Sinergie di Scuola

La portata generale del comma 7 dell’art. 485 D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) comporta che il riconoscimento del servizio militare debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera una volta che il docente sia stato assunto in ruolo.

Ciò onde evitare che la persona che  abbia adempiuto al proprio dovere, si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali – paradossalmente e discriminatoriamente – assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento.

La valutabilità del servizio militare è però condizionata dal fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento.

Lo ha stabilito il Tribunale di Saluzzo con una sentenza del 12 settembre scorso, accogliendo il ricorso di un insegnante al quale non era stato riconosciuto il punteggio per il servizio militare prestato fuori nomina, ai fini dell’attribuzione del punteggio per inserimento nella graduatoria ad esaurimento.

I Giudici del Lavoro hanno evidenziato anche che non sussistono disparità di trattamento tra il personale precario di sesso maschile (per il quale era previsto il servizio militare obbligatorio, con possibilità di acquisire punteggio utile ai fini dell’inserimento in graduatoria) e quello di sesso femminile (che essendo escluso dall’adempimento del servizio di leva non avrebbe potuto avvantaggiarsi dello stesso incremento di punteggio), trattandosi di situazioni personali diverse, volute dal legislatore, che ha ritenuto opportuno escludere le donne dal servizio di leva obbligatorio, determinando una inevitabile diversità di trattamento complessivo, che non può dunque ritenersi non giustificato.

Questo discorso vale anche in relazione al fatto che la valutabilità del servizio militare, ai fini del punteggio utile all’inserimento nella graduatoria ad esaurimento, deve ritenersi non estesa a tutti, ma limitata a coloro che abbiano effettuato il servizio di leva dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile all’accesso dell’insegnamento; ossia a coloro che, trovandosi nelle obiettive condizioni per potere accedere all’insegnamento, al pari delle loro colleghe donne aventi titolo, potrebbero avervi dovuto rinunciare a causa dell’obiettiva impossibilità derivante dall’essere a quel tempo sotto le armi, fatto che determinerebbe per essi un doppio e realmente ingiustificabile svantaggio: di dovere rinunciare agli incarichi di insegnamento a causa dell’adempimento dell’obbligo di leva, già imposto dallo Stato ai soli cittadini maschi maggiorenni, e quello di vedersi superati in graduatoria da colleghe di pari concorso (o da colleghi per qualunque causa esonerati dal servizio di leva) che, non avendo alcun obbligo militare da adempiere, ricevessero incarichi di insegnamento, avvantaggiandosi del relativo punteggio.

A questo deve aggiungersi che neppure l’assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004), potrebbe far concludere per la sua non valutabilità, che nessuna norma di legge posteriore, nemmeno il D.Lgs. 66/2010, risulta avere abrogato.

Il fatto che dette leggi non si occupino di disciplinare specificamente la materia dei presupposti di valutabilità del servizio militare non costituisce, infatti, indice di una volontà legislativa di escluderla in caso di servizio prestato non in costanza di nomina; quanto, piuttosto, indice della sostanziale inutilità e ripetitività di un intervento normativo in tale settore, esistendo già una disciplina di carattere generale – quella appunto detta dall’art. 485 del D.Lgs. 297/1994 – tutt’ora in vigore, che ha sancito la piena valutabilità, sia ai fini della carriera sia della formazione delle graduatorie scolastiche.

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