Sinergie di Scuola

L’insegnamento delle lingue straniere, soprattutto dell’inglese, è necessario per assicurare agli studenti uno strumento fondamentale di confronto e di conoscenza: confronto con una cultura diversa dalla propria e, come conseguenza, conoscenza delle problematiche che, in un mondo globalizzato e “interconnesso”, viene richiesto sempre più spesso di affrontare con solide competenze.

Con la legge n. 148/1990 è stato ufficialmente introdotto nelle scuole (allora denominate) elementari l’insegnamento obbligatorio della lingua straniera, le cui modalità erano contenute nel successivo decreto ministeriale del 28/06/1991. 

Dopo la riforma Moratti (2003), e la successiva ad opera del ministro Gelmini, le lingue straniere insegnate nelle scuole primarie italiane si sono ridotte ad una, l’inglese, come confermato, tra l’altro, dal Piano programmatico del settembre 2008: «l’insegnamento della lingua inglese [è] affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato. Si dovrà prevedere pertanto un piano di formazione linguistica obbligatoria della durata di 150-200 ore attraverso l’utilizzo, come formatori, di docenti specializzati e di docenti di lingua della scuola secondaria di I grado».

Lo scopo della legge è duplice: formare i docenti per permettere loro di insegnare inglese nelle proprie classi e, come effetto, risparmiare sul costo del personale, costituito dai docenti specialisti (cioè coloro che insegnano esclusivamente la lingua inglese in più classi della scuola primaria, sulla base di titoli specifici e che assumono la contitolarità delle classi assegnate come “insegnante aggiunto”).

Il D.P.R. 20/03/2009 n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ha reso operativo il citato Piano programmatico, prevedendo all’art. 10, comma 5, che «L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all’anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL».

Sull’obbligatorietà dei corsi

Dal testo del decreto si evince chiaramente che la partecipazione a tali corsi di formazione non è facoltativa. Questo assunto, però, sembra essere confutato dal contenuto della nota  Miur n. 12335 del 14/11/2013, con la quale il ministero detta le norme di organizzazione dei corsi di lingua straniera, delineandone la struttura, la logistica, individuandone i destinatari ed i soggetti erogatori. 

In particolare ha suscitato polemiche, creando confusione, il punto 2 del testo, nella parte in cui evidenzia che «al fine dell’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse finanziarie i docenti che si sono iscritti e che si iscriveranno volontariamente ai corsi sono tenuti alla frequenza degli stessi; i docenti neoassunti non in possesso della necessaria competenza per l’insegnamento della lingua inglese sono obbligati alla frequenza dei corsi in forza del contratto individuale di lavoro sottoscritto».


Occorre senz’altro puntualizzare che la nota ministeriale non può legittimamente porsi in contrasto con una fonte del diritto ad essa sovraordinata, cioè con il D.P.R. n. 81/2009. Ciò in virtù del principio gerarchico: la fonte più importante non può essere derogata dalla fonte meno importante.

Di conseguenza, come giustamente sostenuto dalla Cisl Scuola, l’indicazione del Miur deve essere interpretata in modo conforme al decreto citato: essendo stata avviata una procedura che riguarda un numero limitato di docenti (al primo contingente di 5.140 docenti se ne è aggiunto un secondo di 16.000), è stata data la possibilità a tutti gli interessati (coloro che non avevano preso parte alla prima tornata di corsi) di esprimere la volontà di partecipare (e sono stati anche indicati criteri di selezione in caso di richieste eccedenti il numero di posti a disposizione). 

Nel caso in cui si verifichi che il numero dei richiedenti sia insufficiente rispetto alla copertura del contingente, l’amministrazione è tenuta a completare d’autorità il contingente stesso, individuando le priorità di ammissione, non potendo venir meno il principio dell’obbligatorietà della frequenza del corso da parte di coloro che non risultano in possesso della prescritta specializzazione.

Il dovere di partecipazione al corso formativo è ribadito anche dalla circolare dell’Usr del Piemonte del 17/12/2013, con la quale si afferma, richiamando una precedente circolare sul tema (n. 54 del 15/02/2011), che «rivestendo i corsi del 1° contingente carattere di obbligatorietà per i docenti generalisti di scuola primaria (obbligatorietà derivante dal Regolamento emanato con DPR 81/2009 che, all’art. 10 comma 5 ha reso attuativo il Piano programmatico formulato dall’art. 64 comma 4 del Decreto Legge 11/2/2008 poi convertito in Legge n. 133/208), era “da escludere l’ipotesi dell’incombenza a carico dei corsisti dell’obbligo di recupero delle ore di assenza dal servizio per la frequenza dei corsi soprammenzionati”. 

Va rilevato che anche i corsi del 2° contingente fanno riferimento al citato DPR 81/2009, ed in considerazione del fatto che i docenti che non hanno ritirato la loro iscrizione ai corsi della prima annualità entro il mese di ottobre sono stati considerati come “tenuti alla frequenza dei medesimi”, è stata richiesta apposita documentazione attestante valide e comprovate motivazioni per coloro che richiedevano l’esonero dalla frequenza.

È quindi parere di questo Ufficio che, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento tra i corsisti dei due contingenti, sia da escludere l’ipotesi dell’obbligo di recupero delle ore di assenza dal servizio per la frequenza dei corsi da parte dei corsisti sia del 1° che del 2° contingente»

Quindi la partecipazione ai corsi è obbligatoria, tant’è che chi li frequenta non ha l’obbligo di recuperare le ore di lezione che non abbia potuto svolgere nelle proprie classi e l’impossibilità della frequenza deve essere attestata con valide e gravi motivazioni.


Una tesi contraria

Non si può essere d’accordo, pertanto, con la tesi da ultimo sostenuta dalla Flc Cgil sul proprio sito, secondo la quale «Per la scuola primaria la nota operativa [12335/2013, n.d.a.] oltre che confermare i medesimi soggetti erogatori dei corsi previsti per il CLIL, riconferma la volontarietà della partecipazione ai corsi del personale docente ad esclusione dei neo immessi in ruolo. Su questo tema la nostra organizzazione si era battuta con successo negli anni scorsi fino all’emanazione di una nota ad hoc da parte dell’amministrazione. Per quanto riguarda i neo immessi riteniamo che la motivazione accampata dall’amministrazione, vale a dire la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro non sia affatto convincente. Nella sostanza si produce una illegittima discriminazione».

Cosa deve fare il Dirigente scolastico

Stabilita, quindi, l’obbligatorietà della partecipazione, i Dirigenti scolastici interessati devono individuare chiaramente i docenti di ruolo, facenti parte dell’organico d’istituto, in possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese, ai fini del loro pieno utilizzo nelle classi (almeno due), in modo da fare ricorso il meno possibile a specialisti esterni. Gli stessi Dirigenti hanno poi anche l’obbligo di individuare coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui trattasi al fine di avviarli ai corsi di formazione linguistica.

Nel caso in cui non si possiedano tutte le informazioni necessarie ad individuare il personale in questione, sarà necessario acquisire da tutti gli insegnanti di ruolo titolari nell’istituto una dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (che, ricordiamo, prevede la responsabilità penale per false attestazioni), con la quale gli stessi attestano il possesso o meno dei prescritti requisiti. 

È ovvio che coloro i quali rilascino dichiarazioni non veritiere dovranno essere sottoposti a specifico provvedimento disciplinare. 

Sulla base di tali dichiarazioni i Dirigenti scolastici, oltre a procedere, come già precisato, ad utilizzare in almeno due classi il personale in possesso dei requisiti, avranno cura di segnalare agli Uffici competenti i nominativi di coloro che hanno dichiarato di non possedere i predetti requisiti (così nota 4922 del 29/3/2011 dell’USR per il Veneto). 

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.