Sinergie di Scuola

Avevamo trattato degli adempimenti introdotti dalla legge “anticorruzione” (legge 190/2012) nello scorso num. 24 – Dicembre 2012.

A distanza di mesi, è opportuno analizzare lo stato degli atti e quale sia stato l’impatto delle nuove disposizioni per le amministrazioni pubbliche in generale e le istituzioni scolastiche in particolare.

Excursus normativo

Anzitutto ricordiamo le disposizioni normative:

  • la legge 190 del 2012 è entrata in vigore il 28 novembre 2012;
  • la legge è stata dal 25 gennaio integrata dalla circolare Funzione Pubblica n. 1. La circolare rammenta i principali adempimenti a carico delle amministrazioni: dalla redazione del piano triennale anticorruzione (entro il 31 marzo 2013 per il primo anno di applicazione) alla nomina nel più breve tempo possibile del Responsabile anticorruzione (da parte dell’organo politico di riferimento). La circolare si attarda in particolare su questa figura: di nomina politica, non deve coincidere con incaricati esterni, deve essere un dirigente di prima fascia e non deve essere il diretto responsabile dell’unità competente all’azione disciplinare. L’incarico deve essere preferibilmente soggetto a rotazione, e supportato da personale appositamente formato. Tale figura deve coincidere con il Responsabile della trasparenza, si deve coordinare con quella dei dirigenti, e deve produrre periodicamente un report all’organo politico di riferimento;
  • il Piano triennale doveva essere preceduto dalle Linee guida formulate dall’apposito Comitato Interministeriale e dal seguente Piano nazionale predisposto dal Dipartimento Funzione Pubblica e approvato dalla Civit;
  • ad oggi, solo le Linee guida del Comitato interministeriale appositamente costituito sono intervenute, nella seconda metà di marzo;
  • la stessa Civit, sul finire del mese di marzo, ha chiarito con un documento pubblicato su sito web istituzionale, che il termine del 31 marzo deve considerarsi non perentorio ma ordinatorio, essendo perfettamente validi i piani approvati dopo (osservazione pleonastica questa della Civit, considerato che il Piano nazionale del Dipartimento Funzione Pubblica, prodromico ai singoli piani triennali, ad oggi 14 aprile ancora non è stato pubblicato);
  • è da notare, infine, che è in atto una certa tendenza all’elasticità in tema di adempimenti anticorruzione, visto che la stessa Civit pochi giorni fa ha addirittura invitato, con una nota pubblicata sul sito web istituzionale, le pubbliche amministrazioni a non comunicare più le nomine dei Responsabili alla stessa Civit, a sospendere le comunicazioni e a riattivarle solo dopo che saranno chiarite le modalità di comunicazione.

Anticorruzione nelle scuole: problemi organizzativi e operativi

Le disposizioni normative contenute nella legge 190 e nella circolare attuativa del Ministero Semplificazione ribadiscono che le prescrizioni si applicano «alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001». Che siano ricomprese le scuole nel novero delle amministrazioni coinvolte è fuor di dubbio, ma la norma non chiarisce, come accade sovente, quali piani organizzativi siano coinvolti, e quali materialmente implicati nell’attuazione concreta delle norme.

Per le istituzioni scolastiche il problema non è di poco conto, specie nel caso di cui trattiamo.


La circolare n. 1 chiarisce che il Responsabile, ad esempio, deve essere un dirigente di prima fascia, non deve essere titolare degli acquisti né dell’azione disciplinare, deve essere posto a capo di strutture organizzative articolate e deve poter disporre di risorse umane da formare appositamente.

Le scuole dimensionate, con le “dimensionate” assegnazioni di Dirigenti scolastici (non assimilabili a dirigenti di prima fascia) che fanno la spola tra vari istituti, che gestiscono lo stesso personale ridotto all’osso, senza articolazioni interne, che sono responsabili direttamente sia degli acquisti che dell’azione disciplinare, davvero possono assumere le vesti di Responsabili anticorruzione e insieme Responsabili per la trasparenza?

È ipotizzabile che ciascun dirigente sia nominato dall’organo di vertice politico (presumibilmente, il Ministro), cui dovrebbe periodicamente riferire dell’attività svolta, e che questo schema si ripeta per tutte le scuole del territorio nazionale?

Evidentemente, occorre attendere qualche normativa di dettaglio che si riferisca ad amministrazioni più articolate (forse gli Uffici Scolastici Regionali) piuttosto che ai singoli istituti scolastici.

Il 15 febbraio 2013 il Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Giorgio Rembado, ha inviato una lettera al vertice del MIUR evidenziando queste criticità, esprimendo la propria preoccupazione per l’adempimento a norme che sembrano, con tutta evidenza, rivolgersi più ad amministrazioni centrali che periferiche come le scuole, inattuabili dal punto di vista formale; con la lettera si richiede  una nota di chiarimento in tempi brevissimi per tutte le scuole.

Ebbene, solo pochi giorni fa la stessa ANP ha dato conto di un primo risultato della lettera; il capo di gabinetto del Ministero avrebbe recepito le istanze e le criticità lamentate dall’Associazione Nazionale Presidi, e richiesto alla Funzione Pubblica un chiarimento urgente, sostenendo l’applicabilità della riforma per le amministrazioni centrali e non per le scuole.

Rimaniamo in attesa di un chiarimento o di un parere ufficiale, di cui daremo immediatamente conto.

Adempimenti possibili per le istituzioni scolastiche

I Dirigenti scolastici non possono comunque rimanere impermeabili alle novità dettate dalla normativa anticorruzione, che riguardano tutti i dipendenti pubblici, in primo luogo le figure dirigenziali.

È vero che tutte le amministrazioni sono, comunque, in attesa che venga formulato il Piano Nazionale Anticorruzione dalla Funzione Pubblica e che esso venga approvato dalla Civit, e che le Istituzioni scolastiche, inoltre, attendono di fatto anche i necessari chiarimenti sollecitati dall’ANP.


Nel frattempo, tuttavia, è possibile praticare una prima attuazione delle disposizioni laddove cogenti e inequivocabilmente valevoli per tutte le amministrazioni, e quindi procedere:

  • alla diffusione capillare delle nuove disposizioni recate dalla legge 190/2012 a tutto il personale dipendente, docente e amministrativo, magari schematizzando le novità introdotte ed evidenziando le misure di maggiore impatto;
  • a diffondere, tra le principali novità, le innovazioni relative al c.d. whistleblower, figura introdotta dalla legge 190 che ha introdotto l’art. 54-bis nel T.U. 165/2001 che, ricordiamo, recita:

    Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
    1.  Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
    2.  Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
    3.  L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
    4.  La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


    Una norma che abbiamo già analizzato e criticato, di ardua configurabilità, ma che è poco conosciuta e che invece deve essere assolutamente diffusa tra i dipendenti, primi destinatari della stessa;
  • a provvedere alla immediata organizzazione interna per l’attuazione delle numerose disposizioni del decreto trasparenza, strettamente collegato alla normativa anticorruzione che è entrata in vigore il 20 aprile;
  • a programmare i necessari interventi formativi per il personale;
  • a coinvolgere comunque l’Ufficio Scolastico Regionale, per sottoporre i problemi relativi all’applicazione degli adempimenti anticorruzione e chiedere conferma dell’atteggiamento attendista “suggerito” dall’ANP, relativamente alla nomina del Responsabile e alla redazione dei Piani Triennali anticorruzione.
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