Sinergie di Scuola

La Legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019, ha introdotto alcune novità in tema di trasparenza, soprattutto recando l’inasprimento delle responsabilità dirigenziali in alcuni ambiti, ovvero inadempimenti relativi:

  • ad accesso generalizzato e accesso civico;
  • all’obbligo di pubblicazione dei dati dei dirigenti;
  • ad obblighi di pubblicazione relativamente agli enti partecipati.

A proposito della seconda fattispecie, si è creato nell’arco di poche ore una stratificazione normativa, di cui diamo atto brevemente.

Pubblicazione dei dati dei Dirigenti

Come noto, l’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 dispone obbligo per i Dirigenti di comunicare, ai fini della pubblicazione, ogni emolumento percepito a carico della finanza pubblica.

Per i Dirigenti scolastici era già stato previsto, a seguito di numerose polemiche suscitate dall’obbligo, che non sussistesse il dovere di pubblicare i dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f, ovvero le dichiarazioni relative al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado. L’indirizzo era stato reso dall’ANAC con deliberazione 241/2017, confermata poi dalla recente deliberazione 586/2019.

La conferma era intervenuta anche a seguito all’intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza 20/2019, ha tacciato di eccesso di proporzionalità gli obblighi per tutti i Dirigenti pubblici di pubblicazione su reddito e patrimonio, riservando l’adempimento non a tutti i dirigenti, ma solo agli apicali, ovvero titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001.

Orbene, in tale scenario, dapprima interviene la Legge di bilancio, la quale al comma 163 dell’art. 1 prevede che le sanzioni previste dall’art. 47 del medesimo decreto 33 subiscano un inasprimento; viene prevista infatti la decurtazione dell’indennità di risultato in misura variabile tra il 30 e il 60%, o dell’indennità accessoria percepita dal responsabile trasparenza.

Poche ore dopo, il D.L. 162/2019 (c.d. Milleproroghe), all’art. 1, comma 7 ha disposto che non si applicano le misure sanzionatorie di cui agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 33/2013 (modificati come sopra indicato) fino al 31 dicembre 2020, comunque in attesa delle modifiche regolamentari previste per l’adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 20/2019.

Quindi permangono gli obblighi, ma sono sospese le sanzioni, in attesa delle modifiche regolamentari ritenute necessarie che dovranno intervenire entro il 31 dicembre 2020.

Nuove responsabilità

Il comma 163 della Legge di bilancio, come accennato, interviene anche in proposito di inadempimenti in tema di limitazioni al diritto di accesso civico e accesso generalizzato e obblighi di pubblicazione relativi agli organismi partecipati.

Relativamente alla prima fattispecie, si introducono modifiche all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, per cui:

1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’art. 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

La disposizione innova sul punto della valutazione della responsabilità dirigenziale, che nei casi limitativi senza ragione dell’accesso civico e generalizzato prevede valutazione comunque negativa, mentre in precedenza la stessa poteva essere oggetto di esiti diversi. Novità fondamentale è l’applicazione della sanzione di cui all’art. 47-bis anche nei casi di abusi limitativi del diritto di accesso civico e generalizzato. E qui l’interpretazione crea alcuni problemi.

Il comma 1-bis dell’art. 47 infatti è integralmente modificato, si riferisce ai casi dell’art. 14 (pubblicazione dati patrimoniali dei Dirigenti) e oggi reca:

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 4-bis, comma 2.

Occorre rammentare, preliminarmente, che il legislatore e l’interpretazione istituzionale spesso definiscono accesso civico:

  • sia le ipotesi di cui all’art. 5, comma 1 (accesso civico propriamente detto, ovvero diritto di ottenere gli atti di cui sia obbligatoria la pubblicazione nei casi previsti dal Decreto trasparenza e quando la stessa venga omessa);
  • sia le ipotesi di cui all’art. 5, comma 2, che garantisce l’accesso generalizzato a tutti i documenti della amministrazione, a prescindere da motivazione o interesse giuridicamente tutelato, purché non sussistano i limiti di cui all’art. 5-bis.

Dal disposto normativo si evince l’inasprimento delle sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi relativi all’accesso generalizzato, cui si riferisce appunto, per i casi di esenzione, il richiamato art. 5-bis del Decreto trasparenza.

La formulazione normativa faticosamente ricostruita estende alle ipotesi di accesso generalizzato (che si continua a chiamare accesso civico confondendo, purtroppo, le due ipotesi) le sanzioni previste dall’art. 47 per l’ipotesi di mancata comunicazione dei dati patrimoniali deiDirigenti; questa ipotesi sanzionatoria viene a sua volta sospesa dal Decreto Milleproroghe subito dopo la Legge di bilancio intervenuta, ma non risulta sospesa o prorogata l’altra ipotesi (responsabilità per limitazioni illegittime all’accesso civico/generalizzato) che alla prima si richiama.

Nell’auspicare un intervento istituzionale di chiarimento della complicata ricostruzione effettuata, è necessario tener conto del nuovo regime sanzionatorio e porre la dovuta cautela ad ogni ipotesi di limitazione al diritto di accesso civico/generalizzato.

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