Sinergie di Scuola

Gli artt. 15 e 19 del CCNL Scuola prevedono – rispettivamente al comma 1 e al comma 9 – che il dipendente, docente o ATA, abbia diritto, a domanda, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per lutti per perdita del coniuge di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: tre giorni per evento, anche non continuativi.

A tale proposito, facciamo presente che l’art. 19 del primo CCNL “Istruzione e Ricerca”, siglato il 19/04/2018, si occupa di unioni civili e così prescrive:

1. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.

Fruire dei permessi in questione in maniera non continuativa, significa frazionare in più periodi i tre giorni di permesso e adoperarli in un tempo più diluito.

Inoltre, la nota prot. Sc2/7944 del 19/11/2003, emessa dall’ARAN, non fornisce indicazioni precise rispetto al periodo entro il quale i giorni debbano essere fruiti: fa riferimento a «un tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento» e anche a «un lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi».

Per questo motivo, il permesso per lutto può essere fruito contemporaneamente all’evento, ma può anche essere procrastinato ad altra data e i tre giorni cui fa riferimento la norma possono essere fruiti anche in maniera non continuativa in un lasso di tempo concordato con il Dirigente scolastico.

L’ARAN si è espressa diversamente da quanto indicato nell’art. 4 della Legge 8/03/2000, che prevede che il permesso debba essere fruito entro sette giorni dall’evento luttuoso: questo aspetto non si applica, quindi, al comparto scuola.

(Per le tabelle, consultare le pagg. 16-17 del numero di Maggio 2018 in cui è apparso questo articolo.)

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