Sinergie di Scuola

Con circolare n. 42 del 21 luglio 2014, il Miur ha confermato le procedure contenute nella C.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle Ordinanze Ministeriali n. 267/1995, 293/1996 e 277/1998.

Secondo la circolare, le operazioni di voto degli Organi collegiali di durata annuale e della componente studentesca delle scuole secondarie di secondo grado devono essere effettuate entro il 31 ottobre 2014, mentre per quanto riguarda il rinnovo dei Consigli di Istituto o le elezioni suppletive, è il Direttore Scolastico Regionale che determina i giorni nei quali si svolgeranno le elezioni, che devono espletarsi in un giorno festivo dalle 8 alle 12 e il giorno successivo dalle 8 alle 13,30 entro il 16/17 novembre 2014.

Elezioni dei Consigli di Classe, di sezione e di intersezione

Entro il 31 ottobre 2014 il Dirigente scolastico convoca le assemblee dei genitori per ogni classe e, nella scuola secondaria di secondo grado, le assemblee degli studenti (vedi decreto di indizione delle elezioni).

La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della data prevista, in un giorno non festivo e fuori dall’orario di lezione.

Nella convocazione devono essere indicate:

  1. l’orario di apertura dei lavori dell’assemblea;
  2. le modalità di votazione;
  3. la costituzione del seggio;
  4. l’orario di apertura e chiusura del seggio.

I punti 2, 3, 4 sono di pertinenza del C.d.I. che decide in modo da favorire la massima affluenza dei genitori e degli studenti. Il tempo della votazione, che deve avvenire senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea,  non deve essere inferiore alle due ore.

Nel corso dell’assemblea, è prevista la presenza dei docenti che spiegano ai genitori i compiti e i ruoli dei rappresentanti in seno agli OO.CC. 

Successivamente, si procede alle elezioni:

  1. dei rappresentanti dei genitori;
  2. dei rappresentanti degli studenti;
  3. dei rappresentanti degli studenti in seno al C.d.I.;
  4. dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti.

Il seggio deve essere costituito dopo l’assemblea e deve garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Per quanto riguarda, invece, l’elezione dei membri del C.d.I. rappresentanti degli studenti, sarà la Commissione Elettorale a effettuare tutte le operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Questa procedura è definita semplificata, ed è dettata dagli artt. 21 e 22 della O.M. n. 215/1991 e smi.

È possibile raggruppare i diversi seggi delle diverse classi in un unico seggio: l’elenco degli elettori attivi e passivi deve essere , quindi, trasferito dove il seggio è ubicato.

Nel caso si verifichi la condizione di parità di voti di alcuni genitori, si procede al sorteggio.


Elezioni dei Consigli di Istituto o elezioni suppletive

Il rinnovo del C.d.I. e le elezioni suppletive non avvengono in procedura semplificata, ma secondo le seguenti fasi:

  • Nomina della Commissione elettorale: entro 45 giorni dalla data delle elezioni (vedi decreto di costituzione della commissione);
  • Il Dirigente scolastico comunica alla Commissione Elettorale gli elenchi degli elettori: entro 35 giorni dalla data delle elezioni;
  • La Commissione Elettorale deposita gli elenchi degli elettori: entro 25 giorni dalla data delle elezioni;
  • Deposito delle Liste delle liste dell’elettorato passivo: dalle ore 9 del 20° giorno alle ore 12 del 15° giorno prima delle elezioni;
  • propaganda elettorale delle componenti.

Per essere nei tempi utili e per riassumere in breve, occorre seguire la tempistica qui sotto riportata:

  • entro la fine di luglio è nominata o rinnovata la commissione elettorale;
  • il Consiglio di Istituto fissa la data delle assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti di classe, genitori,  studenti e l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel C.d.I;
  • il Dirigente scolastico surroga i membri del Consiglio di Istituto decaduti e indice le elezioni per gli Organi Collegiali annuali.

Composizione degli Organi collegiali

Consiglio di intersezione

Scuola materna: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il Dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio di interclasse

Scuola elementare: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il Dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio di classe

Scuola media: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il Dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il Dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.


Consiglio di circolo 

Circoli didattici: il consiglio di circolo, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il Dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente scolastico; il consiglio di circolo è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Consiglio d’Istituto

Scuola media: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il Dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente scolastico; il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 degli alunni, il Dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il Dirigente scolastico; il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. 

Consulta degli studenti

La Consulta degli studenti è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale, la cui attività è disciplinata dal DPR 567/1996, così come modificato e integrato dai D.P.R. 156/1999, 105/2001, 301/2005 e 268/2007. 

Essa è composta da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia che restano in carica per due anni in seno all’Organo Collegiale.

Compito della Consulta è quello di favorire un confronto fra gli studenti, promuovere ed integrare in rete le attività integrative e complementari per unire le scuole del territorio.

La Consulta ha un ruolo importante nella designazione dei rappresentanti degli studenti nell’organo di garanzia regionale previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

All’elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all’elezione dei rappresentanti. 

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci. Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

All’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate. L’elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.

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