Sinergie di Scuola

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione a sostegno del reddito per lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.

L’assegno spetta a tutti i dipendenti pubblici in attività, ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali, ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es.: indennità di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, maternità, malattia...), ai titolari di pensioni liquidate dal fondo pensioni dipendenti INPS o di regimi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).

Per ottenere l’assegno, il nucleo familiare deve essere composto dal richiedente e altri familiari anche non conviventi (fatta eccezione per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori):

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore a 18 anni;
  • figli maggiorenni inabili per difetto fisico o mentale, nella permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro proficuo;
  • fratelli, sorelle e nipoti minori di età o maggiorenni inabili, purché orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione superstiti.

Attenzione: Per i separati/divorziati, solo per il primo anno in cui si richiede l’assegno familiare, o nel caso di variazioni di stato in itinere, è necessario produrre copia della sentenza del Tribunale.

La domanda

Per richiedere l’ANF, occorre sapere che:

  • lo stesso nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno;
  • la domanda deve essere ripresentata ogni anno e devono essere comunicate tempestivamente le variazioni che comportino la cessazione o la rideterminazione dell’importo dell’assegno;
  • l’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, in quanto non concorre alla formazione del reddito;
  • il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni. È quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.

Per il personale della scuola, il Modello è reperibile sul portale NoiPA.

La domanda va presentata alla scuola di servizio che provvede a trasmetterla alla Ragioneria Territoriale di Stato di riferimento.

Tabelle valide dal 1/07/2017 al 30/06/2018

Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare.

La soglia del reddito non deve oltrepassare i limiti di legge stabiliti ogni anno, con validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.

A tale proposito, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 87 del 18/05/2017, recante “Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018”.

Non essendoci state, in sostanza, modifiche all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Assegno nucleo familiare per unioni civili e convivenze

La Legge 20/05/2016, n. 76, che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze, ha arricchito le possibilità di richiedere l’assegno familiare anche alle coppie che si trovano nelle fattispecie considerate dalla legge in vigore dal 5 giugno 2017.

A tale scopo, è stata diramata dall’INPS la circolare n. 84 del 5/05/2017, riferita agli effetti che la Legge 76/2016 ha su alcune prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS, quale l’assegno per il nucleo familiare, erogato anche al personale statale in servizio e in quiescenza, oltre che ai titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (disoccupazione, maternità).

In particolare nella circolare viene esplicitato quale debba intendersi il nucleo di riferimento per le unioni civili.

Il nucleo familiare, ai fini della corresponsione dell’ANF, è composto:

  • dal richiedente-lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali;
  • dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.

La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

Nella domanda il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art. 1 della Legge 76/2016.

Per quanto riguarda la qualificazione di “unito civilmente” ai sensi del comma 3, art. 1 della Legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti dell’unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del comma 50 della Legge 76/2016.

Nucleo di riferimento per unioni civili

Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale

In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.

Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa

Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.

Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto – lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva – garantisce il diritto all’ANF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.

Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione

In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c..

Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari

Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione civile, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro.

Reddito di riferimento in caso di convivenza

Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art. 1 della Legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell’art. 1 della Legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

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