Sinergie di Scuola

La famosa legge n. 135/2013, più comunemente conosciuta come Spending review, combinata alla legge n. 228/2013, denominata Legge di stabilità 2013, ha avuto effetti nella gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche e ha trasformato alcune procedure che erano di consuetudine dell’apparato organizzativo.

Un esempio evidente è il pagamento delle ferie non godute al personale docente e ATA con contratto a tempo determinato che, per diverse ragioni, dovute anche alle necessità di servizio della scuola, non potevano usufruire di questo diritto normato anche dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro (art. 13 comma 15 e art. 19 comma 2 del CCNL 2007).

Per questa fattispecie esiste il principio per il quale non è più ammessa la monetizzazione delle ferie non godute: non è più possibile, quindi, la liquidazione di somme sostitutive delle ferie non fruite. Il principio si basa sul concetto del risparmio e della revisione della spesa: le ferie devono, pertanto, essere godute durante il periodo del contratto.

La ratio della norma è la riduzione e la razionalizzazione della spesa pubblica, ma anche l’abolizione dell’eccessivo ricorso al pagamento delle ferie non godute che ha ampliato la spesa.

La Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato questo argomento con la nota prot. 72696 del 4/09/2013, nella quale delinea le procedure da seguire, in applicazione delle due normative che impongono appunto una revisione della spesa.

Esistono, però, alcune fattispecie per le quali è prevista la monetizzazione:

  1. nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro e limitatamente alle quattro settimane di ferie;
  2. nel caso di personale docente e ATA con contratto a tempo determinato – supplente breve e saltuario – fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
    Per i docenti le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati ai quali vanno detratti i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel contratto.
    Per il personale ATA le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione sia incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.

Questa procedura si applica dal 1° gennaio 2013.

Come comportarsi in queste situazioni?

Vediamo alcuni esempi.

Il primo caso è quello di un docente di scuola superiore con contratto a tempo determinato, supplente temporaneo, sino al 10/06/2014.

Tabella 1 Si può notare che, anche se il docente non ha mai avanzato richieste di ferie, d’ufficio gli vengono decurtate dal monte dei giorni maturati quelli dei giorni della sospensione delle attività didattiche. La differenza di 0,50 giorni è quella che sarà monetizzata, quindi retribuita (v. Tabella 1).

Bisogna prestare particolare attenzione alla voce “decurtazione da calendario” perché, all’interno di questa particolare area, sono compresi anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno e tutte le sospensioni delle attività didattiche per i più disparati motivi (per seggi elettorali, per concorsi ecc.).

I pareri circa la casistica dei giorni da tenere in considerazione per la decurtazione sembrano non includere i giorni in cui la scuola è chiusa per cause di forza maggiore (terremoto, neve) oppure per decisione del C.d.I.

Non sono compresi nel conteggio della decurtazione i giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative (art. 1 comma 54 legge 228/2012).

Tabella 2 Per il personale ATA, invece, vanno rapportate le ferie maturate alle ferie effettivamente usufruite (v. Tabella 2).

Il conteggio sulle ferie coincide con le indicazioni del MIUR di calcolare le ferie maturate applicando la formula = 30/360 x numero giorni di lavoro.


Alcune riflessioni

Qualche riflessione è necessaria per la comprensione delle suddette normative, che prevedono la liquidazione delle ferie non godute solo ed esclusivamente per i rapporti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie:

  • la Direttiva Europea 2033/88/CE del 4/11/2003, all’art. 7 recita: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali». Prevede, inoltre, che «il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro»;
  • l’art. 36 comma 3 della Costituzione prevede che il lavoratore abbia diritto ad un periodo di congedo annuale retribuito quale diritto irrinunciabile;
  • l’art. 2109 del Codice Civile specifica anche che la determinazione delle ferie è di competenza delle leggi;
  • la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la liquidazione delle ferie non godute è ammissibile solo nell’ipotesi di estinzione del diritto per impossibilità sopravvenuta, come nei casi di licenziamento legittimo, mor­te, dimissioni (Cass. 25/09/2002, n. 13937) e la nullità della clauso­la, in contrasto con l’art. 36 della Costituzione, che preveda, in so­stituzione delle ferie, il pagamento di un’indennità sostitutiva (Cass. 21/02/2001, n. 2569);
  • il D.Lgs. 66/2003 prevede che due settimane delle quattro devono essere fruite nell’anno di competenza e altre due settimane possono essere fruite sino ai 18 mesi rispetto all’anno di maturazione, salvo diversa decisione contrattuale (come nel caso del Contratto Scuola);
  • i docenti possono chiedere solo 6 giorni di ferie durante il periodo di erogazione del servizio e li possono richiedere durante il periodo di sospensione dell’attività didattica.

In conclusione, le scuole, solo ed esclusivamente per le fattispecie riportate, dovranno emettere un decreto per la monetizzazione delle ferie non godute, riportando un prospetto dettagliato dei giorni spettanti, a fronte di quelli maturati, goduti e detratti (questi ultimi solo per il personale docente).

Per il personale ATA che ha richiesto ferie che, per motivi di servizio, non ha potuto utilizzare, è possibile la monetizzazione delle giornate non godute purché il Dirigente scolastico possa debitamente motivarne la mancata fruizione.

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