Sinergie di Scuola

Per l’a.s. 2015/2016 è stata introdotta una nuova gestione dei contratti per alcune tipologie di supplenza: supplenze brevi, supplenze per maternità, indennità di maternità e incarichi di religione.

Con l’introduzione di questa nuova gestione, che coinvolge in prima istanza solo una parte dei contratti stipulati dalle scuole, è stata prevista una doppia gestione da parte del MEF e MIUR per l’invio delle pratiche di TFR, illustrata dal MIUR con la nota n. 2966/2015.

Le nuove funzionalità riguardano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi e contabili per l’instaurazione, la trattazione giuridica e il pagamento dei rapporti di lavoro del personale scolastico supplente breve e degli incaricati per l’insegnamento della religione cattolica.

Questi i passi operativi fondamentali del nuovo procedimento:

  1. Le scuole acquisiscono i contratti relativi alle supplenze brevi, supplenze per maternità, indennità di maternità, incarichi di religione e le successive variazioni di stato giuridico, utilizzando le funzionalità fornite dal SIDI.
  2. I contratti per le supplenze brevi, supplenze per maternità, indennità di maternità, incarichi di religione (IRC con diritto a ricostruzione di carriera, IRC senza diritto a ricostruzione e IRC senza titolo) sono trasmessi dal sistema informativo MIUR al MEF in cooperazione applicativa.
  3. Il MEF esegue il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l’esito e gli importi da liquidare al SIDI per le supplenze brevi/supplenze per maternità e le indennità di maternità.
  4. Il MIUR, per le sole supplenze brevi, avvalendosi del Sistema di gestione dei POS (GePOS) attribuisce il corretto capitolo/piano gestionale, verifica la disponibilità di fondi sui POS per l’importo da liquidare ed eventualmente attiva il procedimento per assegnare nuovi fondi mediante la predisposizione di un nuovo decreto di riparto.
  5. La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, inserisce a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico, cessazioni anticipate ecc. e le trasmette a NoiPA mediante apposite funzioni.
  6. NoiPA aggiorna, ove necessario, le competenze mensili e trasmette a SIDI quelle relative alle supplenze brevi/supplenze per maternità e alle indennità di maternità.
  7. Il MIUR per i soli rapporti di lavoro in carico ai POS, mediante il servizio GePOS, procede ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi.
  8. Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l’autorizzazione al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI.
  9. Il personale scolastico interessato consulta in POLIS lo stato del proprio rapporto di lavoro.
  10. NoiPA invia il contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa del ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPA riprenderà l’attività secondo la priorità acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze.

Le funzioni SIDI per l’invio delle pratiche di TFR sono disponibili al seguente percorso: Retribuzioni e Fisco > Retribuzioni > Invio TFR.


In proposito, recentemente il MIUR ha pubblicato una serie di FAQ che chiariscono i dubbi esposti dalle scuole relativi alle novità introdotte. Le riportiamo di seguito:

Quali TFR deve inviare la scuola dal 1° settembre 2015?

La scuola dovrà predisposizione ed inviare i TFR per tutti i contratti che non rientrano nella cooperazione applicativa. Precisiamo quindi che le scuole, in deroga alla consueta operatività, dovranno inviare il modello telematico all’MIUR, per la parte di propria competenza, attraverso il canale SIDI anche se a conoscenza di un contratto immediatamente successivo senza soluzione di continuità lavorativa. Sarà poi cura dell’MIUR unificare i due servizi.

Quali TFR verranno inviati dal MEF?

Per i contratti gestiti in cooperazione applicativa, dal 1° settembre 2015, la predisposizione e l’invio delle pratiche di TFR verso l’Ente Previdenziale non sarà più in carico alle scuole, ma sarà gestito automaticamente dal MEF.

La scuola deve inviare tramite il canale telematico anche i TFR per i contratti gestiti in cooperazione applicativa?

No. Le scuole dovranno inviare, con la modalità telematica disponibili al percorso SIDI Retribuzioni e Fisco > Retribuzioni > Invio TFR, esclusivamente i TFR relativi ai contratti non gestiti in cooperazione applicativa con il MEF, anche nei casi in cui esista un servizio successivo, senza soluzione di continuità con quello appena concluso, gestito con le nuove modalità. Sarà poi cura dell’MIUR unificare il periodo trasmesso dalla scuola con quello trasmesso dal MEF. É importante che la scuola non utilizzi il canale MIUR per l’invio delle pratiche di TFR relative ai contratti gestiti in cooperazione applicativa per non creare problemi nella gestione MEF/INPS.

Un docente ha due servizi che si sovrappongono nella stessa scuola, una supplenza breve e una supplenza annuale. La scuola deve inviare il TFR all’MIUR per il solo contratto di supplenza annuale?

Si, la scuola dovrà inviare il TFR, qualora vi siano i requisiti, solo per il contratto di supplenza annuale poiché questo non è ancora gestito con le nuove modalità. Il TFR per la supplenza breve svolta verrà predisposto ed inviato all’INPS dal MEF.

La scuola deve far compilare il modello G cartaceo relativo alla pratica del TFR se è presente un altro contratto continuativo gestito dal MEF?

É stato concordato con l’INPS che la certificazione di cui alla sezione “G” del modello TFR deve continuare ad essere richiesta dalle scuole e dovrà comunque essere inviata la pratica di TFR anche se è presente un contratto successivo senza soluzione di continuità gestito dal MEF. In caso di più servizi prestati senza soluzione di continuità, tutti di competenza MIUR, continuano a valere le regole finora adottate. La scuola dovrà quindi comunicare, al momento dell’interruzione del contratto, il TFR dell’intero periodo di sua competenza con le funzioni a disposizione sul SIDI.

La scuola deve comunicare i TFR relativi ad amministrati aventi diritto ma che non sono mai stati comunicati dalla scuola ad MIUR?

Per contratti stipulati prima del 1° settembre 2015 dovrà essere la scuola a comunicare tali pratiche TFR all’MIUR attraverso il canale telematico SIDI. Il MEF infatti gestirà solo pratiche TFR relative a contratti con decorrenza 01/09/2015.

Cosa è cambiato per gli Incarichi annuali di Religione Cattolica in regime di TFS?

Per i contratti in regime di TFS la modalità di trasmissione continuerà ad essere cartacea. Il MEF invierà solo le pratiche in regime di TFR.

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