Sinergie di Scuola

Gli articoli 15 e 19 del CCNL 2006-2009 disciplinano i permessi per lutto e per motivi di famiglia del personale docente e ATA assunto a tempo indeterminato e determinato.

Permessi per lutto

Chi ne ha diritto

In base alle disposizioni contrattuali, i dipendenti della scuola hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto, a causa della perdita del coniuge (anche se legalmente separato), di parenti entro il secondo grado, di primo grado se affini e di conviventi.

Schematicamente, i tre giorni di permesso retribuito per lutto possono essere fruiti per il decesso:

  • del coniuge;
  • di parenti entro il secondo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli naturali, adottati o affiliati (I grado); nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (II grado);
  • di affini di primo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): suoceri, generi e nuore;
  • di conviventi stabili, a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Il permesso non spetta per i parenti dal terzo grado in su e per gli affini oltre il primo grado.

In tutti i casi nei quali non è prevista la concessione dei permessi per lutto, il dipendente può richiedere di usufruire dei permessi per motivi di famiglia.

Tre giorni per ogni evento luttuoso

I permessi, erogati per ciascun evento luttuoso avvenga durante l’anno scolastico di riferimento, possono essere concessi dal Dirigente scolastico su domanda dell’interessato, con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000. Quindi, non si tratta di tre giorni all’anno; una disciplina, questa, più favorevole rispetto a quanto disposto dal D.M. n. 278/2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge 8/03/2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che parla invece di «tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno»

Fruizione frazionata

I permessi per lutto possono anche essere non continuativi, quindi richiesti in maniera frazionata. Quindi, si può prendere un unico permesso di tre giorni consecutivi oppure fruirne in modo frazionato durante l’anno scolastico in cui è avvenuto il decesso. Se, ad esempio, il dipendente decide di richiedere i permessi per le giornate di venerdì, lunedì e martedì, nei giorni di permesso fruiti non dovranno essere considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Nel caso in cui il dipendente abbia un giorno libero settimanale, tale giorno può non essere ricompreso nell’assenza: il dipendente in questione potrà quindi fruire, ad esempio, dei tre giorni nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì avendo il martedì come giorno libero settimanale.


Limiti temporali

Il CCNL Scuola non specifica il tempo massimo che deve trascorrere dall’evento luttuoso, come invece fa ad esempio con il congedo matrimoniale.

È necessario, pertanto, prendere a riferimento quanto ha stabilito l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) per il Comparto Scuola.

Con nota prot. sc2/7944 del 19/11/2003, ha fornito una specifica precisazione sulla fruizione dei permessi: «L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento».

L’interpretazione dell’ARAN si riferisce a quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del D.M. 278/2000, che recita: «I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici». A tale proposito, l’Aran, con proprio orientamento applicativo, ha così risposto alla domanda “Esiste un limite temporale entro cui fruire dei permessi retribuiti per lutto?”:

“A parere di questa Agenzia, l’art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che discipline i permessi retribuiti per lutto, seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.
Nel caso paradossale proposto nel quesito, a nostro avviso, il dipendente potrà beneficiare di altri istituti normativi del contralto di lavoro, come ferie o permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari”.

Quindi, per il Comparto Scuola, non vale il limite tassativo dei 7 giorni di cui al D.M. 278/2000.

Permessi per motivi di famiglia

Il CCNL 2006-2009 prevede all’art. 15 punto 2 che il dipendente possa usufruire di 3 giorni retribuiti per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. In questi casi, non è previsto il potere discrezionale del Dirigente di chiedere prove oggettive di giustificazione delle motivazioni.

Mentre per il personale a tempo indeterminato i permessi sono retribuiti in entrambe le casistiche, per il personale assunto a tempo determinato sono retribuiti i soli permessi per lutto, mentre quelli per motivi di famiglia non sono soggetti a retribuzione (art. 19 CCNL 2006-2009).

La sentenza della Corte dei Conti del 3/02/1984, n. 1415 prevede che la fattispecie delle esigenze personali o familiari «possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell´impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all´ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro».

Anche l’ARAN ha espresso un parere in merito: «Qualora un insegnante a tempo indeterminato abbia fruito, previa domanda, di un giorno di permesso retribuito ex art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009, autocertificando i motivi personali e familiari causa dell’assenza, il Dirigente scolastico non può valutare nel merito le ragioni dell’assenza, dovendosi piuttosto limitare ad un controllo di tipo formale circa la presentazione della domanda e l’idoneità della documentazione a provare le ragioni poste a base della domanda».

Il comma 7 dello stesso art.15 prevede che i dipendenti possano usufruire di altri permessi previsti da specifiche disposizioni di legge. In questa casistica rientrano le assenze previste dall’art. 4 del d.P.R. 53/2000 e dalla legge 104/1992.

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