Sinergie di Scuola

Recentemente la nota dell’USR Piemonte dell’8/09/2014 ha fornito alcune indicazioni operative circa il sanzionamento delle assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. 

L’Amministrazione ricorda che l’assenza, priva di valida giustificazione, costituisce illecito disciplinare punibile con il licenziamento con preavviso, qualora ricorrano questi presupposti (elencati all’art. art. 55-quater, comma 1, lett. b, D.Lgs. 165/2001): 

  • assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;
  • assenza priva di valida giustificazione per non più di sette giorni, nel corso degli ultimi dieci anni;
  • mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione.

La disposizione, si afferma nella nota, «avendo natura di norma imperativa sostituisce le clausole contrattuali difformi ed abroga implicitamente le leggi e le altre norme di rango primario nella parte in cui si pongano in contrasto con la stessa»

Da tale assunto discenderebbe (usiamo il condizionale per i motivi che esporremo subito) che «Nel caso di assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione per periodi non superiori ai tre giorni, anche non consecutivi, nel biennio, in assenza di disposizioni di dettaglio riguardanti il personale docente e in ragione del principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, si ritiene che l’infrazione accertata sia soggetta a sanzione non superiore ai dieci giorni di sospensione dal servizio e della retribuzione, di competenza del Dirigente scolastico»

Ciò è conforme a quanto precedentemente stabilito dal Miur nella circolare n. 88 dell’8/11/2010, nella quale si evidenzia, nella pagina 6 del documento, che «Per le infrazioni di minore gravità, punite con sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, l’autorità disciplinare competente è individuata nel responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora anche se in posizione di comando o fuori ruolo»

L’Usr Piemonte, inoltre, descrive la procedura che il capo d’istituto dovrà adottare nel caso di assenza ingiustificata o priva di valida giustificazione da parte del personale scolastico. Egli predisporrà senza indugio, al verificarsi dell’assenza, puntuale diffida a riprendere servizio. Qualora il dipendente non abbia ottemperato alla diffida a riprendere servizio, il Dirigente scolastico, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 55-bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001:

  • trasmetterà all’USR (Ufficio IV, legale, contenzioso e procedimenti disciplinari) una circostanziata relazione per l’avvio del procedimento disciplinare trattandosi di illecito che, se accertato, richiede l’applicazione di sanzione superiore a dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
  • darà contestuale comunicazione al dipendente dell’avvenuta richiesta di attivazione del procedimento disciplinare (adempimento previsto dall’art. 55-bis, comma 3, D.Lgs. 165/2001).

I limiti del potere del Dirigente scolastico

La sicurezza mostrata dall’Amministrazione nel fornire puntuali indicazioni per punire i “dipendenti assenteisti”, si scontra con un recente filone giurisprudenziale che contesta l’attribuzione, in capo al Dirigente scolastico, del potere di comminare sanzioni ai docenti, superiori all’avvertimento scritto.

Rimandando all’approfondimento sull’ampio tema delle sanzioni disciplinari al chiaro articolo scritto dal collega Antimo di Geronimo: “La punizione atipica e senza contraddittorio è sempre nulla”, (num. 27 – Marzo 2013 di Sinergie di Scuola), occorre ricordare brevemente che il potere di sospensione dell’insegnante dal servizio fino a 10 gg. non è previsto, a differenza di altre sanzioni disciplinari, dal D.Lgs. 297/1994, testo unico in materia di istruzione, bensì dal Decreto Brunetta (mediante l’introduzione dell’art. 55-bis nel D.Lgs. 165/2001).

Il CCNL Scuola 2006-2009, stipulato in data 29/11/2007, per esplicitare la tipologia e le procedure di comminazione delle sanzioni disciplinari dei docenti, rimanda proprio al D.Lgs.  297/1994, mentre non recepisce, ovviamente, il contenuto del Decreto Brunetta, cioè del D.Lgs. 150/2009, poiché successivo alla stipulazione del contratto collettivo stesso.

Secondo la tesi del Miur le norme del Decreto Brunetta si applicherebbero nonostante non siano state trasfuse all’interno della contrattazione collettiva, invece i giudici del lavoro, con recenti pronunciamenti, sostengono che, fino a quando le disposizioni del decreto 150/2009 non saranno espressamente recepite nel CCNL Scuola, continueranno ad essere in vigore le norme del D.Lgs. 297/1994, che limitano, appunto, la competenza irrogatoria del Dirigente scolastico all’avvertimento scritto nei confronti dei docenti. Le altre sanzioni, quali la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese e la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi, sono comminate dal «provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali» o dal «competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali», mentre la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi dal «Ministro della pubblica istruzione» (cfr. art. 503 del testo unico sull’istruzione, ritenuto dai giudici ancora vigente nonostante l’abrogazione espressa per mezzo del Decreto Brunetta).

Si legga la sentenza del Tribunale di Potenza, Sez. lavoro, del 18/10/2013, n. 590, nella parte in cui si annulla la sanzione disciplinare del Dirigente scolastico nei confronti di un docente (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni), poiché «la dirigente non parrebbe aver fatto applicazione, nella individuazione della sanzione, delle norme di riferimento che sono quelle di cui al Titolo I, Capo IV Parte III D.Lgs. 297/1994 (cfr. art. 91 del CCNL) ma nelle diverse norme di cui al D.Lgs. 165/2001, come modificate dal D.Lgs. 150/2009, ritenuto la stessa necessità della "adozione di interventi disciplinari più aggiornati [...] rispetto a quanto regolamentato dal D.Lgs. 297/94, art. 492 – comma 2"».

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Torino, attraverso la sentenza 3/06/2013, n. 1434, sostenendo che se la sanzione disciplinare esonda i limiti della censura/avvertimento scritto, il Dirigente scolastico deve procedere secondo quanto previsto dall’ordinamento scolastico e, quindi, deve trasmettere gli atti all'ufficio per i provvedimenti disciplinari territorialmente competente.

La procedura di decadenza

Ritornando all’esame della nota dell’USR piemontese, in essa si ricorda, giustamente, di «non avviare nei confronti del personale (docente e ATA) le procedure di decadenza previste dall’art. 127 DPR 3/57, nel caso in cui si verifichino assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione o inottemperanze alle diffide a riprendere servizio», poiché, ricorda la nota, «per il personale docente si ritiene che, in ragione della previsione introdotta dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b) D.Lgs. 165/2001 e della contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, non sia applicabile la procedura della decadenza (art. 127 DPR 3/57) a cui rinvia l’art. 511 del D.Lgs. 297/1994».

Questo indirizzo interpretativo è conforme con la giurisprudenza recente, laddove si ponga attenzione a quanto statuito dal Tribunale di Chieti nella sentenza 12/07/2010, n. 536: «l’istituto della decadenza, di cui al DPR n. 3/1957, a seguito dell'avvenuta contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, non appare più applicabile, come del resto espressamente sancito dall'art. 146 del CCNL di comparto. [...] Infatti, la materia è regolata da norme specifiche ed in particolare dalle leggi che disciplinano il licenziamento (legge n. 604/1966, legge n. 300/1970, legge n. 108/1990). [...] In applicazione dunque “delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa” e dello Statuto dei lavoratori, come richiamato dall'art. 51 del D.Lgs. 165/2001, il provvedimento impugnato va qualificato quale licenziamento [...]»

Nel caso deciso dal Tribunale di Chieti il licenziamento era illegittimo, in quanto, essendo stata contestata un'assenza dal servizio, non era stato osservato quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di assenza ingiustificata: convocazione scritta del dipendente con invito ad essere assistito da un procuratore o rappresentante sindacale; affissione del codice disciplinare; competenza del Direttore generale regionale. 

Per quanto concerne il personale Ata, le sanzioni disciplinari sono descritte nell’art. 95 del CCNL Scuola 2006-2009, che non richiama il D.Lgs. 297/1994, bensì il D.Lgs. 165/2001. Si rimanda, quindi, alle indicazioni della nota USR che commentiamo, in base alla quale «Quando ricorrono le citate ipotesi previste dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. 165/2001, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario non trovano più applicazione i commi 6 e 7 dell’art. 95 CCNL 2006-2009 che rispettivamente dispongono, in caso di assenza ingiustificata dal servizio per più di dieci giorni o abbandono dello stesso, la sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni; in caso di assenza ingiustificata ed arbitraria per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi la sanzione del licenziamento con preavviso.

Resta assoggettata invece alla disciplina contrattuale (art. 95, comma 6, CCNL) ed al potere disciplinare del Dirigente scolastico l’ipotesi di assenza ingiustificata o assenza priva di valida giustificazione per periodi non superiori a tre giorni, anche non consecutivi, nel biennio».

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