Le riflessioni che intendo condividere con i nostri lettori, nascono dalla lettura di articoli di stampa e di notizie apparse sui siti internet, aventi per tema la mancata denuncia alle autorità competenti, da parte del Dirigente scolastico, di reati aventi per vittima gli allievi.

Il quotidiano La Stampa riporta il seguente fatto: «Non segnalò un episodio di violenza ad un’allieva, preside a processo. L’episodio risale al 2017: la ragazzina aveva confidato ad un’insegnante di essere stata molestata dal compagno della nonna».

I fatti si sono svolti a Torino e l’omessa denuncia è il reato che la procura ha contestato alla Dirigente scolastica di un istituto tecnico professionale, accusata di non avere segnalato alle autorità competenti un presunto caso di violenza sessuale ai danni di una allieva, nell’ambito delle sue relazioni familiari.

Il terribile fatto era stato confidato dalla vittima alla sua insegnante, che era così stata informata della molestia subita dalla minorenne ad opera del compagno della nonna.

La professoressa aveva immediatamente contattato i genitori e avvisato la Dirigente scolastica, e tutti si erano incontrati a scuola per discutere della situazione.

Secondo l’insegnante: «Ai familiari della mia allieva dissi che sarebbero stati contattati dagli inquirenti. Ma la preside mi corresse: no, non esageriamo, c’è un iter». La mamma, a sua volta, ha testimoniato: «Per un anno siamo rimasti ad aspettare. Pensavamo che la scuola ci avrebbe detto qualcosa, ma così non è stato. Così ci siamo rivolti a un avvocato».

Un altro episodio di omessa denuncia è stato illustrato da noitv.it: «alcuni studenti di un istituto professionale lucchese, approfittando di un momento d’assenza dall’aula di una insegnante, si erano impadroniti del computer della docente e avevano modificato i loro voti sul registro elettronico, trasformando le insufficienze in voti eccellenti [...]. Una furbata che ha fatto poca strada, visto che la professoressa si è subito accorta di quello che era accaduto. E lo studente individuato come responsabile era stato sospeso da scuola per un giorno. Per il giudice però la bravata configura in realtà i reati di interruzione di pubblico servizio e falso in atto pubblico che il preside avrebbe dovuto segnalare. Quindi, niente archiviazione e, a sorpresa, è il preside che finirà sul banco degli imputati per omessa denuncia [...]».

Ancora, Leccenews24.it ha messo in luce il comportamento colpevole di un preside che non avrebbe preso adeguati provvedimenti verso una maestra che utilizzava, nei confronti dei propri alunni, metodi «tutt’altro che educativi» (la maestra avrebbe rinchiuso alcuni alunni, con finalità punitive, in un armadio collocato all’interno dell’aula; strattonato altri suoi piccoli allievi, per costringerli a stare seduti o a camminare, a seconda dei casi; in un’occasione poi, avrebbe anche fatto sedere un suo alunno su di una sedia sulla quale aveva posto delle puntine), e non ne avrebbe denunciato all’autorità giudiziaria il comportamento delittuoso. Per questo è stato condannato ad una pena pecuniaria di 300 euro (come previsto per il reato di omessa denuncia di reato), oltre al risarcimento dei danni di 750 euro per ciascun minore maltrattato e l’interdizione dai pubblici uffici per un mese.

Questi episodi hanno evidenziato come il colpevole ritardo o l’inerzia del Dirigente scolastico nel denunciare i fatti costituenti reato, commessi a danno degli alunni, siano punibili penalmente.

Pari sorte avrebbe il comportamento passivo del preside che dovesse assistere personalmente allo spaccio di droga all’interno dell’edificio scolastico da lui diretto oppure nelle sue pertinenze (ivi compresi giardini, cortili e aree immediatamente esterne).

Egli, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a darne immediata notizia alle autorità competenti, altrimenti risponde del reato di omessa denuncia di reato. Solo nel caso in cui dovesse assistere ad una condotta legata alla droga, ma che non costituisce reato (ad esempio, lo studente che fuma uno spinello) non sarebbe obbligato a sporgere denuncia, in quanto il fatto non costituisce reato; il Dirigente è però comunque tenuto a far rispettare il regolamento d’istituto e, pertanto, ad applicare le sanzioni previste (es. sospensione dalle lezioni, abbassamento del voto in condotta o, addirittura, l’espulsione).

Reato di omessa denuncia di reato

Partiamo proprio dall’esame della norma penale, l’art. 361 c.p., che prevede il reato di «omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale», esprimendosi in questi termini:

ll pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347].
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

È importante segnalare che il docente ha l’obbligo di riferire al Dirigente scolastico qualsiasi notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. Qualsiasi docente, durante l’esercizio delle sue funzioni, è da considerarsi un pubblico ufficiale, in quanto esercita una funzione disciplinata dal diritto pubblico.

A tal proposito giova ricordare che l’art. 357 del codice penale dispone che «agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa».

Quest’ultima, come disposto dal secondo comma dell’art. 357, modificato prima dalla Legge 86/1990 e successivamente dalla Legge 181/1992, «è [...]caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Tutta l’attività didattica rappresenta una pubblica funzione, essendo essa collegata con la valutazione, con il giudizio tecnico-professionale e con il potere disciplinare sugli alunni in vista dell’esito finale del corso di studio.

All’insegnante – anche quello assunto presso gli istituti privati pareggiati – compete la qualifica di pubblico ufficiale ogni qualvolta espleti il suo servizio e non soltanto al momento del giudizio conclusivo sul merito degli allievi.

A tale ragionamento la Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, aggiunge la precisazione che la qualità di pubblico ufficiale non è circoscritta alla tenuta delle lezioni, ma è estesa «alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi».

Tale status obbliga l’insegnante, quando viene a conoscenza di un reato perpetrato a scuola o anche solo del sospetto di un reato (bullismo, cyberbullismo, abusi su minori, violenza psicologica ecc.), a riferire al Dirigente scolastico in modo ufficiale.

Cosa deve fare il docente

Più in particolare il personale docente:

  1. Deve riferire, con lettera scritta e protocollata, al Dirigente scolastico la notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Il singolo insegnante (ma vale anche per l’assistente tecnico amministrativo o il collaboratore scolastico) assolve al proprio obbligo di denuncia segnalando per iscritto e senza ritardo al proprio Dirigente scolastico la situazione rilevata. Nell’improbabile ipotesi in cui ciò non sia possibile (in caso di assenza temporanea del Dirigente subentra il collaboratore designato a sostituirlo o un Reggente o incaricato di presidenza), la denuncia non potrà in nessun caso essere ritardata e verrà comunque presentata dall’insegnante che abbia avuto notizia del fatto-reato.
  2. La conoscenza deve riguardare: fatti, condotte, comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato.
  3. La segnalazione dell’ipotesi di reato al Dirigente scolastico deve riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al minorenne, sia ai genitori o alla famiglia. Deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile. Non deve contenere giudizi, ipotesi e/o accuse di alcun tipo.
  4. Poiché al Dirigente scolastico e ad esso soltanto (artt. 25 del D.Lgs. 165/2001 e 396 del D.Lgs. 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l’esterno (Cass. n. 11597/1995), in presenza di reati procedibili d’ufficio egli denuncerà la notizia di reato all’Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l’obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.).

A grandi linee nell’ambito scolastico le fattispecie più significative di reati in danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio sono:

La denuncia di reato

In caso di reati procedibili d’ufficio commessi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, il Dirigente scolastico inoltrerà copia della denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, competente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile.

La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso in cui l’autore del reato non sia conosciuto, attendendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull’attendibilità del fatto.

In particolare, nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare è certo che non si debba convocare, né avvisare la famiglia dell’avvenuta denuncia, potendo rientrare la segnalazione nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini penali, anche se potrebbero essere oggetto di diritto di accesso (Decreto del Ministero della Pubblica istruzione n. 60/1996 e successive modifiche ed integrazioni).

Qualora si profili la vera e propria notizia di reato, ogni attività ulteriore di accertamento è preclusa a tutti gli organi che non siano il P.M. o la Polizia Giudiziaria da esso delegata.

Non c’è violazione del segreto d’ufficio

Quanto sin qui illustrato ci permette di comprendere a pieno quanto successo ad una maestra che lavorava in una scuola della provincia di Pavia, la quale aveva segnalato alla sua Dirigente il caso di una bambina che presentava evidenti i segni degli abusi familiari.

Visto che nulla sembrava essere cambiato nella vita della piccola, aveva poi deciso di presentare un esposto alle forze dell’ordine. Per questo il suo Dirigente aveva aperto un procedimento disciplinare al termine del quale aveva subito la sanzione di un giorno di sospensione dal servizio perché avrebbe «violato il segreto d’ufficio» e «arrecato un danno d’immagine alla scuola».

Davanti a questo sopruso la maestra ha poi presentato ricorso al tribunale, vincendo la causa, ovviamente.

I giudici hanno stabilito, infatti, che segnalare alle forze dell’ordine fatti che potrebbero configurare reato non può essere considerato rivelazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.), ma piuttosto un atto dovuto: gli insegnanti sono pubblici ufficiali, e perciò hanno il dovere di denunciare fatti che possono configurare un reato.

Al contrario, la mancata denuncia sarebbe un atto sanzionabile, come sappiamo ora bene, ai sensi dell’art. 361 del codice penale.

Sulla vicenda era intervenuto il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro: «L’amministrazione scolastica dovrebbe piuttosto ringraziare la sensibilità e l’attenzione di questa docente; spero che in tempi rapidissimi si possa annullare l’assurdo provvedimento di sospensione per rimediare a quello che è, in tutta evidenza, un grave errore».

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.