Sinergie di Scuola

La recente sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione (n. 9892 del 14/03/2012) ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica una grave lacuna nell’ordinamento giuridico italiano: la mancata predisposizione di una seria sanzione nei confronti dei genitori che trascurino, colposamente o intenzionalmente, di assolvere il loro dovere di istruire la prole.

Tale obbligo, specificamente previsto sia nell’art. 34 della Costituzione (l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita), sia nel nostro codice civile all’art. 147 (il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole), ha trovato puntuale riscontro in numerosi testi normativi che, via via, hanno progressivamente innalzato l’obbligo scolastico e formativo sino al compimento dei diciotto anni di età dell’alunno.

Le sanzioni penali per i genitori

L’art 731 c.p., rubricato “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori” è categorico nell’affermare che:

«Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare, è punito con l’ammenda fino a trenta euro».

Proprio di questa norma si è occupata la sentenza citata nell’incipit di questo intervento, la quale ha sanzionato con la pena dell’ammenda – del valore di 20 euro – una madre il cui figlio minore era risultato assente, senza alcun giustificato motivo, per circa il 70% delle lezioni scolastiche.

Si comprende agevolmente come la modesta entità della pena non sia senz’altro un deterrente idoneo all’osservanza della norma incriminatrice e che, quindi, di fatto, i genitori o gli esercenti la potestà sul minore possono tranquillamente venir meno, sotto il profilo penale, ai propri doveri di impartire un’adeguata istruzione.

L’art. 731 c.p. è stato successivamente integrato dall’art. 8, comma secondo, Legge 31/12/1962, n. 1859, che ha disposto:

«Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l’abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all’obbligo dell’istruzione elementare [cioè l’art. 731 c.p., nda]».

La giurisprudenza ha interpretato restrittivamente il contenuto dell’art. 731 c.p., non estendendo l’ammenda ivi prevista all’inadempimento dell’obbligo di istruzione relativo anche ai primi due anni della scuola superiore (ora secondaria di secondo grado). Ciò è evidenziato, espressis verbis, da Cass., Sez. terza, 22/10 - 27/11/2008, n. 44168:

«[...] La riprova che non si tratta di una norma meramente sanzionatoria del generico obbligo scolastico è costituita dal fatto che, a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione, la quale con l’articolo 34, ha fissato in anni otto l’obbligo scolastico ossia fino alla scuola media, è intervenuto il legislatore con l’articolo 8 della legge n. 1859 del 1962 integrando il precetto originario dell’articolo 731. In particolare con tale norma il legislatore ha non solo espressamente previsto l’estensione dell’obbligo scolastico alla scuola media inferiore ossia per otto anni come stabilito dall’art. 34 della Costituzione, ma ha anche disposto che la pena prevista dall’articolo 731 c.p. per la sola scuola elementare, fosse estesa anche all’inosservanza dell’obbligo di impartire l’istruzione media inferiore.

Orbene, se l’articolo 731 avesse avuto natura meramente sanzionatoria dell’obbligo scolastico imposto da varie leggi pubbliche succedutesi nel tempo, non vi sarebbe stata la necessità di estendere esplicitamente l’applicabilità della sanzione originariamente prevista per la sola scuola elementare anche all’istruzione media inferiore, posto che proprio per la natura meramente sanzionatoria della norma l’estensione sarebbe stata automatica. Invece il legislatore, prevedendo esplicitamente l’estensione della sanzione di cui all’articolo 731 anche all’inosservanza dell’obbligo scolastico relativo alla scuola media inferiore, ha implicitamente respinto la tesi della natura meramente sanzionatoria»
.

Tale assunto della Suprema Corte è confermato dall’ulteriore circostanza che la Legge n. 53 del 2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha sì esteso l’obbligo all’istruzione e formazione oltre la scuola media inferiore, ma non ha richiamato per l’inosservanza dell’obbligo la sanzione di cui all’art. 731 c.p., non introducendo una norma del tipo di quella di cui all’articolo 8 della legge n. 1859 del 1962, che ha dilatato la previsione e la punibilità dell’art. 731 c.p. anche all’inosservanza dell’obbligo di impartire l’istruzione media inferiore.

Controllo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico

Il D.Lgs. 76/2005 definisce con chiarezza che i soggetti deputati al controllo dell’assolvimento degli obblighi sono:

  •  Il Dirigente scolastico (se il minore è tenuto a frequentare l’istituto scolastico);
  •  il Sindaco del comune di residenza;
  •  il Responsabile dell’Agenzia formativa (se il minore sta frequentando un corso regionale di formazione);
  •  il Responsabile del Centro per l’Impiego cui fa capo l’alunno;
  •  il Tutor aziendale (se il minore ha stipulato un contratto di apprendistato c.d. “di primo livello”, per il conseguimento di un diploma).

In relazione ai Dirigenti scolastici, la segnalazione dell’inadempimento dell’obbligo scolastico può essere fatta utilizzando il modello che rendiamo disponibile in formato Word nella sezione Modulistica, scaricabile anche direttamente da questa pagina (a fondo articolo).

Se la scuola non segnala le assenze

I genitori possono giustificare il loro inadempimento adducendo una mancata comunicazione delle assenze dei loro figli da parte dell’istituto scolastico?

Una recente circolare del Miur, la n. 20 del 4/3/2011, avente ad oggetto “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”, ha enunciato, tra l’altro, che è necessario

«[...] dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate».

Già da tempo, oramai, le scuole hanno disciplinato le comunicazioni verso le famiglie degli alunni, prevedendo un apposito paragrafo all’interno del regolamento di istituto e, talvolta, sfruttando le moderne tecnologie, comunicando le mancate presenze attraverso sms o il sito internet della scuola (e prevedendo, ovviamente, tutte le tutele necessarie per il rispetto della privacy).

In ogni caso, un’eventuale mancata comunicazione delle ripetute assenze, non assolverebbe gli esercenti la potestà sul minore dalle loro responsabilità, poiché Cass., Sez. terza penale, 4/09/2007, n. 33847, ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che i genitori non abbiano ricevuto comunicazione della assenza dei figli da parte della scuola, poiché hanno sempre e comunque l’obbligo di «vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l’istruzione», e per questo devono accompagnare personalmente i figli minori a scuola.

Giustificati motivi previsti

I «giusti motivi» che rendono non punibile l’inadempimento dell’obbligo dell’istruzione dei minori, si identificano con tutte quelle cause che rendono nei fatti impossibile l’osservanza del dovere stesso. La Cassazione, nella sentenza n. 37400/2007 della Sezione Terza Penale, ne ha individuati quattro:

  1. la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti;

  2. lo stato di salute dell’alunno;

  3. la disagiata distanza tra scuola e abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell’obbligato non consentono l’utilizzo di mezzi privati;

  4. il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali (cfr. Cass., Sez. terza penale, 22/4/2010, n. 15368 che ha esaminato il caso di un minore affetto da gravi disturbi psichici, in particolare da “fobia scolare”, che gli hanno impedito la regolare frequenza scolastica e che lo hanno indotto a rifiutare categoricamente la frequenza scolastica, non superabile con l’intervento dei genitori).

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