Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari - Sezione Terza, si è recentemente occupato con sentenza n. 56 del 15/01/2015 n. 56 del ricorso proposto dalla Federazione Gilda-Unams – Gilda degli Insegnanti della Provincia di Bari per il riconoscimento del diritto di accesso al Documento Valutazione Rischi di un Istituto scolastico di Barletta. Il Sindacato aveva chiesto al Dirigente scolastico dell’Istituto di poter ottenere copia, anche informatica, del DVR adottato ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/2008, per un’azione di «monitoraggio sulle scuole dell’A.T. Bari e BAT, mirante a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza»; nella richiesta l’O.S. aveva inoltre evidenziato l’interesse alla conoscenza di quanto richiesto, visto il «ruolo di garante degli interessi collettivi dei suoi iscritti».

Dopo un primo diniego espresso dal Dirigente, cui faceva seguito una pronta replica dell’O.S., con successiva nota il Dirigente aveva consentito la sola visione del DVR presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto, negli orari di apertura, subordinandola alla condizione che la GILDA fornisse «opportuna giustificazione ai sensi della Legge 241/1990».

Avverso tale ultimo diniego l’Organizzazione Sindacale ha proposto ricorso al Tar, che le ha dato ragione.

Ciò perché, secondo il Tribunale, sussiste in capo alla parte ricorrente «[l’]interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», atto a giustificare la richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241 del 1990. 

Al fine di valutare la sussistenza di tale interesse occorre valutare le finalità che l’istante dichiara di perseguire, in quanto la norma in parola prevede un «legame tra finalità dichiarata ed il documento richiesto». Nel caso in esame, la ricorrente ha espressamente dichiarato, fin dalla prima istanza, di aver intrapreso un’attività di monitoraggio sul rispetto della normativa a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, finalizzata alla tutela degli interessi collettivi di cui l’O.S. è portatrice.

Tale interesse si rivela certamente «attinente al ruolo del sindacato quale istituzione esponenziale di una categoria di lavoratori, che agisce a tutela delle posizioni di lavoro degli associati, nel cui interesse e rappresentanza opera».

D’altra parte, la giurisprudenza, a proposito della legittimazione attiva del sindacato, ha anche affermato che «sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione».

Da quanto sopra deriva l’illegittimità della nota del Dirigente nella parte in cui ha subordinato la consultazione del DVR alla presentazione di «opportuna giustificazione ai sensi della Legge 241/1990», essendo essa già ricavabile dall’istanza di accesso.

Quanto all’oggetto della richiesta, il Tar ha poi osservato che non ostano divieti e preclusioni normative all’esercizio del diritto di accesso, perché l’istanza non riguarda atti sottratti all’accesso e non rappresenta un atto di controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione.

Il Tribunale ha così stabilito che è illegittima la nota del Dirigente perché limitata alla mera consultazione “in sede” del documento richiesto; e, al contrario, va consentito all’O.S. di ottenere copia del DVR, tenuto conto, peraltro, che del documento – in formato digitale – è richiesto l’invio alla p.e.c. indicata nell’istanza, con conseguente semplificazione dell’attività gravante sull’ufficio scolastico.

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