Sinergie di Scuola

L’art. 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge anticorruzione, prevede che le singole amministrazioni adottino un proprio codice di comportamento, sentito l’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance) e dopo la pubblicazione delle apposite Linee Guida da parte della Civit.

Poche settimane fa, la CIVIT ha provveduto alla pubblicazione delle Linee Guida, rendendole disponibili per la consultazione quale strumento indicativo per la redazione dei singoli Codici.

Riportiamo di seguito i punti fondamentali delle Linee Guida, con evidenziati punti di interesse e indicazioni pratiche per le amministrazioni scolastiche.

Soggetti destinatari

Anche le scuole sono ricomprese tra le amministrazioni destinatarie dell’obbligo di redazione dei propri Codici di comportamento. L’obbligo è ricordato dal medesimo comma 5, art. 54 del D.Lgs. 165/2001, che comprende tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; questo articolo cita espressamente le istituzioni scolastiche. Il Codice rappresenta uno degli strumenti cardine del Piano Triennale Anticorruzione,  e l’obbligo di redazione ripropone per le istituzioni scolastiche l’annoso tema della congruenza dell’applicazione alle scuole dell’intera normativa anticorruzione (soprattutto per quanto riguarda la nomina del Responsabile anticorruzione e la sua individuabilità nel Dirigente scolastico).

Un parere appositamente formulato dal MIUR, su sollecitazione dell’ANP, è da mesi in attesa di risposta da parte della Funzione Pubblica. Nel frattempo, è opportuno che le istituzioni scolastiche provvedano all’ulteriore adempimento di redigere i propri codici di comportamento.

Procedura per l’approvazione

Il Codice deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile Anticorruzione (che lo predispone con la collaborazione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari-UPD), e deve essere soggetto al parere, obbligatorio, dell’OIV. Il Codice deve essere definito con procedura aperta alla partecipazione: vanno coinvolti i soggetti interessati, che possono variare in relazione alle singole amministrazioni. Sono da ricomprendere per tutte le amministrazioni le organizzazione sindacali, le associazioni rappresentative e gli utenti che operano nel settore; per le scuole, dovranno certamente essere interessati alla partecipazione tutti i lavoratori, docenti e non docenti, le comunità degli studenti e dei genitori. Il coinvolgimento deve avvenire tramite un invito (con scadenza precisa) a presentare osservazioni da pubblicare sul sito web; successivamente il codice deve essere inviato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (le modalità saranno stabilite successivamente) e, una volta approvato, pubblicato stabilmente sul sito web.


Controlli

Il controllo sull’osservanza del Codice spetta ai dirigenti (e speriamo di sapere presto se nelle scuole la figura del Dirigente scolastico dovrà coincidere con quella del Responsabile Anticorruzione), che hanno l’obbligo di coinvolgere sul tema, prima di tutto con appositi interventi formativi già previsti dal PNA, i propri dipendenti; come ovvio, l’efficacia dei controlli incide sulla retribuzione di risultato dei dirigenti stessi. Ai fini dell’efficacia dei controlli, sono utili anche le segnalazioni dei cittadini, tramite il coinvolgimento degli URP (ove costituiti); in questi casi, l’ovvio bilanciamento tra segnalazioni e ascolto dei propri dipendenti sarà essenziale per non alimentare un clima di oppressione e sfiducia, bensì di partecipazione e confronto.

Possibili esiti dei controlli sono ovviamente i procedimenti disciplinari, che potranno essere meglio specificati (oltre che dalla legge e dai contratti) proprio dal codice stesso, e le altre conseguenze di tipo penale, civile, amministrativo e contabile.

Destinatari dei codici

Di notevole importanza la previsione, ricordata dalle Linee Guida, dell’applicazione delle regole comportamentali non solo al personale dipendente, ma a tutti coloro che siano destinatari di incarichi a qualsiasi titolo conferiti (dalle collaborazioni alle consulenze, agli incarichi conferiti dagli organi politici) dalle amministrazioni. È  necessario prevedere quindi, nei singoli contratti di lavoro, l’obbligo di osservanza del Codice generali e dei singoli Codici settoriali per qualsiasi professionalità a cui si faccia ricorso.

Contenuto dei codici

Le Linee Guida dispongono che i singoli Codici si attaglino, richiamandolo nelle premesse, sul Codice già in vigore per i dipendenti pubblici a livello nazionale, contenuto nel DPR 62/2013. Questo vuol dire che le norme contenute nel Codice generale non possono essere disattese, poiché rappresentano il contenuto “minimo” dei singoli codici che debbono, in più, prevedere norme di dettaglio peculiari per ogni tipo di organizzazione. Come vedremo, questa può essere un’occasione per regolare alcune proprie attività problematiche.

I singoli documenti dovranno essere collegati con i Piani Triennali, come sopra visto,  facendo attenzione alla specificità di ogni amministrazione.

Nello specifico, i singoli codici dovranno declinarsi in due grandi partizioni, indicate di seguito (tra parentesi gli articoli di riferimento del Codice generale di cui al DPR 62/2013):


A) Regole del codice generale adattate alla singola amministrazione

Ogni codice dovrà declinare le regole generali adattandole alla propria realtà. In modo particolare si dovranno regolare le seguenti materie:

  1. Regali e altre utilità (art. 4): va specificato l’utilizzo dei regali ricevuti oltre il consentito, e valutato il caso del cumulo di più regali che superino i 150 euro (limite massimo, che può anche essere ridotto). Inoltre, vanno definiti gli incarichi che il dipendente non può accettare poiché interferenti con la propria attività, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
  2. Partecipazione ad associazioni o organizzazioni (art. 5): vanno precisati gli interessi che possono entrare in conflitto e i termini entro cui effettuare le comunicazioni.
  3. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti (art. 6): la comunicazione, che va resa se si svolgono altre attività retribuite, andrà “procedimentalizzata”, indicando ogni quanto deve essere prodotta (la norma non lo dice) e in quali casi. L’interpretazione dell’articolo suggerisce che la stessa vada effettuata ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta ci siano modificazioni nel lavoro del dipendente  che comportino mutamenti della struttura di appartenenza.
  4. Obbligo di astensione (art. 7): debbono definirsi i casi di astensione, le comunicazioni e i relativi controlli.
  5. Prevenzione della corruzione (art. 8): vanno delineati i rapporti con il Responsabile Anticorruzione, e soprattutto specificate le modalità di segnalazione degli episodi di corruzione e di tutela del dipendente (c.d. whistleblowing).
  6. Trasparenza e tracciabilità (art. 9): vanno definiti i flussi delle comunicazioni ai fini della trasparenza, in collegamento con l’apposito Piano.
  7. Comportamento nel privato (art. 10): tenendo conto soprattutto dell’esperienza maturata nel settore, debbono definirsi i comportamenti privati dei dipendenti ritenuti lesivi della sua immagine professionale (con particolare attenzione, aggiungiamo noi, alle possibili interferenze con la libertà personale e la libera manifestazione del pensiero e della propria personalità del lavoratore).
  8. Comportamento in servizio (art. 11): vanno definiti, a carico del responsabile/dirigente, i controlli sui carichi di lavoro, sull’osservanza delle regole di servizio e l’utilizzo degli strumenti in dotazione.
  9. Rapporti con il pubblico (art. 12): vanno definiti i tempi di risposta alle richieste e segnalazioni degli utenti, e i collegamenti con la carta dei servizi.
  10. Dirigenti (art. 13): debbono essere procedimentalizzati gli obblighi di comunicazione e i relativi aggiornamenti, e maggiormente definiti gli adempimenti in tema di incompatibilità e cumulo di impieghi.
  11. Vigilanza, monitoraggio e  attività formative (art. 14): una parte del codice deve essere dedicata a regolare il comportamento degli uffici preposti alla conclusione di contratti pubblici (settore definito “a rischio” già dal PNA).

B) Regole ulteriori specifiche per l’amministrazione

In questo ambito, dove si può esplicare maggiormente la discrezionalità delle singole amministrazioni, la CIVIT attiverà dei tavoli tecnici di consultazione. Le amministrazioni scolastiche dovranno individuare delle regole peculiari, che “sentono” come rilevanti in tema di possibili conflitti di interesse e anticorruzione.

I criteri generali preventivi

Un suggerimento utile per la redazione dei singoli codici riguarda i criteri generali per il conferimento di incarichi.

Ai sensi del comma 5, art. 53 del TU 165/2001, come modificato dalla Legge anticorruzione, le pubbliche amministrazioni quindi debbono prevedere criteri generali per concedere le autorizzazione agli incarichi ulteriori, criteri che debbono poi governare l’istruttoria procedimentale in relazione a tutti i casi di incompatibilità. È questo un obbligo delle singole amministrazioni che può agevolare nelle decisioni da assumere in relazione alle autorizzazioni, e uniformarle. Può essere l’occasione per definire i criteri e risolvere a monte tante situazioni di difficoltà operativa, quali ad esempio quelle del personale a tempo determinato e della compatibilità tra le ore di lavoro ridotte e una seconda attività a tempo pieno. Anche la vasta giurisprudenza espressa in materia può aiutare nella redazione dei criteri.

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