Ormai molte scuole hanno software specifici che permettono di compilare il TFR attingendo i dati dal software gestionale del personale. Il Trattamento di Fine Rapporto è un accantonamento retributivo con funzione previdenziale che deve essere liquidato dall’Inps – gestione ex Inpdap, sulla scorta dei dati forniti dalla scuola, al personale a tempo determinato che abbia effettuato almeno 15 giorni continuativi nello stesso mese (15 giorni prestati a cavallo dei due mesi non costituiscono diritto all’erogazione del TFR).
Il TFR va corrisposto d’ufficio senza necessità da parte degli interessati di presentare alcuna istanza ed è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
Quando non si ha diritto al TFR
Non si ha diritto alla corresponsione quando:
- la prestazione è effettuata ininterrottamente, in un mese, per quattordici giorni (per esempio dal 1° aprile al 14 aprile);
- la prestazione è effettuata ininterrottamente per quindici giorni, ma a cavallo di due mesi (per esempio dal 20 aprile al 4 maggio).
Il dipendente non ha diritto al TFR perché in nessuno dei due mesi raggiunge 15 giorni di servizio.
Servizi utili per la liquidazione del TFR
Sono utili ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto:
- i servizi prestati con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30/05/2000 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20/12/1999) o stipulato successivamente;
- servizi prestati con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 (cfr. D.P.C.M. 2/03/2001).