Come sappiamo, ormai da alcuni anni, in virtù di una delle prime riforme ascrivibili all’ex Ministro Brunetta, i pubblici dipendenti soggiacciono ad un regime peggiorativo rispetto ai lavoratori privati, che prevede delle decurtazioni economiche in caso di malattia.
Come dispone il decreto legge 112 del 2008, convertito con legge 133/2008, all’art. 71 «per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...] nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio».
La medesima disposizione ricorda comunque che «resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita».
La disposizione quindi è applicabile a tutti i pubblici dipendenti, compreso ovviamente il personale scolastico, ma il regime concretamente operante, come specifica la circolare n. 8 del 2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, va ricavato anche dai singoli CCNL di settore.
Nella medesima circolare si cita proprio il caso del contratto del comparto scuola per esemplificare un regime di maggior favore.
L’art. 17 comma 9 del contratto collettivo vigente per il personale scolastico dispone infatti che «in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia [...] oltre ai giorni di ricovero di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti spetta l’intera retribuzione».
Ricordiamo, ai fini economici e lavorativi, che i periodi in questione comportano un regime di maggior favore sia sulle retribuzioni (non decurtabili) sia sul periodo di comporto (periodo relativo al massimo consentito di assenze per malattia in un dato periodo) che, per tali motivi, non subisce incrementi.
Assumendo dunque che il personale scolastico non soggiace a decurtazioni economiche nei casi di:
- terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti che siano connesse a gravi patologie;
- conseguenze certificate di queste terapie;
- ricovero ospedaliero, anche in regime di day hospital;
- infortunio sul lavoro o causa di servizio;
è di sicura utilità riportare gli orientamenti più recenti in tema di gravi patologie e terapia invalidante, termini entrambi presi in considerazione dal’art. 17 sopra citato.
La disposizione di servizio dell’U.S.R. Calabria
La circolare del 3 aprile 2013, nello specificare che la gravità della patologia non può essere certo valutata discrezionalmente dal Dirigente scolastico ma deve essere diagnosticata dal medico curante, suggerisce che, per fruire della disciplina di favore, la patologia non deve essere solo grave, ma deve anche comportare la soggezione a terapie parzialmente o temporaneamente invalidanti.
Tale interpretazione è conforme al parere ARAN del 28/01/2011, per cui «In questo ambito, dunque, alla luce di quanto previsto anche dall’art.17, comma 9, del CCNL 2006/2009 in materia di assenze per malattia, non sono comprese tutte le assenze dovute a patologie gravi, ma quelle relative ai casi di terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio comprendendo, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente».
«Ci si riferisce quindi» continua la disposizione, a quelle terapie che «pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa» (esempio tristemente classico citato, i trattamenti chemioterapici per patologie tumorali).
La nota cita, a proposito delle terapie escluse dal beneficio, il caso trattato dal Tribunale di Foggia con ordinanza 18399/2010, per cui un trattamento riabilitativo dopo un ictus, pur nella sua gravità, non rientrerebbe nella terapia invalidante poiché immediatamente diretto a produrre benefici.
Chiaramente, rilievo assoluto assume la certificazione medica, che dovrà indicare la gravità della patologia, il tipo di terapia e i suoi effetti invalidanti, l’indicazione degli eventuali effetti “a distanza” delle terapia stessa, la specifica dei giorni di effettuazione e, in maniera distinta, dei giorni interessati dagli effetti negativi.
Un lavoro certosino, a carico di medici di famiglia si auspica preparati e aggiornati.
Infine, la nota richiamata esclude la connessione tra tale minuziosa disciplina e impatti negativi sulla riservatezza dei dati, citando, a conferma, la necessità di conoscere la diagnosi da parte del datore di lavoro, come consentito dalla Circolare Presidenza del Consiglio 2/2010.
La nota dell’USR Calabria si atteggia quale disposizione di servizio. Ciò vuol significare che tutti i dirigenti in indirizzo, territorialmente coinvolti, sono obbligati a darne precisa attuazione, non rappresentando la stessa un parere interpretativo, ma una disposizione obbligatoria emanata da un superiore gerarchico.
Il parere U.S.R. Calabria
Poche settimane dopo la disposizione di servizio, il medesimo Ufficio Regionale torna sulla materia con il parere prot. 8077 del 5 giugno 2013 (stavolta di valenza interpretativa), dove, nel ribadire l’importanza della certificazione, si esplicita che l’esclusione dal computo non può valere solo per i giorni di ricovero o day hospital, nel caso ricorrano queste ipotesi, ma vale anche per gli accertamenti ciclici correlati alle gravi patologie, di possibile effettuazione anche a domicilio. Per il parere in questione, il beneficio della prestazione per intero vale anche per accertamenti ambulatoriali, o a domicilio, finalizzati agli accertamenti clinico-strumentali di controllo o prevenzione (il comportamento contrario sarebbe lesivo del diritto ala salute del lavoratore).
Il medico comunque ha sempre l’onere di evidenziare il nesso causale tra stato invalidante e terapie.
Novità in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia
Con la circolare n. 113 del 26 luglio 2013 l’INPS interviene, ancora una volta, in materia di certificazione di malattia, ormai da alcuni anni generalmente trasmessa per via telematica.
Con questo provvedimento, l’Istituto sia adegua a quanto disposto con il D.M. del 18 aprile 2012 e invita i soggetti interessati ad implementare i propri software con nuove funzioni, come il servizio di comunicazione di inizio e fine ricovero (per le Aziende sanitarie), l’indicazione di evento traumatico e possibilità di arricchimento della diagnosi (es. per responsabilità di terzi) e altre possibilità.
Ai nostri fini, rileva l’aver previsto l’inserimento di un nuovo campo per «la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta».