In caso di assenza, anche breve, del DSGA, come procedere alla sua sostituzione?

Innanzitutto, precisiamo che durante la sostituzione del DSGA è sempre necessario che il sostituto abbia una propria firma digitale e l’accesso PIN proprio a tutte le funzioni.

Per facilitare il lettore, riportiamo le casistiche in una tabella allegata (vedi sito), in modo da creare una mappa con cui orientarsi.

Per le scuole normo-dimensionate, qualora non si riesca a coprire il posto interpellando gli A.A. nella Provincia, si può ricorrere anche ad interpelli Regionali. Non è ammissibile la reggenza nelle scuole normo-dimensionate.

Per le sole scuole sottodimensionate, in cui il posto di DSGA è vacante, può essere individuato dall’USR un DSGA reggente, anche d’ufficio.

Sostituzione per assenza temporanea e Piano Annuale di Lavoro

Se, invece, il DSGA si assenta per un breve periodo, la sostituzione avviene sempre e solo con il personale interno alla scuola (prima la seconda posizione economica e poi la prima), che viene nominato dal Dirigente scolastico.

Questa particolare fattispecie deve essere prevista all’interno del Piano Annuale di Lavoro.

Si riporta di seguito un esempio di Piano di Lavoro adottato in una scuola secondaria di II grado:

DEFINIZIONE INCARICHI ART. 2
Il ViceDirettore sostituisce il DSGA in caso di sua assenza o impedimento.
Criteri di attribuzione della figura:
Personale con art. 2
Valutazione del punteggio della graduatoria interna d’istituto.
Possesso di laurea triennale in discipline giuridico-economiche o di diploma tecnico di Ragioneria, nel caso non vi fossero laureati.
Pregresse esperienze quale vicario DSGA.
Supplenze svolte in qualità di DSGA.
Comprovata specifica professionalità in campo amministrativo-contabile.
Specifica competenza nella conoscenza e l’utilizzo delle TIC e del software gestionale.
Dichiarata disponibilità a sostituire il DSGA.

Si prevede anche il caso di una situazione in cui siano presenti più assistenti amministrativi titolari di art. 2 e della sostituzione delle assenze contemporanee di DSGA e del suo Vice.

I criteri sono portati in Contrattazione di Istituto e discussi con le RSU.

In caso di più art. 2 si procederà a seguire i seguenti criteri:
- Valutazione del punteggio della graduatoria interna di istituto.
- Possesso di laurea triennale in discipline giuridico-economiche o di diploma tecnico di Ragioneria, nel caso non vi fossero laureati.
- Pregresse esperienze quale vicario DSGA.
- Supplenze svolte in qualità di DSGA.
- Comprovata specifica professionalità in campo amministrativo-contabile.
- Specifica competenza nella conoscenza e l’utilizzo delle TIC e del software gestionale.
- Dichiarata disponibilità a sostituire il DSGA.
Nel caso in cui sia il DSGA sia il Vice siano assenti, la figura sarà sostituita dall’Assistente più anziano in graduatoria.
Sarà il DS ad autorizzare l’assenza contemporanea del DSGA e del Vice, compatibilmente con le esigenze di servizio.

CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e CCNL Scuola

Tutta la casistica della sostituzione del DSGA su posti vacanti e liberi, è contenuta nei commi 1-3 dell’art. 14 del CCNI MIUR 21/06/2017, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/2018, che recita:

1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’art. 7 del D.M. 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12/03/2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 il Dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/11/2007 e sempre con personale in servizio nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008.
3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.

Solo qualora non vi fosse nessun Assistente Amministrativo, interno all’Istituzione scolastica, disposto ad accettare l’incarico, questo viene attribuito, mediante provvedimento di utilizzazione, agli Assistenti Amministrativi collocati in posizione utile negli apposito elenchi provinciali del personale aspirante alle utilizzazioni (comma 4 art. 14 CCNI).

Per ciò che concerne, invece, la sostituzione temporanea del DSGA, la normativa fa riferimento all’art. 47 comma 3 del CCNL.

Per quanto concerne l’indennità, come indicato in tabella, si fa riferimento anche alla nota dell’IGOP, n. 0107034 del 10/12/2012, che riporta i casi correlati alle fattispecie indicate: nella nota si fa riferimento all’Indennità di Direzione, che deve essere liquidata con il Fondo di Istituto della Scuola e che deve essere sottoposta al controllo dei Revisori dei Conti.

Per ciò che riguarda, invece, il differenziale economico delle funzioni, si fa riferimento a NOIPA.

I provvedimenti di incarico sono sempre a carico del Dirigente scolastico, con particolare attenzione alla procedura di individuazione da parte dell’Ufficio Territoriale competente, per una casistica, e per l’altra sulla base dei criteri espressi per la sostituzione del DSGA nella Contrattazione Integrativa di Istituto e nel Piano di Lavoro.

Cosa dice l’ARAN

Si riporta di seguito, anche l’orientamento applicativo ARAN SCU_061:

In caso di assenza del DSGA l’assistente amministrativo che ha la seconda posizione economica ha l’obbligo di sostituirlo, ma si può chiamare un supplente in sostituzione dell’assistente?
L’assistente che fa la sostituzione del DSGA a quale indennità ha diritto prendendo già la retribuzione per la seconda posizione economica sullo stipendio?

Questa Agenzia ritiene utile chiarire che ai sensi dell’art. 56, comma 1 del CCNL del 29/11/2007, l’indennità di direzione è dovuta sia al DSGA sia al personale che in base alla vigente normativa sostituisce il DSGA, come anche ribadito dall’art. 88, comma 2, lett. i).
In riferimento a ciò, la sequenza contrattuale del personale ATA del 25/07/2008 ai sensi dell’art. 62 del CCNL su citato, opera un distinguo tra il personale ATA che è tenuto a sostituire il DSGA e il personale che può sostituirlo.
L’obbligo della sostituzione a cui è tenuto il personale appartenente all’area B che gode della seconda posizione economica comporta ovviamente anche il pagamento della corrispondente indennità, come sancito dall’art. 88 su citato.

È chiaro che nell’ambito della peculiare organizzazione scolastica il Dirigente scolastico può sostituire il personale deputato a svolgere le funzioni di DSGA.

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