Sinergie di Scuola

Il 3 maggio 2018 è stato pubblicato, sul sito istituzionale della Corte dei Conti, il rapporto di certificazione della “Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018” delle Sezioni riunite in sede di controllo della magistratura contabile.

Il sostanziale avvio del nuovo regime contrattuale interviene a distanza di molti anni dall’approvazione dell’ultimo Contratto nazionale, stipulato nel lontano novembre 2007; è conseguenziale quindi che destino interesse notevole non solo gli agognati aumenti contrattuali, ma anche le disposizioni sul rapporto di lavoro.

Da più parti si lamentava, infatti, come il rilevante divario temporale avesse, nella disciplina di dettaglio, causato numerose incertezze applicative, poiché a fronte di innovazioni normative di rilievo, quali la nuova disciplina dell’accessibilità dei documenti, le procedure disciplinari recate dalle numerose modifiche all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, l’intervento del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 (solo per fare degli esempi), la disciplina contrattuale di dettaglio è rimasta per anni ancorata alla disciplina previgente.

È utile quindi operare una ricognizione sulle principali novità che interessano la vita quotidiana dei lavoratori del comparto della Scuola, iniziando dagli obblighi.

Obblighi del personale ausiliario tecnico e amministrativo

Inseriti all’inizio del titolo III del Contratto, esplicitamente dedicato alla materia della responsabilità disciplinare del personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolasticheed educative, gli obblighi sono elencati nello specifico dall’art. 11.

La disposizione ricalca, a prima vista quasi replicandolo, l’art. 92 del vecchio Contratto; tuttavia alcune differenze sono rilevabili, anche di portata notevole.

Anzitutto, il comma primo, richiamando i doveri costituzionali di servire la Repubblica (e di perseguire il buon andamento e l’imparzialità), elimina il termine “esclusivamente”; questa novità non sembra solo terminologica, potendo significare una certa apertura in tema di incompatibilità e di svolgimento di secondo lavoro.

Come più volte ricordato, infatti, l’esclusività non è da considerarsi assoluta, poiché molte attività ulteriori sono consentite, sia previa autorizzazione sia anche, per particolari casi, a prescindere anche dall’autorizzazione. Tale eliminazione, da questo punto di vista, sembra un passo in avanti, pur rimanendo previsto il dovere di esclusività dei pubblici dipendenti dall’art. 98 della Costituzione. Sempre il comma 1 introduce l’obbligo di osservare il codice di comportamento adottato ai sensi dell’art. 54 (ricordiamo, introdotto con il D.P.R. 62/2013) e da ciascuna amministrazione sulla falsariga del codice generale.

Vengono poi aggiunti riferimenti all’obbligo di vigilanza sulle attività del personale sottordinato, e sull’astensione (anche qui, in conformità del Codice di comportamento) dallo svolgimento di attività in conflitto con interessi propri o di congiunti entro il secondo grado o conviventi. Rafforzati sono i doveri riferiti alle finalità educative della comunità scolastica, e all’attenzione alla «dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti».

Le novità

Due innovazioni, rispetto alla disciplina previgente, destano maggiore interesse e probabilmente necessiteranno di chiarimenti ulteriori. Le riportiamo di seguito:

Primo caso

L’art. 11, comma 4, dispone l’obbligo, al punto d, di «mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolasticao accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici».

La lettura della disposizione fa emergere la presa d’atto (con qualche lieve ritardo, ci sia consentita l’ironia) dell’esistenza di altre forme di comunicazione oltre a quelle frontali, ovvero dell’utilizzo dei social network. Ebbene, va rilevato in proposito che se il mantenimento di una condotta coerente con le finalità educative nei rapporti con studenti, famiglie e colleghi non comporta dubbi applicativi di sorta, diverso è imporre in qualche modo un comportamento regolato dal contratto, e dai doveri di lavoro, anche nella vita privata e nell’utilizzo dei social network.

Molti dubbi possono sorgere dalla lettura della disposizione, che sembra aggiunta senza particolari e necessari approfondimenti: quali sono i comportamenti non coerenti con le finalità educative? Possono essere incoerenti dei commenti negativi, sui propri profili privati social, sulle riforme scolastiche del legislatore, senza che si invada la libertà di opinione e di critica? I profili social privati sono soggetti a controllo, e, in caso affermativo, chi può disporre il controllo se lo stesso accesso è inibito agli “esterni”?

La materia è stata soggetta negli ultimi anni ad approfondimenti giurisprudenziali, che non sembrano tenuti in debito conto da una affermazione contrattuale apodittica e forse poco ponderata. Su questo punto, probabilmente, non mancheranno auspicabili approfondimenti.

Secondo caso

L’art. 11 comma 4 prevede questo obbligo, al punto f: «nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo».

Anche in questo caso, ci sembra che in sede contrattuale l’attenzione ai temi di attualità dovrà essere accompagnata dalla necessaria ponderazione. Come sappiamo, l’attenzione al tema del bullismo, accompagnata da campagne mediatiche e social, si è approfondita in questi ultimi anni. Sul punto si è intervenuti anche in sede istituzionale; il MIUR, su un’apposita pagina, ha definito il cyberbullismo come «un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi».

Il dovere di segnalare episodi di bullismo e cyberbullismo, nel merito assolutamente indiscutibile, in relazione alla seconda fattispecie inserisce una sorta di potenziale “controllo” dei social o dei mezzi di comunicazione informatici, che possono chiaramente non essere a disposizione del dipendente ma che, soprattutto, non potrebbero essere consultati in orario di lavoro, come ribadito da numerose sentenze della Cassazione, le quali hanno avuto modo di legittimare misure disciplinari severe per l’utilizzo dei social network (a qualsiasi fine, non essendo possibile certamente distinguere le motivazioni) sul luogo di lavoro.

Le conferme

Le altre declinazioni dei doveri contenute nell’art. 11 non sembrano recare portata innovativa, anzi sono numerose le disposizioni che ricalcano il vecchio contratto, con alcune ripetizioni interne; sono ribaditi canoni comportamentali come la professionalità, la diligenza, la cooperazione, il rispetto del segreto di ufficio e la inibizione dall’utilizzare informazioni di lavoro a fini privati, sono confermati gli obblighi di rispetto delle regole di trasparenza e accesso, delle norme in tema di gestione delle presenze e assenze, delle regole di buon senso in caso di malattia e infortunio, di esecuzione scrupolosa degli ordini nel rispetto tuttavia, delle norme in caso di ordine illegittimo o vietato dalla legge penale.

Ancora, sono ribadite le disposizioni sulla tenuta dei registri e delle altre forme di documentazione, sulla vigilanza per assicurare l’integrità degli alunni, sulla cura dei locali e dei macchinari e sull’accesso ai locali da parte di estranei, sul generale divieto di accettare dall’utenza regali o altre utilità, sulle comunicazioni all’Amministrazione dei propri recapiti, sulle comunicazioni in caso di malattia, sul generale obbligo di astensione da decisioni che possano coinvolgere i propri interessi finanziari.

È necessario tener conto in maniera scrupolosa degli obblighi riportati nell’articolo, coordinandoli con il Codice di comportamento generale e con gli specifici settoriali, e ponendo attenzione alle interpretazioni istituzionali che certamente interverranno.

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