Sinergie di Scuola

Il dipendente pubblico ha diritto all’intera retribuzione per i primi trenta giorni di assenza di congedo parentale anche se fruiti dopo il terzo anno di vita del bambino ed entro i suoi otto anni.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 3606 del 7 marzo 2012 è intervenuta nel merito del ricorso proposto da una dipendente del comparto Ministeri che non si era vista riconoscere il trattamento economico completo, previsto dalla norma di maggior favore contenuta nel CCNL (per il comparto Scuola è l’art. 12, comma 4), solo perché i giorni di congedo erano stati richiesti non prima dei tre anni del figlio, ma dopo tale età.

La norma generale di riferimento è l’art. 32 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 151 del 2001, che conferisce il diritto al congedo parentale di sei mesi alla madre, nei primi otto anni di età del bambino. Quanto al trattamento economico, il successivo art. 34 dispone che per detto periodo spetta, fino al terzo anno di vita del figlio, il 30% della retribuzione, mentre dal terzo all’ottavo anno (in cui pure il congedo è consentito) l’indennità del 30% della retribuzione è dovuta solo se l’interessato sia titolare di reddito inferiore ad una certa soglia.

Per il comparto Ministeri, così come per la Scuola, è previsto un trattamento più favorevole rispetto a quello legale di cui sopra, e ciò è consentito dall’art. 1 comma 2 del medesimo D.Lgs. 151 che fa salvi appunto i trattamenti più favorevoli stabiliti dai contratti collettivi. Viene dunque in applicazione il CCNL che conferisce il diritto, per i primi trenta giorni di congedo, alla retribuzione piena. Per la ricorrente tale diritto deve applicarsi anche al caso di specie, in cui il bambino aveva un’età compresa tra i tre e gli otto anni. Secondo l’Amministrazione invece, il diritto alla retribuzione piena spetterebbe per detti trenta giorni solo entro i tre anni del bambino.

La Cassazione ha però dato ragione alla ricorrente. Il CCNL infatti dispone:

«Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art 7 comma 1 della legge 1204/71 e successive modifiche e integrazioni, per le lavoratrici madri, o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile [...]».

Il contratto conferisce quindi il diritto alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al «periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 7 comma 1 della legge 1204/71», il quale lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino. Si tratterebbe per la Suprema Corte di un “richiamo inequivocabile” che induce a ritenere quindi che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni.

Ad analoga conclusione, ma questa volta riferita espressamente al comparto Scuola, è giunto anche il Tribunale del Lavoro di Sassari che con la sentenza n. 1424/2011 (depositata in data 3 gennaio 2012) ha dato ragione ad una docente a tempo indeterminato, madre di un bambino di 4 anni di età, che avendo usufruito dalla nascita del figlio di soli due giorni di congedo parentale, aveva chiesto al Dirigente scolastico di fruire del restante periodo. La scuola aveva accolto la domanda, collocando la docente in congedo parentale, ma con esclusione della retribuzione e ogni altro emolumento per i 28 giorni di congedo parentale fruiti.

In tale caso, il giudice ha ritenuto che l´art. 12 del CCNL comparto scuola, nel regolare in modo speciale la materia, fa esclusivo ed esplicito riferimento alle ipotesi di cui all´art. 32, comma 1 lettera a), vale a dire in tutte le ipotesi di congedo parentale fino agli otto anni di vita del bambino, dettando differenti modalità di retribuzione dei congedi rispetto alla normativa generale.

Il Tribunale ha pertanto deciso che:

«il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto [...] prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi otto anni di vita del bambino».

E ha ritenuto non valida l´interpretazione del Miur che con la nota prot. n. 24109 del 20/12/2007, emessa su parere del MEF, aveva precisato che la retribuzione intera spetta solo se il primo mese di congedo parentale è fruito entro il terzo anno di età del bambino.

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