Con la recente sentenza 10974 del 27/10/2020 il TAR Lazio, Sez. III-bis, si occupa di chiarire sia se la mancanza di contributi versati dall’Istituto scolastico paritario possano o no influire sull’attribuzione del punteggio, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, sia quali siano i requisiti che un’attività di volontariato, eventualmente svolta, debba possedere ai fini dell’attribuzione del punteggio summenzionato.

La sentenza citata, nello specifico, si è occupata di una docente che, inserita nelle graduatorie predette in qualità di personale ATA per i profili professionali di “Collaboratore scolastico” e di “Assistente amministrativo”, ha impugnato sia i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Territoriale, sia i decreti ministeriali, relativi al rinnovo delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020 e alle norme sulla modalità di conferimento delle supplenze del personale ATA, nella parte in cui hanno escluso dalla valutazione del punteggio utile ai fini della collocazione nelle richiamate graduatorie il servizio prestato (in una scuola paritaria, nel nostro caso) per il quale non risulta il versamento dei contributi previdenziali unificati, nonché il servizio di volontariato svolto presso la protezione civile di un Comune.

Il TAR, nell’accogliere il ricorso e dichiarare illegittimo il comportamento dell’UST, è partito dalla ricostruzione della normativa in materia, citando il D.M. 640/2017, che disciplina la costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto in questione, considerando ai fini dell’attribuzione del punteggio il “servizio effettivo”. Con questi termini ci si riferisce al servizio per il quale sussiste un contratto di lavoro e vi sia stato l’effettivo svolgimento del conseguente rapporto lavorativo medesimo, a prescindere dall’eventuale inadempimento di un obbligo ricadente su una parte negoziale diversa dal lavoratore subordinato, cioè l’obbligo di versare i contributi previdenziali, e che esula dalla sfera di controllo di questo ultimo.

I giudici hanno precisato che tale mancato adempimento verso l’istituto previdenziale potrebbe essere valutato al fine di indagare l’effettività del servizio che si dichiara prestato, ma tale aspetto non è emerso nel caso di specie, non avendo l’Amministrazione contestato l’effettivo svolgimento da parte della ricorrente del servizio presso la scuola paritaria.

Lo stesso TAR ha corroborato le sue affermazione richiamandosi ad un consolidato orientamento del Consiglio di Stato al riguardo, il quale ha più volte affermato che (v. C.d.S., Sez. VI, 16/02/2011 n. 973; C.d.S., Sez. VI, 23/102001, n. 5570; C.d.S., Sez. VI, 28/05/2001, n. 2902) «ai fini della valutazione dei titoli didattici l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio, imponendosi tale conclusione alla luce del chiaro disposto normativo dell’art. 2, comma 10, lett. b), del D.L. 6/11/1989, n. 357 (“Norme in materia di reclutamento del personale della scuola”), convertito dalla Legge 27/12/1989, n. 417 [...] il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell’avvenuto svolgimento del servizio, ma non può essere elevato a requisito indefettibile per l’attribuzione del punteggio anche nei casi, quali quello in esame, in cui l’Amministrazione non contesta l’effettivo svolgimento del servizio.

Qualora il servizio effettivo non fosse così ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente – e in assenza di una espressa previsione del legislatore – alle eventuali inadempienze contributive dell’Istituto d’istruzione conseguirebbe un’impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l’obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell’organo legittimato a certificare, per suo conto) l’effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza».

Una precedente sentenza

I giudici laziali inoltre hanno citato a sostegno della loro interpretazione normativa una precedente sentenza, proprio del TAR Lazio, la n. 146/2020, nella quale si è trattato il caso di un ricorrente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA della provincia di Roma. Questo ultimo è stato individuato quale destinatario di proposta individuale di lavoro con il profilo di assistente amministrativo presso un Istituto comprensivo laziale. Con decreto, il Dirigente scolastico dell’Istituto ha disposto l’immediata risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente e la contestuale rettifica del punteggio dallo stesso acquisito.

Premessa la mancata competenza a decidere circa la questione dell’avvenuto licenziamento, rientrando essa nella giurisdizione del giudice ordinario, il giudice amministrativo ha subito esaminato la controversia relativa al punteggio attribuito al dipendente ATA e alla legittimità o meno dei provvedimenti conseguentemente adottati dall’amministrazione.

Il TAR ha anche questa volta sconfessato il ragionamento e i conseguenti provvedimenti del Dirigente scolastico, basati sulle ordinanze del MIUR, relative al rinnovo delle graduatorie di istituto: esse richiedevano, nella domanda, che l’aspirante dichiarasse che fosse stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia (verso l’INPS). Come conseguenza, l’Amministrazione ha ritenuto di non poter valutare, ai fini giuridici, i periodi di lavoro non coperti da contribuzione previdenziale, con conseguente rettifica del punteggio in graduatoria e risoluzione del contratto di lavoro.

Nel caso di specie, la prestazione previdenziale era chiaramente a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, pur a fronte della difformità del comportamento del ricorrente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (inottemperanza dell’obbligo contributivo), doveva ritenersi, a parere dei giudici amministrativi, mancante l’elemento soggettivo dell’inosservanza, in quanto la stessa grava sul datore di lavoro e il lavoratore, confidando legittimamente nel comportamento altrui, poteva non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro.

Ne è disceso che non potevano farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro, sia in relazione all’obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione.

Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituiva d’altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non era idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purché fosse sussistito un contratto, l’assunzione fosse avvenuta regolarmente e fossero esistiti gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell’atto.

L’inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, pertanto, non poteva tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale.

Rimaneva in ogni caso fermo il potere dell’amministrazione di incidere anche in via di autotutela sul punteggio ovvero escludere i concorrenti nel caso in cui si fosse verificata l’assenza di altri e diversi requisiti necessari per la partecipazione al concorso (come poteva avvenire, ad esempio, in caso di accertamento del carattere non statale dell’Istituto scolastico in cui ha svolto l’attività il ricorrente ai fini del requisito di almeno due anni di servizio).

Pertanto, la non imputabilità dell’inadempimento in questione e la inconsapevolezza del lavoratore (anche in considerazione della controversia giudiziaria esistente tra il ricorrente e l’Istituto scolastico) hanno costituito elementi sufficienti per annullare i provvedimenti impugnati.

Illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio

Ritornando alla sentenza 10974/2020 dalla quale siamo partiti, i giudici, proprio sulla base dei precedenti giurisprudenziali illustrati, hanno definito illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nella parte in cui esclude dalla valutazione il servizio prestato presso l’Istituto paritario, in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, con conseguente ripristino del relativo punteggio precedentemente assegnato, fermo restando ad ogni modo il potere dell’Amministrazione di correggere il punteggio assegnato ovvero escludere dalla graduatoria gli aspiranti nel caso in cui rilevi l’erronea attribuzione di punteggi o l’assenza di altri e diversi requisiti necessari per la partecipazione al concorso per titoli (come può avvenire, ad esempio, in caso di accertamento del carattere non statale dell’istituto scolastico in cui ha svolto l’attività il ricorrente ai fini del requisito di almeno due anni di servizio o la valutazione del servizio prestato presso istituti paritari con un punteggio ridotto della metà come previsto dal D.M. 640/2017).

Valutazione del servizio civile

In merito alla questione della valutazione, ai fini dell’attribuzione di un punteggio utile per la graduatoria, del periodo di svolgimento, da parte del dipendente ATA, di un periodo di attività di volontariato, occorre prendere le mosse dall’esame del D.M. 640/2017.

Sia il provvedimento di rideterminazione del punteggio, sia il decreto citato, considerano servizio utile ai fini dell’attribuzione del punteggio unicamente il servizio civile prestato in sostituzione del servizio di leva.

La previsione è conforme al dettato normativo di cui all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 77/2002 (confluito nel comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs. 40 del 6/03/2017) il quale prevede che il periodo di servizio civile nazionale effettivamente prestato sia valutato nei pubblici concorsi «con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici».

Ora se è vero che anche il servizio civile nazionale, più propriamente ridenominato servizio civile universale, può avere come settore di intervento la “protezione civile”, come l’attività di volontariato svolta dalla ricorrente, è altresì vero che la normativa (ora D.Lgs. 40/2017) prevede una specifica procedura sia per l’ammissione al servizio civile universale, sia per lo svolgimento dello stesso.

Nel caso di specie il servizio prestato presso il Comune di Liveri è stato svolto non nell’ambito del Servizio civile nazionale, bensì a titolo gratuito e di volontariato, senza alcun contratto, né progetto.

Ne consegue la legittimità del provvedimento di rettifica del punteggio nella parte l’amministrazione scolastica ha ritenuto di non poter tener conto del servizio prestato dalla ricorrente presso il Comune.

Pare infine utile ricordare, come hanno fatto d’altronde gli stessi giudici amministrativi laziali, che il D.M. 640/2017 prevede espressamente il potere-dovere dell’Amministrazione di verificare i titoli allegati dai soggetti inseriti in graduatoria. L’esercizio di questa procedura di verifica non abbisogna di alcuna specifica comunicazione verso il soggetto i cui titoli siano in corso di verifica, discendendo la rettifica direttamente dall’esercitato potere di controllo.

Ora, per quanto lo stesso decreto preveda che siffatto controllo avvenga in sede di sottoscrizione del primo contratto, tale previsione temporale non può intendersi come introduttiva di un termine decadenziale, ma meramente sollecitatoria, atteso che appare logico che esso venga svolto prima che si dia luogo alla successiva fase contrattuale. Pur tuttavia ciò non esclude che l’Amministrazione conservi il generale potere di controllare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti ad essere inclusi in graduatoria, anche dopo la sottoscrizione del primo contratto.

Ad ogni modo la doverosità di una siffatta verifica e la vincolatività delle disposizioni sui titoli valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio rendono irrilevante il difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento anche laddove dovesse ritenersi, come sostiene parte ricorrente, che l’Amministrazione avrebbe dapprima confermato (in sede di sottoscrizione del primo contratto) il punteggio attribuito e poi (facendo uso di un nuovo potere di autotutela, diverso dal controllo previsto già dal bando di concorso) rivisto in sede di autotutela il punteggio.

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.