Sinergie di Scuola

La scuola sta per finire, e il periodo, tradizionalmente, si accompagna ad una serie di rituali: recite di fine anno, feste e mercatini, cene di saluti, e il consueto regalo alle maestre.

Su questo argomento è necessaria una riflessione da parte del personale docente – categoria, nel novero dei dipendenti pubblici, beneficiaria spesso di regali e pensieri di ringraziamento.

Già da qualche anno, sul punto dei regali che i dipendenti pubblici possono accettare, vigono dei divieti estremamente rigidi, che possono portare, se non ottemperati, a conseguenze gravose. Proprio in questi giorni, come in tempi sempre attuali ma più distanti nel tempo, le polemiche riguardo ai regali ricevuti in occasione di attività istituzionale all’estero hanno investito anche alti esponenti di Governo e le delegazioni al loro seguito.

Il tema dei regali ai dipendenti pubblici è normato dal D.P.R. 62/2013, art. 4, che non costituisce una assoluta novità nel panorama dei doveri dei dipendenti pubblici. Già l’art. 3 del D.M. del 28/11/2000, ovvero il previgente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, prevedeva il divieto di ricevere regali o altre utilità (salvo quelli di modico valore di cui non si specificava l’importo), circoscrivendo il divieto al caso che il regalo provenisse da soggetti in qualche modo beneficiari di attività di ufficio; il divieto si estendeva poi (senza limiti di “modicità” in questo caso) ai regali dei “subordinati” o loro parenti entro il quarto grado, o, di converso, a quelli offerti ad un sovraordinato dal dipendente o suoi parenti entro il quarto grado.

Oggi il divieto è sancito, in maniera più dettagliata e articolata, dal D.P.R. citato, che espressamente dispone, all’art. 1, che le singole previsioni del Codice debbono essere integrate e specificate dai codici di comportamento che ogni amministrazione deve adottare. I singoli codici quindi, che non possono derogare alle norme previste dalla disciplina generale, hanno competenza residuale (davvero minima, vista la cogenza e l’imperatività delle singole disposizioni) e integrativa.

Si rammenta comunque, per le amministrazioni (crediamo pochissime) che fossero rimaste inadempienti, che l’omessa adozione del codice di comportamento è specificamente ed economicamente sanzionata dall’ANAC, in base all’art. 19 comma della legge 90/2014 (disposizione recepita in apposito Regolamento ANAC pubblicato sulla G.U. 233/2014).

I limiti del divieto

Di seguito riportiamo, con brevi commenti, la disposizione generale per ogni singolo comma (tranne il n. 6 non rientrante nella materia quanto piuttosto nell’ambito delle ipotesi di conflitto di interessi).

Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.


Al dipendente è fatto divieto di accettare regali o utilità di qualsiasi tipo, e di richiederli; in particolare, è vietato chiedere corrispettivi per l’esercizio delle proprie funzioni pubbliche e da soggetti che di dette attività possono beneficiare; diversamente, la richiesta (anche se dal modico valore) non rileva solo dal punto di vista disciplinare, ma può integrare, come ricorda la disposizione, anche le fattispecie penalistiche della concussione/corruzione. Ciò che l’ordinamento consente sono solo i regali di modico valore previsti dalle normali relazioni di cortesia o delle consuetudini internazionali.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.

Il divieto di scambio di regali tra colleghi di lavoro tra cui intercorra un rapporto gerarchico, come descritto dal comma 3, può porre problemi nelle normali relazioni intercorrenti sui luoghi di lavoro. È consuetudine infatti in occasioni di eventi rilevanti per i colleghi di lavoro (matrimoni, nascite o pensionamenti, ad esempio), raccogliere tramite “collette” i fondi necessari per regali che possono andare al di là del modico valore come nel comma seguente indicato. Ebbene queste ipotesi, pur se, a parere di chi scrive, molto lontane dal concretare il rischio di fenomeni distorsivi del buon andamento, possono realmente realizzare la fattispecie vietata.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni.

Con la deliberazione n. 75/2013 l’ANAC è intervenuto a chiarire la portata soprattutto di questi commi, prevedendo, prima di tutto, che i singoli regolamenti debbano indicare le modalità di utilizzo dei regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti. L’indicazione pare riferirsi a quei casi in cui il dipendente sia impossibilitato a rifiutare il regalo, poiché in prima battuta lo stesso, se non rientrante nei casi consentiti, deve essere rifiutato. In tali casi (non vengono chiarite le ipotesi concrete), è l’amministrazione, con suo Regolamento, ad indicare le finalità cui destinare le utilità; chiaramente le stesse dovranno essere congruenti con il principio generale del buon andamento della pubblica amministrazione ed essere connessi a finalità sociali ed istituzionali.

La medesima deliberazione introduce un criterio ripreso in maniera pressoché generalizzata dai singoli Codici di dettaglio, ovvero la previsione dell’arco temporale di un anno come periodo di riferimento del limite massimo dei 150 euro. Nella determinazione, possibile, di un limite inferiore, le amministrazioni debbono tener conto che il limite è riferibile anche al fenomeno del tutto diffuso dei regali tra dipendenti; la regolamentazione di dettaglio è ovviamente passibile di miglioramenti e correttivi nel tempo.

7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.


Conseguenze per l’inosservanza

Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 62/2013, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del Codice di comportamento spetta ai Dirigenti di concerto con gli uffici disciplina e strutture di controllo interno; la diffusione e il monitoraggio invece è di spettanza del Responsabile anticorruzione.

Per il mondo della scuola le responsabilità suddette certamente impattano con le nuove responsabilità in tema anticorruzione, introdotte anche per le scuole dalle Linee Guida ANAC (del. 430 del 13/04/2016) e dall’approvazione del cosiddetto Decreto FOIA di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Si rammenti comunque che è prevista, per ogni singola violazione del codice di comportamento, l’attivazione del procedimento disciplinare, su cui può essere richiesto parere facoltativo appunto all’Autorità Anticorruzione.

Rimane ferma, ovviamente, la responsabilità penale, civile e amministrativa per ogni singolo caso di violazione.

Al di là delle notizie di stampa sopra accennate, riguardanti organi di vertice istituzionale, è il caso di sottolineare come non si hanno notizie di provvedimenti disciplinari (esitati in pronunce della giurisprudenza) attivati per violazioni del divieto di ricevere regali nei modi e limiti sopra accennati; le valutazioni, a fronte di questa evidenza, possono essere diverse, spaziando dalla difficoltà di dimostrare l’inottemperanza alla, più probabile, generale osservanza dell’obbligo stesso.

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