anticipo finanziario, perfezionato tra la le parti e notificato alle Strutture territoriali INPS tramite PEC dalla banca o dagli intermediari finanziari, diviene efficace solo dopo la produzione da parte della competente Struttura territoriale della cosiddetta presa d’atto positiva, che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario. L’INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/TFR) spettante all’iscritto.

Elenco degli Istituti di credito aderenti all’Accordo-quadro

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