Sinergie di Scuola

Ci occuperemo qui di una vicenda che ha suscitato più di una perplessità, ricevendo grande risalto dai media. Mi riferisco al caso della maestra di una scuola primaria che aveva segnalato alla Dirigente scolastica, attraverso ripetute relazioni scritte e approfonditi colloqui, il sospetto di violenze subite da una sua alunna di sei anni tra le mura di casa.

Dopo l’ennesimo colloquio con la preside, sfociato nella solita richiesta di una relazione scritta, l’insegnante le aveva comunicato che, se non ci fosse stato un intervento della scuola, avrebbe avvisato le forze dell’ordine. E così ha fatto, temendo che la minorenne fosse in serio pericolo.

Non avendo avuto alcun riscontro, aveva deciso di denunciare il fatto alle Forze dell’ordine, alla Questura, alla Procura dei minori e ai Servizi sociali.

La docente aveva “scavalcato” la Dirigente scolastica e aveva proceduto a presentare la denuncia poiché si era insospettita dell’eccessiva e diuturna tristezza della piccola, sempre più schiva e soggetta ad attacchi di pianto, con riflessi anche sul rendimento scolastico. Il tutto purtroppo accompagnato da evidenti sintomi di maltrattamento: lividi sulle gambe e sulle braccia e il grido di aiuto della alunna che si era confidata con la maestra.

Anziché ricevere il sostegno della Dirigente scolastica, è stata sottoposta alla sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per un giorno, in quanto avrebbe violato il «segreto d’ufficio», ossia «avrebbe tenuto una condotta non conforme alle responsabilità e ai doveri inerenti il ruolo», e causato un danno d’immagine all’istituto.

La docente, esterrefatta e delusa, si è così rivolta al Tribunale competente, che ha revocato la sospensione e invitato la nuova Dirigente scolastica, che nel frattempo ha preso il posto di quella che aveva adottato il provvedimento, a restituire alla maestra la mancata retribuzione, rinviando quindi l’udienza a dicembre.

 

Su questo tema bisogna innanzi tutto segnalare che a inizio luglio, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità una mozione che chiede più impegno sia nella prevenzione che nel contrasto della violenza su minori, intorno a cui «si creano vere e proprie barriere di omertà in cui parenti, vicini e compagni di classe, pur essendo a conoscenza degli episodi di violenza, maltrattamenti e abusi, decidono di non denunciare l’accaduto alle autorità competenti».

Sono 17 i punti su cui la mozione impegna il Governo. In particolare, leggiamo della costituzione di un tavolo tecnico interdisciplinare permanente; di politiche educative e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, degli operatori delle comunità scolastiche, dei medici e psicologi di base e delle famiglie, incrementando negli stessi la capacità di riconoscere gli indizi di condotte abusive e violente, con particolare riguardo a quelle perpetrate ai danni dei minori con disabilità.

La scuola «riveste sicuramente un ambito importantissimo per prevenire i maltrattamenti verso i minori e per trattare le successive fasi di convalescenza e recupero: infatti, le vittime rischiano di non riuscire a trovare interlocutori preparati ed affidabili all’interno delle aule scolastiche, sia prima del verificarsi della fenomenologia violenta, sia dopo, a violenza avvenuta, dove è fondamentale l’intervento di personale altamente qualificato; in particolare, sarebbe opportuno prevedere centri di ascolto scolastico e forme di aiuto e assistenza psicologica da parte di specialisti e una formazione adeguata di tutto il personale scolastico, ritenuto che è ancora oggi insufficiente la propensione di Dirigenti scolastici e personale docente a segnalare alle autorità preposte fatti o comportamenti che possano essere riconducibili ad episodi di violenza consumata in ambito intrafamiliare».

Segnalazione di abusi e privacy

La segnalazione dei casi di presunti abusi e maltrattamenti ai Servizi sociali è il primo passo per aiutare un bambino che nella famiglia viva una situazione di disagio o di grave difficoltà, e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore.

È importante ricordare che nel rapporto tra operatori pubblici e istituzionalmente coinvolti, lo scambio di informazioni non costituisce violazione della privacy, ma è strettamente utile e pertinente per inquadrare la situazione e consentire un adeguato intervento a tutela del minore.

La buona regola di informare la famiglia su tutto ciò che si sta facendo con e per il minore, trova dei limiti – professionali e giuridici – solo quando si sia di fronte ad evidenti situazioni di sospetto maltrattamento e abuso.

La scuola, attraverso incontri appositamente promossi da una delle due parti, nonché attraverso un contatto diretto, al bisogno, tra il Dirigente scolastico e il Responsabile del Servizio sociale territoriale competente, comunica informazioni circa le situazioni nuove che dovessero emergere.

Nel corso dell’incontro andrà verificato se si tratta di situazioni in qualche modo conosciute dai servizi, ovvero, se si tratta di situazioni sconosciute e si concordano i comportamenti più appropriati da tenere.

Se emergono elementi tali da rendere necessario l’intervento diretto del Servizio sociale, perché si è di fronte a una condizione di sofferenza del minore, la scuola inviterà la famiglia a rivolgersi all’operatore indicato dal Servizio sociale. Se la famiglia non si rivolge al servizio sociale, la scuola provvederà ad una segnalazione scritta. Il verbale degli incontri, redatto in duplice copia e firmato dai partecipanti, resta agli atti sia della scuola che dei Servizi sociali.

Si esclude l’informazione e il coinvolgimento delle famiglie solo quando si sia di fronte a situazioni di sospetto abuso sessuale intrafamiliare, di maltrattamento e comunque in quelle situazioni in cui si ha un fondato motivo di credere che il coinvolgimento della famiglia sia di pregiudizio per il minore.

Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato l’insegnante a formulare l’ipotesi che il minore si trovi in una situazione di disagio o sofferenza. Essa dovrà contenere una obiettiva e dettagliata descrizione dei fatti o delle situazioni che hanno destato preoccupazione, senza che vengano tratte conclusioni o vengano espressi giudizi di valore.

Poiché l’insegnante che rileva una situazione di disagio fa parte di un’organizzazione, l’obbligo della segnalazione compete al Dirigente scolastico (D.P.R. 275/1999).

Ogni operatore è tenuto al segreto di ufficio o segreto professionale e, pertanto, ogni informazione relativa a situazioni apprese in ambito lavorativo o professionale può essere trattata esclusivamente nei luoghi deputati ad ogni singola organizzazione o all’interno della rete dei servizi istituzionali coinvolti nella situazione stessa.

È importante sottolineare che la segnalazione ai Servizi sociali e sanitari proveniente dalla scuola, può avere come oggetto sia situazioni di pregiudizio conclamate, sia situazioni in cui si rileva la presenza di un’ipotesi di pregiudizio sufficientemente fondata.

È di competenza dei Servizi sociali e della Magistratura minorile verificare la sussistenza della gravità di situazioni di pregiudizio per il minore al fine di garantirne la tutela, mentre la verifica di riscontri obiettivi dell’esistenza del reato è compito della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.

La denuncia all’autorità giudiziaria

Chi deve fare la denuncia all’autorità giudiziaria è il Dirigente scolastico informato dal personale di riferimento (docenti e personale ATA). Egli denuncia l’ipotesi di reato, sufficientemente fondata, trasmettendo le informazioni di cui è in possesso senza porre in essere alcun atto di accertamento o di indagine. Infatti il Dirigente scolastico che denuncia, non evidenzia la certezza dei fatti, ma solo l’esistenza di un sospetto sufficientemente fondato.

Nel caso di un sospetto di reato il Dirigente (e/o il personale scolastico) non deve raccogliere elementi di prova per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso.

Così facendo si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che spettano, per competenza, alle Autorità giudiziarie.

Nel caso di abusi o maltrattamenti che realizzano un reato perseguibile d’ufficio, la tutela del minore si attua in primo luogo con la denuncia della notizia di reato o della ipotesi sufficientemente fondata.

L’obbligo di denuncia riguarda coloro che rivestono la qualifica di Pubblici ufficiali o Incaricati di pubblico servizio i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio.

Sono da considerarsi Pubblici ufficiali (art. 331 c.p.) o incaricati di Pubblico Servizio senz’altro tutti gli operatori sanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche a prescindere dal tipo di rapporto di servizio instaurato, nonché gli insegnanti delle scuole pubbliche o private convenzionate.

L’omessa denuncia costituisce reato ai sensi degli artt. 361 o 362 codice penale, a seconda che la persona tenuta rivesta la qualifica di pubblico ufficiale (posseduta dagli insegnanti) o di incaricato di pubblico servizio.

La denuncia deve essere rivolta:

  1. agli Organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Ufficio Minori della Questura, Polizia di Stato, Carabinieri);
  2. direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (anche mezzo fax);
  3. alla Procura minorile presso il Tribunale per i Minorenni. La Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario serve per far partire le indagini al fine di appurare se effettivamente sia stato commesso un reato. La segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni serve per attivare misure di protezione del bambino.

Le iniziative di tutela e protezione verranno attivate dall’Ufficio che per primo riceverà la notizia di ipotesi di reato.

Per quanto riguarda l’organizzazione scolastica, il Dirigente scolastico di ciascuna Scuola può nominare un docente quale referente in materia di abuso e maltrattamento dei minori (se nominato, il nominativo deve essere comunicato al Servizio Sociale territorialmente competente).

Se il Dirigente non denuncia il reato

Tutto ciò premesso, ci si chiede se il provvedimento preso dalla Dirigente scolastica nei confronti della maestra si possa ritenere legittimo o se, per converso, l’insegnante abbia proceduto correttamente a segnalare l’accaduto direttamente alle autorità competenti, scavalcando la preside.

Come è emerso, l’organo deputato ad inoltrare la denuncia alle forze dell’ordine, al Tribunale e ai servizi sociali è il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante, verso terzi, dell’istituzione scolastica; in presenza di reati procedibili d’ufficio egli deve denunciare, senza ritardo, la notizia di reato all’Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l’obbligo di riferire a quella, come ad esempio la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.).

Sono reati procedibili d’ufficio:

  • l’abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.);
  • i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.);
  • le lesioni personali con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi di durata inferiore dalla quale tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 582 c.p.);
  • l’abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.).

Poiché, da quanto emerso dalla ricostruzione giornalistica dei fatti e considerata la pronuncia del Tribunale che ha invitato la Dirigente scolastica a ritirare il provvedimento sanzionatorio comminato alla maestra, la preside non ha denunciato i fatti alle autorità competenti, mentre avrebbe dovuto farlo senza ritardo, con ciò mettendo in pericolo sia le indagini delle forze dell’ordine sia l’integrità fisica e psicologica dell’alunna, ritengo corretto il comportamento dell’insegnante che ha agito per la necessità di proteggere la minorenne da un pericolo di danno incombente e grave.

La maestra non ha, pertanto, violato alcun segreto d’ufficio che, a norma dell’art. 28, Legge 241/1990 vieta all’impiegato di fornire, a chi non ne abbia diritto, informazioni riguardanti provvedimenti e operazioni amministrative, in corso o concluse o notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni (il CCNL Scuola 2016-2018, all’art. 13, comma 4, lettera i, commina, per la violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità, una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni).

L’autorità giudiziaria non può essere considerata certo un soggetto terzo che non abbia diritto di ricevere notizie riguardanti reati commessi verso minorenni, anzi, occorre denunciare tempestivamente, pena la commissione del reato di omessa denuncia di reato.

Non essendo stato commesso, pertanto, alcun reato dalla docente, deve cadere anche l’accusa, proveniente dalla Dirigente scolastica, di aver recato nocumento all’immagine della scuola.

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