Sinergie di Scuola

Come noto a tutti gli operatori del diritto l’accesso agli atti, l’accesso civico e l’accesso generalizzato sono fattispecie di interesse per la frequentissima configurazione pratica, che interessa, con particolare riguardo, il mondo della scuola.

Per introdurre l’argomento, è utile qui ricordare in sintesi la differenza tra le varie figure:

  1. Diritto di accesso “documentale”: è regolato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990, necessita di una domanda motivata di un richiedente che abbia un interesse qualificato ad “accedere” (nelle forme della presa in visione e/o richiesta di copia) a documentazione formata dalla pubblica amministrazione.
  2. Accesso civico: introdotto dall’art. 5 del Decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013), consiste nel diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni gli atti che la stessa aveva l’obbligo di pubblicare, a prescindere dalla motivazione o dalla sussistenza di un interesse qualificato; può essere richiesto da chiunque.
  3. Accesso generalizzato: introdotto dal D.Lgs. 97/2016, l’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 disegna il diritto corrispondente al FOIA (Freedom of information act) di accedere a tutti i documenti della Pubblica Amministrazione; è diritto previsto allo scopo sia di favorire forme di controllo da parte dei cittadini sull’attività e utilizzo delle risorse pubbliche da parte della pubblica amministrazione, sia di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, e corrisponde alla possibilità per chiunque di accedere liberamente a dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione.

Il diritto di accesso di cui alla Legge 241/1990 sembrerebbe, per i modi più difficoltosi, destinato ad ambiti residuali; tuttavia i limiti che incontrano l’accesso civico e l’accesso generalizzato sono più ampi di quelli dell’accesso documentale, poiché l’accesso documentale è destinato, precipuamente, alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e interessi spesso giudiziari.

Ricordiamo che i limiti dell’accesso civico sono ricavabili a contrario dagli obblighi di pubblicazione, previsti per una serie non generalizzata di atti dal D.Lgs. 33/2013; i limiti all’accesso generalizzato sono invece elencati dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, e comprendono una serie di casi più ampia, e ulteriore, di quella ricompresa dall’art. 24 della Legge 241/1990, relativamente all’accesso documentale.

Sempre utile rammentare le indicazioni operative sul punto intervenute, principalmente con le Linee Guida ANAC del dicembre 2016 e la circolare applicativa del Ministro della Pubblica Amministrazione del 2017.

Numerose le interpretazioni sul tema vastissimo del diritto di accesso e privacy, cui accenneremo di seguito.

Diritto di accesso e opposizione dei controinteressati

Il TAR Puglia, con la recente pronuncia n. 1169/2018, introduce una interessante prospettiva a proposito sia dell’opposizione del controinteressato al diritto di accesso altrui (precisamente ai documenti giustificativi all’attribuzione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria di Istituto di terza fascia personale docente), sia della possibilità di accedere ai dati di una graduatoria, con riferimento ai dati di una candidata in posizione successiva al richiedente.

Il TAR Puglia opera una lettura estensiva del diritto di accesso, a fronte della negazione del diritto da parte del Dirigente scolastico, escludendo la configurabilità dell’accesso civico generalizzato per tali dati, come opposto dal richiedente.

Ebbene, nel ritenere le ragioni dell’Amministrazione inidonee a giustificare il diniego, il TAR, dopo l’intervento sul punto (non risolutivo per la perdurante volontà contraria dell’Amministrazione) della Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi, rammenta che «[...] Come chiarito dalla giurisprudenza, se pur deve escludersi che la disciplina dell’accesso agli atti amministrativi consenta un controllo generalizzato, in forma di azione popolare (ex multis, v. CdS n. 4346/2017), non ne condiziona l’esercizio del relativo diritto la titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata, sicché la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto».

Il TAR riconosce che nel caso di specie sussiste l’interesse ad acclarare che chi è inserito in graduatoria abbia/non abbia i titoli e/o requisiti prescritti e necessari, e che il ricorrente ha diritto ad accedere ai dati del controinteressato benché lo stesso sia in posizione deteriore, poiché la situazione «potrebbe, in futuro riverberarsi sulla propria posizione giuridica, eventualmente pregiudicandolo in future competizioni mediante punteggio acquisito in modo illegittimo (essendo illegittimo ad initio l’inserimento in graduatoria) ovvero consentendole di attingere ad incarichi scolastici presso lo stesso istituto. Né, sotto tale profilo, vale evidenziare la potiorità della posizione in graduatoria dell’odierno ricorrente, in quanto, com’è noto, gli incarichi scolastici in esame possono sopraggiungere in momenti diversi. Non essendo gli stessi di uniforme durata (dipendendo dalla durata dell’assenza del docente titolare), si può determinare la conseguenza che quelli precedenti, di minor durata, vengano assegnati al sostituto potiore in graduatoria, mentre quelli successivi, ma più estesi nel tempo (come tali maggiormente appetibili sotto il profilo sia economico sia dell’acquisizione di titoli), vengano attribuiti al minor graduato. Infine, l’acquisizione di ulteriori titoli può astrattamente determinare il sopravanzamento in graduatoria che sarebbe, tuttavia, escluso laddove venisse meno l’inserimento del soggetto non titolato».

Il riconoscimento del carattere differenziato della posizione del ricorrente, così individuata e motivata, comporta l’accoglimento del ricorso.

Diritto di accesso e riservatezza dei dati dei terzi

Il D.Lgs. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale in tema di privacy al Regolamento UE n. 679/2016, ha profondamente innovato il Codice sulla riservatezza dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003 (si raccomanda la lettura e lo studio per tener conto delle profonde innovazioni).

In tema di riservatezza dei dati il D.Lgs. 101/2018 ha introdotto l’art. 2-octies, il quale – pur nel rispetto dei limiti di legge – prevede, tra le altre disposizioni, che il trattamento dei dati personali relativamente a condanne penali, reati e misure di sicurezza è consentito, se autorizzato da norme di legge o di regolamento dalla legge autorizzato, per talune fattispecie, tra cui, punto f, «l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia».

Ancora, l’art. 2-sexies del Codice privacy, introdotto dal medesimo decreto appena citato, specifica che trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE (corrispondenti ai dati sensibili che esigono particolare cura come quelli rivelanti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) che siano necessari per motivi di interesse pubblico, sono ammessi qualora siano previsti da norme di legge o regolamento che specifichino tipologia di dati, interesse rilevante e operazioni eseguibili a tutela dei diritti fondamentali; la norma, al comma 2, elenca una serie di situazioni di rilevante interesse, tra cui «a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico».

Le recenti interpretazioni giurisprudenziali e innovazioni normative, quindi, intervengono sul dibattuto tema dei rapporti tra diritto di accesso e privacy, e certamente manifestano una tendenza di favore per la disciplina dell’accesso agli atti, addirittura, come nell’ultimo caso visto, anche del più indeterminato e generico accesso civico.

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