Sinergie di Scuola

L’annotazione riportata sul registro di classe non è modificabile in via autoritativa ad opera di un soggetto terzo — ivi compreso il Dirigente scolastico — non presente al momento del fatto stesso e all’atto della relativa registrazione.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, VI Sezione, con sentenza n. 715 del 31 gennaio 2011, rigettando l’appello n. 4665 del 2009 del preside e confermando la sentenza del Tar per la Liguria (Genova, Sezione II, n. 00282/2009), con la quale era stato accolto il ricorso proposto da un docente di scuola media avverso un provvedimento del Dirigente scolastico, con cui quest’ultimo aveva disposto la cancellazione di un’annotazione autografa apposta dal medesimo professore sul registro di classe.

Nella citata sentenza, in particolare, erano state recepite le ragioni difensive riferite all’immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico, quale deve ritenersi il registro di classe, ad opera del dirigente dell’istituto scolastico interessato.

L’annotazione in questione, che definiva un allievo di dodici anni «reo confesso di molestie sessuali riguardo ad una sua compagna di scuola», aveva suscitato turbamento e reazioni tali da compromettere il rapporto di fiducia tra famiglie e docenti, e per tale ragione il Dirigente scolastico aveva riformulato la nota stessa nei seguenti termini, ritenuti più consoni alle circostanze: «[omissis] importuna pesantemente una compagna».

A tale proposito il Consiglio di Stato ha ritenuto che, oltre all’interesse del Dirigente scolastico ad affermare il proprio indirizzo organizzativo e gestionale, è necessario riconoscere l’interesse del singolo docente a tutelare la propria autonomia e la dignità delle proprie decisioni nei confronti degli studenti, anche ove per alcune iniziative il docente stesso avesse agito, come nel caso in esame, come vicario di un insegnante della classe, non presente al momento dei fatti segnalati.

Inoltre, rientra fra i contenuti propri del registro di classe la registrazione di eventuali mancanze commesse dagli allievi e appare innegabile la sua natura di atto pubblico (come verbalizzazione, effettuata dall’insegnante in quanto pubblico ufficiale, in ordine all’andamento e al rendimento di ciascun allievo nel corso dell’anno scolastico), per cui non può ritenersi che l’annotazione fosse estranea ai contenuti, la cui efficacia è sancita dall’art. 2700 cod. civ.

Leggiamo nella sentenza in commento:

«La peculiare natura del registro di classe implica che siano nel medesimo registrate, come fatto storico e indipendentemente dalla relativa congruità, delle valutazioni, espresse con voto numerico o in forma descrittiva di una condotta, ritenuta disciplinarmente rilevante. Di quest’ultima natura era l’annotazione, di cui si discute nel caso di specie, avendo il professor [omissis] riferito, nei termini dal medesimo percepiti, la circostanza segnalata da un’allieva — quale comportamento offensivo nei suoi confronti, posto in essere da un compagno di scuola — nonché la successiva ammissione del fatto da parte di quest’ultimo».

Benché le espressioni utilizzate nella fattispecie potrebbero apparire inadeguate, sia per la giovanissima età degli studenti coinvolti, sia per l’utilizzo di un linguaggio giuridico, l’annotazione non poteva essere tuttavia modificata in via autoritativa dal Dirigente scolastico, non presente al momento del fatto stesso e all’atto della relativa registrazione.

Il dirigente aveva sì il potere-dovere di intervenire in una vicenda ritenuta tale da mettere in discussione la serenità dell’ambiente scolastico e i rapporti con la famiglia dello studente, ma tale intervento avrebbe potuto estrinsecarsi con modalità differenti, ad esempio attraverso l’avvio di un procedimento di verifica e riesame con il quale si sarebbe potuto evidenziare, con ulteriori annotazioni decise dal consiglio di classe, una diversa valutazione dell’episodio contestato (ove riconducibile a un intendimento scherzoso e non di molestia vera e propria), con soluzioni conclusive da adottare, auspicabilmente, anche nel pieno rispetto della sensibilità della persona offesa e dell’autorevolezza del corpo insegnante.

In nessun caso, tuttavia, poteva ipotizzarsi un diretto intervento correttivo del Dirigente scolastico sul registro di classe.

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