Sinergie di Scuola

La vicenda di cui ci occupiamo vede come protagonista un dipendente di una scuola, il quale aveva chiesto all’Istituto scolastico presso il quale lavorava l’esibizione degli atti presenti nel fascicolo relativo al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, oltre a quelli contenuti nel fascicolo disciplinare aperto dalla stessa amministrazione a carico di un collaboratore scolastico, coinvolto nella medesima vicenda.

A fronte della succitata istanza, l’amministrazione scolastica aveva negato l’accesso agli atti del fascicolo disciplinare del collaboratore scolastico poiché non era chiaro quale fosse l’interesse diretto, concreto e attuale del dipendente scolastico ricorrente ad accedere a tale documentazione, anche alla luce del fatto che ai procedimenti disciplinari afferirebbero dati sensibili, tutelati dall’ordinamento giuridico in maniera assimilabile a quelli giudiziari, ai sensi dell’art. 24, comma 7 della Legge 241/1990.

Il ricorrente aveva, quindi precisato come l’accesso, nel caso di specie, sarebbe stato necessario a fini difensivi, tenuto conto che i procedimenti sanzionatori in parola erano stati avviati a seguito di una vicenda che aveva riguardato entrambi i dipendenti. Per cui, essendo venuti in rilievo fatti comuni ai due lavoratori, l’interesse di parte ricorrente sarebbe stato giustificato dalla necessità di verificare che il potere sanzionatorio, esercitato dall’amministrazione nei due casi, si fosse basato sulle stesse evidenze.

Alle pretese di parte ricorrente l’amministrazione scolastica non ha fornito ulteriori riscontri, ragion per cui era stato proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale.

La decisione del TAR Lazio

Il TAR Lazio, con sentenza 3645 del 30/03/2022, ha accolto il ricorso per i seguenti motivi.

A giudizio del tribunale, non ci sono dubbi circa il potere del dipendente scolastico, interessato da un provvedimento disciplinare, a seguito di una vicenda comune a quella di un altro dipendente dello stesso istituto, ad ottenere l’ostensione degli atti del procedimento relativo a quest’ultimo, essendo stati comunque precisati i tratti qualificanti della rilevanza e della specificità della posizione giuridica di parte ricorrente rispetto ai documenti in questione.

Del resto, aggiungono i giudici amministrativi, è evidente che i fatti su cui si basano entrambi i procedimenti disciplinari sono comuni a tutti e due i dipendenti, venendo in rilievo un’esigenza conoscitiva in capo alla parte ricorrente, al fine di instaurare un procedimento giudiziale per la tutela dei propri interessi. Mediante l’accesso agli atti suddetti, invero, allo stesso lavoratore sarebbe consentito di verificare che i fatti rilevanti ai fini dell’istruttoria del procedimento disciplinare siano stati effettivamente acquisiti in entrambi i fascicoli, al fine di constatare la sussistenza, o meno, di possibili omissioni in grado di inficiare la legittimità della sanzione ricevuta.

Né pare possibile giustificare il diniego dell’amministrazione affermando che erano stati ritenuti prevalenti gli interessi del collaboratore scolastico alla riservatezza dei propri dati, essendo questi ultimi sensibili e giudiziari.

Com’è noto, ricorda il TAR, in presenza dei necessari presupposti di legittimazione e interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, con la precisazione di cui al successivo art. 24, comma 7, a mente del quale «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

In sostanza, una limitazione del diritto di accesso potrebbe giustificarsi soltanto in relazione alle specifiche eccezioni individuate dall’ultimo periodo dell’art. 24, comma 7 citato, e quindi alla riservatezza di dati del dipendente in questione qualificabili come sensibili, ovvero sensibilissimi, ipotesi che non paiono sussistere a parere del TAR (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5004 del 30/10/2017).

D’altro canto, i giudici amministrativi, pur ammettendo la mera ipotesi che i dati contenuti negli atti relativi ad un procedimento disciplinare siano idonei a rientrare nella richiamata categoria di “dati sensibili e giudiziari” (ma così, fanno capire i giudici, non è), non può comunque essere sottaciuto come, nel caso in esame, emergano delle esigenze di tutela del ricorrente, rispetto alle quali risulta essere evidente l’utilità di acquisire gli atti dell’istruttoria disciplinare del soggetto controinteressato (cioè del collaboratore scolastico).

Tutela dell’interesse giuridico

A tal proposito, il TAR sottolinea come il principio ricavabile dall’art. 24, comma 7 della Legge 241/1990 impone al giudice di accertare, in via esclusiva, se la conoscenza della documentazione amministrativa chiesta sia potenzialmente e astrattamente utilizzabile a difesa di interessi giuridicamente rilevanti.

Posto che il processo innanzi al TAR ha ad oggetto solo l’eventuale diritto del dipendente scolastico di accedere agli atti del procedimento disciplinare che riguardano un altro dipendente della scuola – e non la fondatezza delle contestazioni del datore di lavoro che hanno portato all’irrogazione delle sanzioni disciplinari – i giudici amministrativi, avendo la parte ricorrente chiarito che il suo interesse è strumentale a verificare la correttezza dell’istruttoria condotta da parte dell’amministrazione nei due procedimenti sanzionatori, a fronte di un’unica e comune dinamica fattuale, hanno accolto la sua domanda, in quanto formulata al fine di poter tutelare un proprio interesse giuridicamente rilevante.

La richiesta di accesso agli atti è indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata. Pertanto, una volta accertato il collegamento tra l’interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull’utilità ed efficacia del documento stesso nella causa intentata dal dipendente per far annullare le sanzioni disciplinari subite – ed eventualmente chiedere il risarcimento dei danni – è del tutto superflua e ingiustificata (il dipendente potrebbe anche perdere la causa, ma ciò non inficia il suo interesse a conoscere i documenti richiesti all’amministrazione scolastica).

Accesso agli atti per le famiglie

Per concludere il presente articolo, ritengo utile evidenziare il caso di alcuni genitori di alunni che hanno richiesto di accedere agli atti di un procedimento disciplinare – avviato a seguito di un loro esposto e conclusosi con l’archiviazione – riguardante un Dirigente scolastico e un insegnante. Tale istanza era stata rigettata perché ritenuta finalizzata a un controllo generalizzato sull’attività amministrativa e anche perché l’interesse alla riservatezza dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare doveva essere prevalente rispetto a quello di coloro che, non avendovi partecipato, erano considerati alla stregua di terzi.

Avverso tale diniego dell’Amministrazione i genitori si sono rivolti al TAR Lombardia, sostenendo che la domanda di accesso agli atti ha avuto impulso da un loro esposto, con cui lamentavano l’irregolarità nella formazione delle classi alle quali i loro figli avrebbero dovuto accedere, e non avrebbe avuto alcuna finalità di controllo generalizzato sull’attività amministrativa, ma il solo fine di tutelare i loro interessi specificamente rilevanti e prevalenti rispetto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare.

Il TAR, attraverso la sentenza 1721 del 28/09/2020, ha preliminarmente esaminato la normativa che regolamenta il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione, evidenziando che tali disposizioni enucleano tre livelli di protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso: «nel grado più basso (quando i documenti contengono dati non qualificati riguardanti terzi) è sufficiente che la richiesta di accesso sia formulata per difendere un interesse giuridico del richiedente; nel grado intermedio (quando i documenti contengono dati sensibili o giudiziari) si richiede la “stretta indispensabilità” di tali dati alla tutela; nel grado più elevato (quando i documenti contengono dati sensibili che attengono allo stato di salute o alla vita sessuale) si richiede la sussistenza in capo al richiedente di un interesse da tutelare “di pari rango” rispetto a quello dei dati richiesti.

Secondo dottrina e giurisprudenza, il risultato complessivo di questa disciplina risulta sbilanciato a favore del diritto di accesso il quale – seppur in presenza di presupposti sempre più rigidi a seconda dell’intensità di protezione accordata al diritto alla riservatezza – può sempre prevalere su quest’ultimo».

Ciò premesso, il TAR ha accolto le ragioni dei genitori, poiché essi, già nell’istanza di accesso agli atti (che, tra l’altro, non coinvolgeva dati sensibili, né tanto meno i dati che attenevano allo stato di salute o alla vita sessuale), hanno chiarito come la loro richiesta fosse collegata alla qualità di autori dell’esposto che ha dato avvio al procedimento disciplinare e alla conseguente necessità di valutare eventuali profili di rilevanza penale e/o civile della condotta tenuta dai soggetti coinvolti in tale procedimento, onde verificare se sussistono gli elementi per intraprendere contro di essi un’azione giudiziaria finalizzata alla tutela dei loro diritti (ritenuti lesi per l’irregolare composizione delle sezioni delle classi prime).

In definitiva, i giudici lombardi hanno concluso – e ciò sarà ribadito dal Consiglio di Stato (sentenza 884 del 29/01/2021) – che «la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990, legittima l’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine, a ciò non ostando l’estraneità dell’autore dell’esposto stesso al procedimento disciplinare e la sua conseguente qualità di terzo rispetto al medesimo».

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