Sinergie di Scuola

L’inidoneità psicofisica, per avviare la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro o la destinazione ad altri compiti, deve essere permanente e può essere relativa o assoluta.

L’inidoneità psicofisica permanente assoluta si ha in soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico e/o mentale, non possono svolgere alcuna attività lavorativa. In questo caso si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L’inidoneità psicofisica permanente relativa, invece, si ha in soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico e/o mentale, non possono svolgere alcuni o tutti i compiti previsti, ma possono svolgerne altri.

Inoltre, per quanto riguarda l’inidoneità del personale della scuola, è necessario distinguere tra personale docente e personale ATA, in quanto la procedura cambia in base alla funzione svolta.

Personale docente

Per questa tipologia di lavoratori possiamo fare riferimento a due importanti circolari:

  1. la circolare MEF n. 966 del 19/11/2013;
  2. la nota MIUR n. 13000 del 3/12/2013.

In sostanza, per tutto il personale docente che, a far data dal 1° gennaio 2014, è dichiarato dalla Commissione Medico Collegiale permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è prevista l’applicazione della procedura di cui all’art. 19, commi da 12 a 14 del Decreto Legge 6/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15/07/2011, n. 111.

Questa procedura prevede che il docente sia assunto nella qualifica di Assistente Amministrativo o di Assistente Tecnico; oppure, nel caso di carenza di posti in organico ed esubero di posti, è possibile attuare la mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso quelle Amministrazioni che presentino vacanze di organico.

Il maggior trattamento stipendiale è garantito mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il 6 dicembre 2013, con la successiva nota di chiarimento n. 13220, il MIUR ha precisato che il suddetto personale può essere utilizzato per sostenere e attuare attività culturali e di supporto alla didattica e anche per iniziative di contrasto alla dispersione scolastica.

I docenti dichiarati permanentemente inidonei alla propria funzione per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti, possono richiedere a domanda di essere inseriti nei profili del personale ATA, transitando nei nuovi profili dal 1° settembre dell’anno scolastico nel quale è stata accertata l’inidoneità.

Ovviamente, nell’attesa di transitare, a richiesta, nel nuovo profilo, il docente potrà essere adibito, dal momento in cui riceve il risultato dell’accertamento, alla realizzazione delle attività connesse all’attuazione del PTOF, in attesa di essere destinato al nuovo profilo (si fa riferimento alla nota 7749 dell’1/08/2014).

Una volta in possesso del referto della vista medico-collegiale, l’utilizzazione è disposta dal Dirigente dell’ambito territoriale di appartenenza.

Personale ATA

Se la Commissione Medica dichiara che il dipendente è non idoneo permanentemente al servizio di istituto in modo assoluto ma «sussiste capacità lavorativa residua proficuamente impiegabile in attività/mansioni a limitato impegno psicofisico», oppure «sussiste la capacità di effettuare le seguenti mansioni inerenti al proprio profilo, come spolverare o sorvegliare ecc.», non ci sono, in questi casi, i presupposti per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 171/2011 perché il dipendente ha compatibilità con le mansioni del proprio profilo, sebbene in forma assolutamente limitata.

L’Amministrazione ha la facoltà di adibire il lavoratore a mansioni inferiori o equivalenti di altro profilo o area.

La competenza a disporre tale utilizzazione è del Dirigente dell’Ambito Territoriale, acquisito il referto medico collegiale.

Qualora comunque si adibisca il dipendente a mansioni inferiori, a quest’ultimo spetta il mantenimento del medesimo trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area e alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

Se e solo se l’inidoneità psicofisica è assoluta, l’Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento del Verbale della Commissione Medica, risolve il rapporto di lavoro, corrispondendo l’indennità sostitutiva di preavviso.

Tale provvedimento compete al dirigente dell’USR territorialmente competente che ha la gestione dei ruoli provinciali.

Procedura in sintesi

  1. Il docente inoltra apposita domanda al proprio Dirigente scolastico chiedendo di essere sottoposto a visita collegiale per l’accertamento. Alla domanda deve allegare il certificato rilasciato dal proprio medico di base, in cui risultino le patologie da cui è affetto.
  2. Ricevuta la domanda, il Dirigente scolastico inoltra copia della richiesta di visita medico collegiale all’Ufficio Scolastico Regionale al fine di procedere alla designazione di un rappresentante del MIUR che integri la Commissione medica di verifica.
  3. La Commissione convoca a visita il docente che deve presentare la documentazione medica e la sintesi, rilasciata dalla Segreteria della scuola di servizio, delle proprie assenze per malattia degli ultimi tre anni.
  4. La Commissione si pronuncia e possono verificarsi i seguenti casi:
    • Caso 1: non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio > risoluzione del rapporto di lavoro;
    • Caso 2: non idoneo permanentemente in modo relativo all’insegnamento > utilizzo in altri compiti;
    • Caso 3: non idoneo temporaneamente in modo assoluto al servizio fino al ______ (con l’indicazione della data) > malattia d’ufficio;
    • Caso 4: non idoneo temporaneamente per ______ (mesi/anni) in modo relativo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento > malattia d’ufficio o utilizzo in altri compiti.
  5. Avverso il giudizio in ordine all’idoneità o meno alle funzioni di docenza deve ritenersi operante la possibilità, per l’interessato, di presentare ricorso, nella via amministrativa, entro dieci giorni dalla notificazione del giudizio sull’idoneità effettuata a cura dell’Amministrazione procedente, alle Commissioni mediche di seconda istanza del Ministero della Difesa.
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