Sinergie di Scuola

Il trattamento economico dei dirigenti pubblici consiste in un trattamento fisso e in emolumenti legati ai risultati, evidenziati nettamente con le ultime riforme sul lavoro pubblico. Il compenso è generalmente considerato onnicomprensivo, ovvero ricomprendente altre mansioni che il dirigente si trovi a dover svolgere per ragioni del suo ufficio.

Tale principio è in linea generale disposto per tutti i pubblici dipendenti.

La Corte dei Conti sez. Sicilia, con sentenza n. 801/2007, si espresse coniugando il principio di onnicomprensività con il dovere di esclusività vigente nel pubblico impiego, nel senso che:

«per i dipendenti pubblici vige, nel nostro ordinamento giuridico, il principio immanente di onnicomprensività del trattamento economico per cui non è possibile remunerare il dipendente con compensi extra-ordinem per compiti rientranti nelle mansioni dell’Ufficio ricoperto [...]».

Per tutti i dirigenti pubblici, il Testo Unico del Pubblico impiego, D. Lgs. 165/2001, all’art. 24 comma 3 dispone che il trattamento economico

«remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti [...] nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza».

Illuminante, per chiarire la portata del principio, il parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale per il Pubblico Impiego del 4 maggio 2005 n. 173, che chiarì che l’onnicomprensività dei compensi dirigenziali soddisfa molteplici esigenze, ed è in stretta relazione con la posizione “privatizzata”, assunta anche dai dirigenti pubblici dopo la riforma del pubblico impiego, e coi canoni di correttezza e trasparenza che informano i pubblici uffici. Tale principio, prosegue il parere, «è pienamente applicabile agli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio, ossia agli incarichi strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata dal dirigente, il cui svolgimento può, fra l’altro, riflettersi direttamente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo dirigente», ma anche agli incarichi assegnati su designazione dell’Amministrazione che siano attinenti ad attività connesse al rapporto organico con l’amministrazione stessa, e a tutti gli incarichi comunque conferiti dall’amministrazione che presuppongano l’accettazione, facoltativa senza effetti pregiudizievoli in caso negativo, dell’interessato.

Il principio dell’onnicomprensività va poi coniugato con quanto disposto dai contratti collettivi di settore; il CCNL vigente per i Dirigenti scolastici, e circolari ministeriali intervenute, prevedono, come vedremo, anche dei temperamenti alla rigidità del principio, e delle possibilità di corrispondere importi anche al di là della retribuzione, per casi specifici.


Compensi rientranti nell’ambito dell’onnicomprensività

L’art. 19 del CCNL vigente per i dirigenti del comparto Scuola è il punto di riferimento per inquadrare le attività remunerate e quelle rientranti nell’ambito dell’onnicomprensività.

Al comma 3 dell’art. 19 sono elencate tali attività, ovvero quelle assunte «sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l’attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni». In questo caso il compenso è pari all’80%, mentre il residuo 20% confluisce ai fondi regionali, proprio in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Quindi, in questo caso il principio opera ma in ambito retributivo residuale.

Un’eccezione importante: il MIUR, con nota 11130 del settembre 2008 valevole per la programmazione 2007/2013, a proposito dei Programmi operativi Nazionali finanziati con Fondi europei (la cui partecipazione si estrinseca tramite Piani di partecipazione ad integrazione dei POF di ciascuna scuola), ha sancito una importante deroga al principio dell’onnicomprensività.

La circolare infatti, pur facendo rientrare l’intervento nell’alveo di quelli deliberati da organi collegiali per la realizzazione di programmi specifici, rientranti nell’art. 19 comma 3, fa notare il contrasto tra il disposto contrattuale e l’art. 80 del Regolamento Europeo n. 1083/2006, che prevede: «i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico [...] nella sua integrità» ed evidenzia anche il contrasto «con il principio generale inerente la specifica finalizzazione dei fondi strutturali in quanto l’importo che confluisce al fondo regionale perde ogni destinazione finalizzata tipica dei fondi strutturali stessi con la conseguente difficoltà di rendicontazione dell’importo totale attribuito al Dirigente scolastico».

Detta circolare quindi conclude ritenendo opportuno eccettuare, dalla portata dell’art. 19 comma 3, tutte le attività realizzate con i Fondi strutturali (il Regolamento reca norme valevoli per il Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), i cui importi dovrebbero di conseguenza essere percepiti per l’intero dai dirigenti e senza ritenuta del 20%. Una nota conforme del 6 ottobre 2008 della Direzione Personale Scolastico conferma questa interpretazione.

Per tutti gli altri incarichi, la cui parte preponderante consiste negli incarichi svolti su autorizzazione del USR (si veda, in tal proposito, quanto più volte trattato su queste pagine a proposito del regime delle incompatibilità nel pubblico impiego), opera quanto previsto dall’art. 19 co. 4, per cui il 30% del compenso è corrisposto al dirigente, e il 70% confluisce nei fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività.


Compensi esclusi dal regime di onnicomprensività

L’art. 19, comma 1, elenca quelle attività, conferite dal MIUR o dalle Direzioni Regionali, che il dirigente è tenuto ad accettare; l’obbligatorietà delle stesse è cagione della diretta e integrale corresponsione dei compensi a favore dei dirigenti. Queste attività sono:

  1. presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media;
  2. reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
  3. presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
  4. funzione di Commissario governativo;
  5. componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20;
  6. incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
  7. incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali;
  8. ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.

Anche gli incarichi esterni svolti senza che sia necessaria l’autorizzazione, come dispone l’art. 19, comma 2, sono eccettuati dal regime dell’onnicomprensività. Queste attività, elencate dal Testo Unico Pubblico Impiego all’art. 53 comma 6, sono quelle per cui anche il regime delle incompatibilità viene fortemente limitato, in quanto direttamente collegate alla libera, e tutelata, manifestazione del pensiero e di personalità.

Tali attività, lo ricordiamo, sono remunerate con compensi derivanti:

  1. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  2. dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  3. dalla partecipazione a convegni e seminari;
  4. da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  7. da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Come per il regime delle incompatibilità, anche i temperamenti e le eccezioni previsti per il principio di onnicomprensività fanno auspicare una revisione organica della materia, adeguata ai principi della privatizzazione del pubblico impiego.

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